Cassazione Civile, Ordinanza n. 10450/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia riguarda la debenza o meno del COSAP per l'anno 2008 in relazione a griglie e intercapedini collocate nel marciapiede antistante un edificio condominiale. Il Tribunale aveva accolto la domanda del condominio di accertamento della non debenza del canone; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che le opere erano state realizzate in epoca anteriore all'assoggettamento della strada all'uso pubblico, che non risultavano concessione o atti formali di imposizione di servitù, e che comunque non vi era una vera occupazione della sede stradale sottratta all'uso pubblico. Roma Capitale ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 63 del d.lgs. 446/1997 e del regolamento comunale, sostenendo che il canone sarebbe dovuto anche in assenza di concessione espressa; 2) violazione della legge sulle opere pubbliche del 1865, assumendo che le strade comunali e le aree adiacenti aperte sul suolo pubblico sarebbero presuntivamente pubbliche e che le griglie/intercapedini costituirebbero occupazione permanente di suolo comunale; 3) violazione della l. 212/2000, perché circolari e pareri non potrebbero prevalere sulla normativa di settore.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Richiama il proprio orientamento secondo cui, quando griglie o intercapedini siano già esistenti al momento in cui il condominio assoggetta l'area al pubblico passaggio mediante dicatio ad patriam, non sussiste il presupposto impositivo del COSAP, perché non vi è occupazione di suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della realizzazione delle opere. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto che le griglie e le intercapedini erano state realizzate con l'edificazione dell'immobile, quindi prima dell'assoggettamento della strada privata a uso pubblico; tale accertamento non è stato efficacemente contestato e basta a escludere la debenza del canone. Il terzo motivo resta assorbito. Nulla spese. È inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63
La norma sul COSAP è letta nel senso che il presupposto impositivo non ricorre quando non vi sia una vera occupazione del suolo pubblico o del suolo già assoggettato al pubblico passaggio al momento della realizzazione delle opere.
Regolamento del Comune di Roma, art. 16
Richiamato dal ricorrente come disciplina comunale del canone, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'assenza del presupposto impositivo.
L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 3
Invocata per la presunzione di proprietà pubblica delle strade e delle aree adiacenti; la Corte non accoglie la tesi ricorrente perché l'accertamento di fatto sulla preesistenza delle opere esclude il presupposto del canone.
Le circolari e i pareri amministrativi non hanno valore tale da superare la normativa di settore; nel caso concreto il motivo è assorbito dal rigetto dei primi due.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1-bis
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di COSAP, il presupposto dell'imposizione richiede una effettiva occupazione della superficie pubblica; se le opere esistono già quando l'area viene assoggettata al pubblico passaggio, non vi è occupazione rilevante ai fini del canone.
- L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla anteriorità delle opere rispetto all'uso pubblico è decisivo e, se non specificamente censurato, è sufficiente a escludere la debenza del canone.
- La mera presenza di griglie e intercapedini non comporta automaticamente il COSAP quando tali opere non sottraggono superficie all'uso pubblico e sono già incorporate nella situazione di fatto alla nascita della servitù di pubblico passaggio.
- Circolari e pareri amministrativi non possono derogare o sovvertire la disciplina legale del tributo, ma la questione diviene irrilevante se manca in radice il presupposto impositivo.
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