Cassazione Penale, Sentenza n. 34744/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Palermo, il 15 marzo 2024, aveva condannato un’imputata per i delitti tributari di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, riconoscendo per alcune ulteriori contestazioni l’estinzione per prescrizione; aveva inoltre condannato tre imputati per favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. e applicato a due società sanzioni pecuniarie di 50.000 euro ciascuna per illeciti amministrativi dipendenti da truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 27 novembre 2025, dichiarava prescritto anche il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 limitatamente alle fatture emesse nel 2014 e rideterminava in due anni e tre mesi la pena dell’imputata, confermando nel resto. L’imputata ha dedotto: l’omessa motivazione sul dolo specifico di evasione, sostenendo anche che alcuni soggetti coinvolti avevano versato l’IVA e che non risultava un complessivo vantaggio fiscale; la mancanza di prova della presentazione delle dichiarazioni fiscali, elemento di consumazione del reato ex art. 2; l’applicabilità dell’art. 9 d.lgs. 74/2000, per evitare la condanna sia per emissione sia per utilizzazione delle medesime fatture; l’omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per ulteriori reati già dichiarati prescritti. Tre imputati, condannati per favoreggiamento personale, hanno contestato l’accertamento incidentale della truffa aggravata presupposta, lamentando l’insufficiente prova del contributo dei soggetti coinvolti, degli artifici o raggiri, dell’induzione in errore e del profitto; hanno inoltre sostenuto che le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza non fossero mendaci né concretamente idonee a intralciare le indagini, anche perché rese quando queste sarebbero state sostanzialmente concluse e il reato presupposto appariva prescritto. Una società ha denunciato il travisamento delle dichiarazioni e della relazione di una professionista, che a suo dire attestavano l’effettiva esecuzione e congruità delle prestazioni fatturate. L’altra società ha contestato la sussistenza della truffa presupposta e la riferibilità del fatto al legale rappresentante, invocando deleghe conferite al procuratore speciale, risultanze tecniche e regolarità dei lavori; ha inoltre censurato i criteri di imputazione dell’illecito all’ente, l’accertamento della colpa di organizzazione e del nesso causale, la quantificazione della sanzione pecuniaria e delle sanzioni interdittive, nonché la confisca dell’intero finanziamento, sostenendo che dovesse considerarsi il profitto netto. Il testo riporta anche una contraddizione interna: i tre imputati di favoreggiamento sono inizialmente indicati come Bonollo, Vargas e Fiorentin, ma in un passaggio successivo la motivazione menziona Lanaro Carlo; non è possibile risolvere tale incongruenza sulla base del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto all’imputata per i reati tributari, ha ritenuto generiche le censure sul dolo di evasione e sulla presentazione delle dichiarazioni, perché non si confrontavano con la motivazione d’appello, che aveva ricavato il dolo dalle modalità del sistema fraudolento pluriennale e aveva dato atto della trasmissione telematica delle dichiarazioni, risultante dalle verifiche della Guardia di Finanza. Ha giudicato manifestamente infondata la censura sull’art. 9 d.lgs. 74/2000: la deroga al concorso non impedisce la responsabilità per entrambi i reati quando la stessa persona opera sia come emittente sia come utilizzatrice delle fatture false, come ritenuto per l’imputata nelle rispettive società. La censura relativa ai reati dichiarati prescritti è stata dichiarata inammissibile, non essendo stata dedotta né risultando evidente l’innocenza richiesta dall’art. 129, comma 2, c.p.p. I ricorsi per favoreggiamento sono stati dichiarati inammissibili: la contestazione del reato presupposto proponeva una rivalutazione dei fatti e i giudici di merito ne avevano accertato l’obiettiva sussistenza; le dichiarazioni false rese alle forze dell’ordine erano state ritenute concretamente idonee a intralciare le indagini, senza che fosse necessario provare l’effettivo vantaggio conseguito dal favorito. Il ricorso della prima società è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione delle prove testimoniali e documentali, senza indicare un travisamento decisivo o un vizio di motivazione sindacabile in cassazione. Anche il ricorso della seconda società è stato dichiarato inammissibile: la motivazione di merito aveva valorizzato documentazione falsa relativa a spese inesistenti o gonfiate, attestazioni non veritiere sullo stato dei lavori e la condotta consapevole del legale rappresentante. La Corte ha ritenuto correttamente accertati l’interesse e il vantaggio dell’ente, la colpa di organizzazione e il nesso con il reato; ha confermato la confisca di 309.260,45 euro, pari al finanziamento effettivamente erogato, e la sanzione di 150 quote da 500 euro ciascuna, con riduzione di un terzo per l’adozione postuma del modello organizzativo, oltre alle sanzioni interdittive applicate nella misura minima. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte territoriale, nel ribadire la sussistenza del contestato reato di cui all’art. 2 d.lgs 74/2000, ha dato atto che le dichiarazioni fiscali di cui all’imputazione erano state presentate con trasmissione all’Agenzia delle Entrate con modalità telematiche (cfr pag 36 e 37 della sentenza impugnata), come emergente dalle verifiche compiute dalla polizia tributaria della Guardia di Finanza, in atti.
La presentazione della dichiarazione fiscale risultava accertata sulla base delle verifiche della Guardia di Finanza e della trasmissione telematica; la censura che ne negava la prova era inammissibile perché non si confrontava con tale specifica motivazione.
Diversa è la situazione, così come verificatasi nel caso di specie, in cui il medesimo soggetto abbia operato in relazione alla stessa fattura, sia come emittente che come utilizzatore di quel documento: in questi casi, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il medesimo soggetto che abbia operato sia come emittente che come utilizzatore della fattura relativa ad operazioni inesistenti risponderà di entrambi i reati.
La persona che, rispetto alle stesse fatture per operazioni inesistenti, opera sia come emittente sia come utilizzatore risponde dei distinti delitti di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000.
Il regime derogatorio al concorso di persone nel reato previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto.
La deroga evita la doppia punizione per il medesimo fatto nei rapporti tra emittente e utilizzatore distinti; non opera quando la stessa persona fisica riveste entrambe le qualità e realizza entrambe le condotte.
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Dichiarata una causa estintiva, l’assoluzione nel merito è possibile solo se l’innocenza emerge dagli atti in modo immediato e incontestabile, senza necessità di valutazioni o approfondimenti.
Va ricordato che ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.
Il favoreggiamento personale, quale reato di pericolo, richiede una condotta oggettivamente idonea a intralciare la giustizia, ma non la prova che il favorito abbia conseguito un vantaggio effettivo.
art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001
In tema di responsabilità degli enti in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8, co. 1, lett. b), il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e per il cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato.
La prescrizione del reato presupposto non esclude l’accertamento autonomo della responsabilità dell’ente, ma questo deve comprendere almeno una verifica incidentale della sussistenza del fatto di reato.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'«interesse» o al «vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento.
Interesse e vantaggio sono criteri alternativi e concorrenti: il primo è valutato ex ante in chiave teleologica e soggettiva, il secondo ex post in base agli effetti oggettivi; entrambi si riferiscono alla condotta.
In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Il profitto confiscabile è il vantaggio economico derivato direttamente e immediatamente dal reato; nei reati commessi nell’ambito di un rapporto sinallagmatico non comprende l’utilità che il danneggiato abbia eventualmente ricevuto in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente.
La mancata adozione, l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello organizzativo non costituiscono da sole l’illecito dell’ente; la colpa di organizzazione deve essere specificamente provata, potendo l’ente dimostrarne l’assenza.
Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente.
La mancata adozione, l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello organizzativo non costituiscono da sole l’illecito dell’ente; la colpa di organizzazione deve essere specificamente provata, potendo l’ente dimostrarne l’assenza.
Nella specie, la Corte di appello ha confermato l’entità della sanzione irrogata dal primo giudice nella misura di 150 quote (rispetto alla misura massima di 250 quote fissata dall’art 25, comma 1 d.lgs 231/2001), richiamando, con argomentazioni adeguate, la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell’ente e l’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
La determinazione della sanzione pecuniaria dell’ente deve considerare gravità del fatto, grado di responsabilità e attività riparatorie o preventive; la motivazione deve rendere intelligibile il percorso seguito.
art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001
In considerazione di tutti gli elementi evidenziati, inoltre, è stata motivatamente operata la diminuzione della sanzione per la riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) d.lgs 231/2001 (giustificata dalla adozione postuma del modello di organizzazione, gestione e controllo) nella misura di 1/3.
L’adozione postuma del modello organizzativo può giustificare la riduzione della sanzione; la misura della diminuzione va valutata dal giudice alla luce degli elementi del caso.
Le sanzioni interdittive poi, sono state correttamente applicate, difettando le condizioni ostative di cui all’art. 17 d.lgs 231/2001 (non concorrono, all’evidenza, tutte le condotte riparatorie previste dalla norma affinchè operi l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive) e nella misura minima previste dalla legge.
Le sanzioni interdittive non sono escluse se non ricorrono tutte le condotte riparatorie previste dall’art. 17; in questo caso sono state ritenute legittimamente applicabili nella misura minima.
Essendo i ricorsi inammissibili, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione è generica quando non si confronta con le ragioni specifiche della decisione impugnata; non può essere impiegata per ottenere una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito.
- L’art. 9 d.lgs. 74/2000 impedisce, nei rapporti tra soggetti distinti, che la sola emissione o la sola utilizzazione delle fatture false determini anche il concorso nell’altro delitto. La deroga non opera quando la stessa persona fisica agisce sia come emittente sia come utilizzatore delle medesime fatture, rispondendo in tal caso di entrambi i reati.
- In presenza di una causa estintiva del reato, l’assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile soltanto quando l’innocenza risulta dagli atti in modo immediato e incontestabile, senza necessità di accertamenti o approfondimenti.
- Il favoreggiamento personale richiede che sia stato commesso un reato presupposto e che la condotta sia oggettivamente idonea a ostacolare, anche temporaneamente, le indagini o le ricerche; non occorre dimostrare l’effettivo vantaggio conseguito dal favorito. Se risulta obiettivamente insussistente il reato presupposto, il favoreggiamento non è configurabile.
- Quando il reato presupposto è prescritto, la responsabilità amministrativa dell’ente deve essere accertata autonomamente, previa verifica almeno incidentale della sussistenza del fatto di reato.
- Per la responsabilità dell’ente, interesse e vantaggio sono criteri alternativi e concorrenti: l’interesse si valuta ex ante secondo la finalità perseguita, mentre il vantaggio si apprezza ex post sulla base degli effetti concretamente prodotti, avendo entrambi riguardo alla condotta.
- La responsabilità dell’ente richiede una colpa di organizzazione specificamente provata e causalmente collegata al reato presupposto. La sola assenza, inidoneità o inefficace attuazione del modello organizzativo non costituisce di per sé l’illecito dell’ente.
- Il profitto confiscabile dell’ente è il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato. In caso di finanziamento pubblico ottenuto mediante falsa attestazione dei requisiti, il profitto può coincidere con l’intero importo erogato, senza detrazione di un’utilità eventualmente ricevuta dall’amministrazione.
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