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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16977/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'Appello di condanne per reati connessi al traffico di stupefacenti e, in particolare, la qualificazione dei fatti come associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (anziché al più concorso di persone nel reato ex art. 73), la durata e la stabilità del vincolo associativo, la qualificazione dei ruoli (organizzatore/partecipe/corriere), la valutazione di singole prove (magazzino, messaggi, riconoscimenti, traffico telefonico), oltre a questioni sul calcolo della pena (riconoscimento/valutazione delle circostanze attenuanti generiche, recidiva, aumenti per continuazione). Alcuni ricorrenti deducono anche vizi procedurali e di motivazione (omessa o insufficiente risposta ai motivi di appello).

La decisione

Esito differenziato: - Fabrizio Casanova: ricorso dichiarato inammissibile. - Davide Mennuti: ricorso parzialmente accolto solo sul piano del trattamento sanzionatorio; annullata senza rinvio la parte relativa alla pena, che la Corte di cassazione ha rideterminato in 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione; per il resto il ricorso è rigettato. - Angelo Petrosillo: ricorso parzialmente accolto; annullata con rinvio la sentenza quanto alla partecipazione all'associazione (capo 1) e al capo 6; nuovo giudizio sulla partecipazione disposto; le altre statuizioni di condanna non assorbite sono dichiarate irrevocabili. - Nicola Pirro: ricorso infondato e rigettato. - Vittorio Raso: ricorso rigettato (confermata la condanna per associazione e reati connessi). - Francesco Rizza: ricorso infondato e rigettato (in particolare sul capo 1). In sintesi la Corte di cassazione ha confermato nella maggior parte i convincimenti dei giudici di merito sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e sugli elementi di organizzazione, ma ha parzialmente corretto il trattamento sanzionatorio per Mennuti e disposto rinvio per nuove valutazioni su profili specifici nella posizione di Petrosillo.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74 (associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte conferma che il reato associativo richiede un "vincolo stabile" e un "programma" criminoso; la prova può risultare da elementi concreti quali disponibilità di mezzi (schede/tel), deposito, divisione di compiti, fondo comune e ripetuta commissione di reati-fine. Anche se l'attività concreta è durata qualche mese, la Corte ritiene tale durata e la gestione di ingenti quantitativi idonee a dimostrare la stabilità dell'accordo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73 (detenzione e cessione di stupefacenti)

    commi 4 e 6; art. 80, comma 2

    Distinta rispetto all'art. 74: può ricorrere il concorso di persone nel reato continuato. La Corte individua i criteri distintivi (stabilità dell'accordo, indeterminatezza dei reati scopo, organizzazione) per distinguere l'associazione dal semplice concorso.

  • codice penale - art. 61-bis

    Richiamato in relazione all'aggravante (c.d. 61-bis) per reati in contesti associativi o aggravati; utilizzato come elemento nella complessiva valutazione dell'aggravamento.

  • codice penale - art. 133

    Parametri per la determinazione della pena e del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; impiegato per motivare aumenti collegati alla continuazione e per valutare la congruità della pena.

  • codice penale - art. 81

    Riferito per la disciplina dell'aumento di pena per continuazione; la Corte verifica che gli aumenti applicati dai giudici di merito siano adeguatamente motivati.

  • codice penale - art. 69

    Discusso in relazione alla possibilità di bilanciare la recidiva con le attenuanti generiche; la Corte segnala che il giudizio di equivalenza deve basarsi su elementi di pericolosità e non su un automatismo.

  • codice penale - art. 99 comma 4

    Richiamato nei ricorsi in tema di recidiva e di valutazione della personalità del reo; la Corte evidenzia che l'applicazione della recidiva richiede valutazione concreta della riprovevolezza e della pericolosità.

  • codice di procedura penale - artt. 125, 192, 533, 546, 620, 624, 616, 606

    Articoli relativi a motivazione, valutazione delle prove, pronunce di annullamento/rinvio, limiti del ricorso per cassazione (impossibilità di riesaminare il merito dei fatti), ed oneri formali del ricorso; la Corte ricorda i limiti di sindacato in Cassazione (no rinnovazione della prova, travisamento ammesso solo in casi tassativi) e il requisito di specificità dei motivi.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione per delinquere ex art. 74 T.U. stupefacenti non è necessaria una struttura complessa: bastano elementi concreti di organizzazione (schede "dedicate", deposito/magazzino, fondo comune, divisione dei compiti, canali di approvvigionamento stabili) e la ripetuta realizzazione di reati-fine per ritenere la stabilità del vincolo.
  • La distinzione tra associazione per delinquere (art. 74) e concorso di persone nel reato continuato (art. 73) si basa soprattutto sulla stabilità/affectio societatis e sull'indeterminatezza del numero di reati programmati: breve durata non esclude automaticamente l'associazione se gli elementi dimostrano un programma organizzato e quantitativi significativi.
  • In Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione delle prove di fatto: non è consentito proporre semplici letture alternative dei fatti; il cosiddetto 'travisamento della prova' è ammesso solo se il giudice ha fondato la decisione su prova inesistente o ha ignorato/prodotto un risultato manifestamente diverso da quello reale.
  • Le doglianze generiche sull'omessa risposta ai motivi di appello sono frequentemente dichiarate inammissibili per mancanza di specificità: il ricorso deve indicare chiaramente quali questioni non siano state valutate e l'incidenza sulla decisione.
  • Sui profili sanzionatori (attenuanti generiche, recidiva, continuazione) è necessario che la motivazione espliciti il bilanciamento: se la Corte d'appello riconosce attenuanti nella massima estensione ma poi non le traduce nella riduzione prevista, la Cassazione può correggere il trattamento sanzionatorio o annullare senza rinvio la parte relativa alla pena.
  • Gli atti di polizia giudiziaria (annotazioni, riconoscimenti informali) hanno valore probatorio ma non sono "prova legale" indiscriminata: il giudice di merito deve valutarli criticamente nel loro contesto e motivare la loro attendibilità, anche nel giudizio abbreviato.
  • Quando la Corte di merito non risponde a questioni specifiche rilevanti per la decisione su singoli capi, la Cassazione può annullare con rinvio quei punti (nuovo giudizio) evitando di riformare integralmente le statuizioni meritorie regolarmente motivate.

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