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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03020/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui uno dei coniugi aveva vincolato la propria quota indivisa di un immobile. In primo grado la domanda veniva accolta e la decisione veniva confermata in appello. I coniugi soccombenti ricorrevano per cassazione con sette motivi: contestavano, anzitutto, l'accertamento della anteriorità del credito rispetto al fondo patrimoniale e la valutazione delle prove documentali; sostenevano poi che il credito non fosse stato definitivamente accertato e che la sospensione dell'efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo deporrebbe per la sua infondatezza; deducevano che l'esistenza di un'ipoteca sul bene e il suo basso valore impedissero di ravvisare l'eventus damni; ribadivano che il credito sarebbe sorto dopo la costituzione del fondo e che l'atto non fosse pregiudizievole; negavano la sussistenza della scientia damni; infine censuravano la condanna alle spese e la loro liquidazione, anche in relazione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché basato su una lettura errata della sentenza impugnata, che non aveva affermato la produzione in giudizio delle fatture del 2009, ma aveva desunto la risalenza del credito dal decreto ingiuntivo allegato agli atti. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, ribadendo che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente un credito anche litigioso o non ancora definitivamente accertato, essendo la cognizione sul credito solo incidentale. Ha rigettato congiuntamente terzo, quinto e sesto motivo, affermando che l'esistenza di un'ipoteca sul bene non esclude l'eventus damni, che va valutato con giudizio prognostico e in termini di pericolo di pregiudizio, e che la costituzione del fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito revocabile se ricorrono gli altri presupposti dell'art. 2901 c.c.; ha inoltre rilevato che la questione della procedura esecutiva sul bene era nuova. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, ricordando che il fondo patrimoniale può essere oggetto di revocatoria e che l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia rende anzi coerente la tutela revocatoria. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, perché formulato in modo generico e non idoneo a censurare la ratio decidendi sulla liquidazione delle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale; per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la scientia damni del debitore e la tutela mira a conservare la garanzia patrimoniale generica del creditore.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non come generica contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi o viceversa, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato dalle parti in relazione al procedimento monitorio, ma la Corte rileva che la sospensione dell'efficacia esecutiva non equivale ad accertamento negativo definitivo del credito.

  • art. 649 c.p.c.

    La sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo non preclude, di per sé, la proposizione o l'accoglimento dell'azione revocatoria.

  • art. 170 c.c.

    La limitazione all'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni della famiglia può essere rimossa mediante revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di soccombenza; la censura deve essere specifica e mirata alla ratio decidendi.

  • art. 133 D.P.R. n. 115/2002

    La parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere condannata al rimborso delle spese in favore dello Stato; nel caso concreto la censura è stata ritenuta priva di interesse o generica.

  • D.M. 55/2014

    La doglianza sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta generica perché non confrontata con i parametri tariffari richiamati dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria ordinaria può colpire anche la costituzione di un fondo patrimoniale, poiché tale atto è revocabile se arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore e ricorrono i presupposti dell'art. 2901 c.c.
  • Ai fini della revocatoria non è necessario che il credito sia già definitivamente accertato in un autonomo giudizio: è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito anche litigiosa, essendo la verifica del credito solo incidentale.
  • L'eventus damni non richiede una perdita patrimoniale attuale o l'insolvenza del debitore, ma può consistere anche in un pericolo futuro e attuale di pregiudizio alla soddisfazione del credito.
  • La presenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude automaticamente l'eventus damni; la valutazione va compiuta con giudizio prognostico proiettato al futuro, non con riferimento statico al momento dell'atto.
  • Per gli atti a titolo gratuito, come la costituzione del fondo patrimoniale, è sufficiente la scientia damni del debitore; la posizione dell'altro coniuge segue la disciplina propria del terzo nei limiti rilevanti per l'art. 2901 c.c.
  • Le censure in cassazione sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se indicano specificamente quale regola sulla prova sia stata violata; non è sufficiente una critica alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • La contestazione delle spese di lite deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza e con i parametri applicabili; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PA
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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