Cassazione Civile, Ordinanza n. 24624/2023 del 14/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva da un incarico difensivo svolto congiuntamente in favore di una società, all'esito del quale era stata emessa una fattura principale per l'intero compenso professionale e una successiva fattura, riferita a circa il 50% delle competenze, da un professionista nei confronti dell'altro. I ricorrenti sostenevano che, trattandosi di prestazione unica e sovrapponibile, il contributo integrativo del 4% non dovesse essere versato due volte sull'intero importo esposto nelle rispettive fatture, per evitare una duplicazione indebita del contributo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione respingendo la pretesa per mancanza di prova del fatto costitutivo, ossia dell'unicità e perfetta sovrapponibilità della prestazione professionale. In cassazione i professionisti deducevano: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 11 della l. n. 576/1980 e degli artt. 5 e 6 del regolamento contributi forense, assumendo erronea sussunzione della fattispecie; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o illogica; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata del secondo professionista volta al rimborso della somma versata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché censurava la ricostruzione del fatto compiuta dalla Corte d'appello, ma tale accertamento di merito non era stato validamente impugnato nei limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di appello non era né mancante né meramente apparente, essendo invece intellegibile e basata sull'esame delle fatture. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che il rigetto della domanda principale implicava necessariamente quello della domanda subordinata, entrambe dipendenti dal medesimo presupposto fattuale escluso dal giudice di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 l. n. 576/1980
richiamato come base normativa della disciplina del contributo integrativo dovuto dagli avvocati; la censura non è stata esaminata nel merito perché presupponeva un fatto diverso da quello accertato in appello
artt. 5 e 6 Regolamento dei contributi dell'ordinamento forense approvato il 5 settembre 2012
invocati dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità di una duplicazione del contributo, ma la questione è stata ritenuta inammissibile per difetto di corrispondenza con il fatto accertato
richiamato quale parametro del primo e del terzo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge
richiamato quale parametro del secondo motivo per dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
indicato come unico mezzo idoneo a censurare la ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la violazione è esclusa perché la sentenza di appello conteneva una motivazione effettiva, seppur sintetica, non meramente apparente
Cass., sez. un., n. 8053/2014
richiamata per affermare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi circoscritto ai casi di omesso esame di un fatto decisivo e non consente una rivalutazione del merito
Cass. n. 22598/2018
richiamata per definire il vizio di motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Cass. n. 12652/2020
richiamata per affermare che non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale comporta implicitamente il rigetto di quella subordinata
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se il motivo presuppone un fatto diverso da quello accertato in sentenza, esso è inammissibile o comunque non può essere scrutinato come errore di sussunzione.
- La ricostruzione della vicenda storica e l'accertamento del fatto costituiscono un prius rispetto all'applicazione della norma e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., nei rigorosi confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia totalmente priva di motivazione o presenti argomentazioni oggettivamente incomprensibili o irriducibilmente contraddittorie; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dal ricorrente.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, rigettando la domanda principale per carenza del medesimo presupposto fattuale, determina implicitamente anche il rigetto della domanda subordinata fondata sullo stesso fatto costitutivo.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione o argomentazione delle parti, essendo sufficiente che esponga in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e che risultino implicitamente disattese le tesi incompatibili con essa.
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