Cassazione Penale, Sentenza n. 5377/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo su due profili principali: (1) contestazione della competenza territoriale per il reato di riciclaggio (sostiene che l'impiego di utilità si sarebbe consumato a Milano nella società DEKA); (2) carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, con specifiche censure riguardanti i capi 4-5-6 (atti societari, redazione di bilancio e messa in liquidazione) e il capo 10 (presunta truffa ex art. 640-bis, alternativamente da ricondurre ad indebita percezione ex art. 316-ter o alliceità della qualificazione). Si lamenta inoltre la mancata autonoma motivazione del GIP sui profili decisivi e l'errata individuazione del profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: (i) la competenza territoriale è correttamente attribuita a Modena per la prevalente operatività e le condotte del ricorrente, non essendo necessario che gli autori del reato mezzo coincidano con quelli del reato fine; (ii) il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione sintetica ma autonoma e sufficiente, e le censure generiche del ricorrente non consentono il sindacato di legittimità; (iii) il sequestro dei crediti è legittimo perché le condotte (messa in liquidazione, redazione/deposito di bilanci omissivi, utilizzo di schermi societari) costituiscono atti dispositivi fraudolenti idonei a sottrarre garanzie patrimoniali e quindi rientrano nel profitto del reato; (iv) anche una diversa ricostruzione giuridica (es. indebita percezione di erogazioni pubbliche) non renderebbe illegittimo il sequestro, dato che è prevista confisca obbligatoria delle somme costituenti profitto/prezzo del reato; (v) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte precisa altresì che l'inammissibilità esclude l'esame di eventuali questioni di prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (artt. 10-bis, 10-ter e art. 11, comma 1)
Le somme sequestrate sono ritenute profitto dei reati fiscali richiamati; la Corte conferma che atti dispositivi su crediti e risorse societarie rientrano nel novero dei profitti perseguibili con sequestro preventivo.
Il sequestro è stato disposto anche in relazione al profitto derivante dalla truffa contestata; la Corte ritiene che la qualificazione come truffa consenta la confisca del profitto e non inficia la legittimità del sequestro.
Richiamato dal ricorrente quale possibile diversa qualificazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche); la Corte osserva che, anche riclassificando il fatto, sussiste comunque la previsione della confisca obbligatoria delle somme e quindi il sequestro rimane legittimo.
Codice di Procedura Penale, art. 12, comma 1, lett. c)
Usata per giustificare la connessione teleologica che consente lo spostamento della competenza territoriale: non è richiesta l'identità degli autori fra reato mezzo e reato fine, ma l'oggettiva finalizzazione della condotta.
Codice di Procedura Penale, art. 309, comma 9
Richiamato nel contesto del potere del tribunale del riesame di annullare il provvedimento se manca autonoma motivazione; la Corte però trova in questo caso motivazione sufficiente nel riesame.
Codice di Procedura Penale, art. 324, comma 7
Consente il rinvio al disposto di cui all'art. 309 comma 9 per i provvedimenti di sequestro: la Corte applica la giurisprudenza che richiede autonoma valutazione, qui ritenuta presente.
Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 25, commi 11-14)
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le successive attività di controllo sulle erogazioni pubbliche sono differite; la Corte osserva che, comunque, la previsione normativa non esclude la confisca/sequestro del profitto qualora ricorrano i presupposti.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Articolo invocato per la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte lo applica per liquidare le sanzioni pecuniarie accessorie derivanti dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La competenza territoriale può essere spostata per connessione teleologica anche se la sede formale della società è diversa: conta l'effettiva operatività e il ruolo centrale dell'agente nelle condotte rilevanti.
- Nei procedimenti di riesame sul sequestro preventivo è necessaria un'autonoma motivazione del tribunale, ma tale motivazione può essere sintetica se contiene valutazioni concrete e pertinenti; censure generiche non sono sufficienti.
- Atti societari (messa in liquidazione, bilanci omissivi, utilizzo di schermi societari) che abbiano l'effetto di disporre o rendere intrasmissibili crediti e risorse possono costituire atti dispositivi rientranti nel profitto del reato e legittimare il sequestro.
- La diversa ricostruzione giuridica del fatto (es. truffa vs indebita percezione) non annulla automaticamente la legittimità del sequestro se la norma alternativa prevede comunque confisca del profitto/prezzo del reato.
- Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare è necessario indicare in modo puntuale i passaggi motivazionali che si contestano; le critiche generiche alla motivazione sono spesso destinate a restare inammissibili.
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