Cassazione Penale, Sentenza n. 23378/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha proposto ricorso articolando tre motivi: (1) violazione di legge (art. 640-bis c.p. e normativa sul reddito di cittadinanza) e vizio di motivazione nella individuazione degli oneri dichiarativi e nell'interpretazione della modulistica INPS; si censura che la Corte non abbia indicato le norme/regole specifiche applicabili e non abbia considerato ambiguità del formulario; (2) violazione di legge (art. 640-bis c.p.) e vizio di motivazione sul profilo dell'elemento soggettivo (dolo), con contestazione generica dell'accertamento del dolo; (3) violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la valutazione del comportamento col silenzio dell'imputata, lamentando mancata valutazione complessiva della personalità e degli elementi favorevoli
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi fossero cumulativi, generici o non confrontassero criticamente i passaggi decisivi della motivazione di merito. In particolare: la Corte territoriale aveva correttamente individuato gli oneri dichiarativi richiamando il d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019 e motivato, anche con riferimento alla visione del modulo e alla testimonianza del poliziotto giudiziario, la chiarezza della compilazione; la sussistenza del dolo era adeguatamente motivata con elementi fattuali e logici; il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla presenza di un grave precedente penale (art. 74 d.P.R. 309/1990) e dall'assenza di elementi positivi tali da giustificare il beneficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. (Si ricorda altresì che in grado d'appello era stata disposta la confisca ex art. 640-quater c.p. della somma di euro 5.106,70 o di beni per valore corrispondente e condanna a 2 anni di reclusione).
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la fattispecie in relazione alle omissioni/false dichiarazioni circa i requisiti per il reddito di cittadinanza, sostenendo che il dolo era adeguatamente comprovato
d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019 (normativa su reddito di cittadinanza)
Individua gli oneri dichiarativi relativi al reddito di cittadinanza; la Corte territoriale ha fatto riferimento a questo decreto-legge per determinare le informazioni dovute e ha ritenuto congrua la valutazione della documentazione/informativa fornita dall'imputata
Norma che dispone la confisca per i proventi del reato; applicata in sede di merito con sequestro/confisca della somma di euro 5.106,70 o beni di valore corrispondente
Regola la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivi rilevanti e in presenza di precedente penale grave
Disciplinante la determinazione della pena e le circostanze per la sua modulazione; la Corte ha dato adeguata motivazione sulla dosimetria basata sul precedente e sull'assenza di elementi attenuanti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o cumulativi e quindi non idonei a pervenire a un sindacato di legittimità
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate come principi secondo cui la denunzia cumulativa e perplessa dei vizi della motivazione rende il motivo aspecifico e il ricorso inammissibile
Prevede la condanna alle spese e la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata dalla Corte con condanna al pagamento di euro 3.000,00
Norma del testo unico stupefacenti relativa ai delitti rilevanti come precedenti; il precedente per reati di cui all'art. 74 è stato considerato grave e rilevante per escludere le attenuanti generiche
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è ammessa una denuncia cumulativa, generica o promiscua di violazione di legge e vizi della motivazione; il ricorso che non individua con precisione il profilo critico è inammissibile
- Per censurare la motivazione bisogna indicare i passaggi decisivi della decisione impugnata e spiegare perché sono contraddittori, illogici o mancanti; rimane escluso il compito della Corte di legittimità di rielaborare l'impugnazione
- Le valutazioni probatorie e di fatto del giudice di merito (es. chiarezza della modulistica, contenuto delle dichiarazioni rese, testimonianze) sono sindacabili in Cassazione solo se sussiste un travisamento della prova o palese illogicità
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato sulla base dell'assenza di elementi positivi e/o della rilevanza di precedenti penali gravi; il giudice può concentrarsi sugli elementi ritenuti decisivi senza dover elencare e valutare dettagliatamente ogni elemento favorevole
- Chi propone ricorso deve altresì considerare il rischio di condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per aspecificità
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