Sentenza n. 4131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, (sezione prima) n. 74/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 74/2024 e, per il Comune, ordinanza n. 208/2024 di liquidazione del compenso al verificatore
Esito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione definitiva degli importi oblativi e concessori richiesti dal Comune per la sanatoria di un fabbricato e di ulteriori opere oggetto di domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 47/1985. La proprietaria aveva impugnato il provvedimento comunale deducendo la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono, la prescrizione del diritto comunale al conguaglio degli oneri, l'erroneità dei criteri di calcolo e l'illegittimità della richiesta di demolizione di un piccolo fabbricato e della recinzione. Il TAR aveva respinto le censure sul silenzio assenso e sulla prescrizione, ma aveva accolto quelle relative alla quantificazione degli importi sulla base di una verificazione. Il Comune ha proposto appello principale deducendo il difetto di motivazione della sentenza, la tardività e l'esorbitanza della verificazione, l'erroneità dei criteri di calcolo e l'invalidità dell'ordinanza di liquidazione del compenso al verificatore. La proprietaria ha proposto appello incidentale censurando il rigetto delle domande sul silenzio assenso e sulla prescrizione, l'omessa pronuncia sulla richiesta comunale di demolizione e sulla documentazione relativa alla recinzione, nonché la regolazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello incidentale e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto integralmente il ricorso di primo grado. Ha accertato che la domanda di condono era stata completata, al più tardi, con l'integrazione documentale del 21 aprile 1995 e che tutte le somme dovute a titolo di oblazione erano già state versate nel 1986. Pertanto, il silenzio assenso si era formato decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall'art. 35 della legge n. 47/1985. Il diritto al conguaglio dell'oblazione era comunque insussistente, poiché era stato versato un importo superiore a quello dovuto, mentre il diritto al contributo di concessione per le opere di urbanizzazione si era prescritto: i parametri di quantificazione erano già stati definiti con la variante di recupero approvata nel 2005 e la richiesta comunale del 2020 era intervenuta oltre il termine decennale. È stata inoltre accolta la censura relativa al difetto di istruttoria e motivazione della richiesta di produrre un atto notorio sulla data di realizzazione della recinzione e di dimostrare la demolizione del piccolo corpo di fabbrica. Il Comune dovrà verificare, in sede di riedizione del potere successiva al giudicato, se tali opere siano comprese nel titolo di sanatoria formatosi per silentium. L'appello principale del Comune contro la sentenza è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto utilità in ragione della prescrizione del credito. L'impugnazione dell'ordinanza di liquidazione del compenso al verificatore è stata dichiarata inammissibile, perché il provvedimento è privo di contenuto decisorio e di autonoma lesività ed è contestabile davanti al giudice ordinario mediante l'opposizione prevista dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Le spese del doppio grado sono state compensate. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni su un possibile danno erariale.
Norme richiamate
alla domanda di condono devono essere allegate la prova del versamento della prima rata dell'oblazione, la descrizione delle opere e la documentazione tecnica prevista; decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta se sono state pagate le somme dovute a conguaglio e presentata la documentazione catastale; trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
Il silenzio assenso si forma quando la domanda è completa della documentazione necessaria e sono state versate le somme dovute a titolo di oblazione; non possono essere richiesti documenti ulteriori non previsti dalla legge e non necessari alla formazione del titolo tacito.
Il diritto al pagamento degli oneri concessori si prescrive nel termine decennale, decorrente dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ossia quando l'amministrazione dispone degli elementi necessari per determinarne concretamente l'importo.
La verificazione deve rimanere entro l'ambito degli accertamenti tecnici indicati dal giudice e non può sostituirsi all'attività decisoria o introdurre autonomamente criteri giuridici di determinazione del credito.
La contestazione della liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del giudice appartiene alla cognizione del giudice ordinario e deve essere proposta nelle forme dell'opposizione prevista dalla disposizione.
La censura relativa alla motivazione della sentenza non è stata esaminata nel merito perché l'appello principale contro la sentenza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La disposizione è stata invocata dal Comune con riguardo alla liquidazione del compenso al verificatore, ma l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di contenuto decisorio e di lesività autonoma.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il silenzio assenso si forma decorso il termine previsto dalla legge quando la domanda è stata completata con la documentazione normativamente necessaria e sono state versate le somme dovute a titolo di oblazione; la richiesta di documenti ulteriori, non previsti dalla disciplina applicabile e non necessari alla definizione della domanda, non impedisce la formazione del titolo tacito.
- Il termine decennale di prescrizione del diritto dell'amministrazione al pagamento degli oneri concessori decorre dal momento in cui, completata la documentazione necessaria e definiti i parametri di quantificazione, il credito può concretamente essere fatto valere.
- Quando i parametri per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione sono già stati determinati da uno strumento urbanistico o da un atto amministrativo precedente, la successiva richiesta di pagamento non può intervenire oltre il termine decennale decorrente da tale momento, salvo validi atti interruttivi della prescrizione.
- Una richiesta amministrativa di produrre documentazione o di demolire opere comprese nella domanda di condono deve essere adeguatamente istruita e motivata; in difetto, l'amministrazione deve riesaminare, in sede di riedizione del potere, se le opere siano comprese nel titolo di sanatoria formatosi per silentium.
- L'impugnazione dell'ordinanza di liquidazione del compenso a un verificatore è inammissibile davanti al giudice amministrativo quando il provvedimento non ha contenuto decisorio né autonoma lesività; la relativa contestazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario nelle forme dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
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