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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 40758 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento per un indebito prelievo da conto corrente postale online; il ricorrente contestava che il Tribunale avesse erroneamente posto su di lui l'onere di provare il mancato funzionamento del sistema telematico della convenuta e non avesse fatto derivare, per presunzione, la mancata adozione da parte della società di misure idonee a prevenire frodi (rilevando che l'addebito era avvenuto dopo che il titolare aveva risposto a un'email fraudolenta inserendo identificativo e password). Il ricorso mirava altresì a richiamare la rilevanza del D.Lgs. n.196/2003 art.31 e dell'art.2729 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di notifica: l'atto era stato inviato via PEC all'avvocato difensore dell'intimata ma la consegna non si è perfezionata per 'casella piena'; l'intimata aveva nel contempo eletto domicilio fisico presso uno studio legale e il ricorrente non ha ripreso tempestivamente la notifica presso il domicilio eletto entro un termine ragionevole come imposto dalla giurisprudenza. Per tale ragione la Corte non si è pronunciata sul merito della responsabilità per il prelievo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 31

    Invocato dal ricorrente in relazione alla protezione dei dati e alla responsabilità per la violazione; dalla decisione non emerge una valutazione di merito sull'applicabilità dell'articolo, essendo il processo definito per ragioni processuali (notifica).

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte non si è pronunciata nel merito e non ha applicato la norma in modo sostanziale, avendo deciso per inammissibilità del ricorso.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 (come convertito)

    La Corte richiede come regola che la PEC risultante dal Reginde del difensore è indirizzo valido per notifiche indipendentemente dalla sua indicazione negli atti; tuttavia, se la notifica telematica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante (es. casella piena) e il destinatario ha eletto domicilio fisico, il notificante deve riprendere la procedura presso il domicilio eletto.

  • art. 149-bis c.p.c., comma 3

    art. 149-bis c.p.c., comma 3

    La Corte osserva che la norma è neutra rispetto alla questione centrale: stabilisce che la notifica si perfeziona quando il gestore rende disponibile il documento nella casella del destinatario; ciò non implica automaticamente che una casella PEC 'piena' perfezioni la notifica, soprattutto se è stata eletta alternativa domicilio fisico.

  • D.M. n. 44 del 2011, art. 20, comma 5

    Richiamato come obbligo tecnico per i soggetti abilitati di dotarsi di avvisi di saturazione della PEC; la Corte ritiene tuttavia che, essendo fonte secondaria, non sia sufficiente a stabilire che la notifica si perfezioni automaticamente in caso di casella piena.

  • art. 137 c.p.c.

    Riferito come base per le regole generali di ripetizione della notifica: se la notifica telematica non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, ed è stato eletto domicilio fisico, il notificante deve riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le regole ordinarie.

  • art. 138 c.p.c., comma 2

    La Corte esclude che la sola responsabilità (anche colposa) di mantenere la casella piena equivalga a un rifiuto intenzionale di ricevere notifiche: quindi il riferimento non giustifica da solo il perfezionamento della notifica.

Massime di principio

  • La notifica via PEC si considera perfezionata solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC); un esito di 'casella piena' non perfeziona la notifica.
  • Se il destinatario ha eletto un domicilio fisico, la notifica telematica non perfezionata per 'casella piena' impone al notificante di riprendere tempestivamente la procedura presso il domicilio eletto, entro un termine ragionevole (secondo la giurisprudenza, temporalmente contenuto, spesso individuato in misura proporzionale ai termini processuali).
  • L'esistenza del domicilio digitale (PEC) non esclude la prerogativa di eleggere un domicilio fisico: i due strumenti convivono e incidono differentemente sugli oneri delle parti nella fase notificatoria.
  • La mera responsabilità del destinatario per la gestione della propria casella PEC (es. saturazione) non può automaticamente sostituire gli obblighi del notificante quando esiste una specifica elezione di domicilio fisico.
  • In contenziosi su frodi informatiche e addebiti indebitamente operati via online, l'accertamento di responsabilità sottende questioni probatorie (malfunzionamento del sistema, adeguatezza delle misure di sicurezza e comunicazioni/informative fornite dall'istituto): tali profili possono essere valutati solo sul merito, se il giudice si pronuncia sulla fondatezza dell'azione e non su ragioni processuali.
  • Il notificante non deve limitarsi al deposito in cancelleria come alternativa alla ripetizione della notifica: deve conformarsi alle regole di ripetizione della notifica previste dal codice di procedura civile.

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