Cassazione Civile, Ordinanza n. 21244/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto societario e dalla successiva cessione di quote. I ricorrenti avevano chiesto la ripetizione di somme versate alla società a titolo di restituzione di eccedenze di prelievi, mentre la società aveva resistito e formulato domande restitutorie per prelievi in eccesso e per il concorso alle perdite. In sede di rinvio, dopo precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito e ha condannato i ricorrenti a pagare alla società il saldo residuo di euro 18.140,51, oltre a disporre ulteriori restituzioni e regolazione delle spese. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio con due motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accolto una domanda nuova e tardiva della società, fondata su una diversa causa petendi rispetto a quella proposta in primo grado, con violazione di preclusioni e giudicato; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte d'appello aveva disatteso la CTU contabile e interpretato erroneamente la clausola n. 3 del contratto di cessione di quote, nonché omesso l'esame delle risultanze della consulenza tecnica di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili entrambi i motivi: ha escluso che vi fosse una domanda nuova, osservando che il thema decidendum restava la determinazione dell'effettivo dare-avere tra le parti e che la pretesa della società era rimasta ancorata al medesimo presupposto sostanziale; ha affermato che la valutazione della CTU e l'interpretazione della clausola contrattuale spettano al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione nei termini prospettati; ha infine rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di Trento in sede di rinvio, sia quanto all'esclusione della novità della domanda della società e alla perdurante rilevanza delle questioni su utili/prelievi, sia quanto all'interpretazione della clausola contrattuale e alla valutazione della CTU. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
la modificazione della domanda in appello è ammessa solo se rimane connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non introduce una pretesa del tutto nuova; nel caso concreto la Corte ha escluso che vi fosse domanda nuova
il giudicato sostanziale opera solo sulle questioni effettivamente coperte da decisione definitiva; qui non risultava preclusa la verifica del saldo tra le parti
non può essere usato per contestare il diverso apprezzamento del giudice di merito rispetto alla CTU o per imporre un diverso valore alle prove
art. 111 Cost.
invocato in relazione alla motivazione e alla valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta non idonea a scardinare il giudizio di merito
l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione viziata; non basta prospettare una lettura alternativa
richiamato insieme all'art. 1362 c.c. come canone di interpretazione sistematica della clausola contrattuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha escluso l'erroneità della decisione di merito
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la richiesta di rivalutare prove o CTU
richiamato per delimitare i poteri del giudice di rinvio, che deve uniformarsi al principio di diritto se la cassazione ha accolto per violazione di legge
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La domanda proposta in appello non è inammissibile per novità quando, pur variando la quantificazione o alcuni elementi della prospettazione, resta ancorata al medesimo fatto costitutivo e alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare i limiti tracciati dalla sentenza di cassazione, ma può riesaminare liberamente i fatti già acquisiti quando l'annullamento sia stato disposto per vizio di motivazione, fermo restando il rispetto delle preclusioni maturate.
- L'interpretazione del contratto è attività tipicamente riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito contrapporre una lettura semplicemente diversa o più convincente, se la soluzione adottata è plausibile e sorretta da motivazione non illogica.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disapplicato una regola di valutazione vincolata; non consente di sindacare il mero dissenso rispetto alla valutazione del merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non singoli elementi istruttori o una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
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