Cassazione Civile, Ordinanza n. 16146/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di dieci buoni postali fruttiferi recanti timbri modificativi previsti dal d.m. 13 giugno 1986. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso applicando i tassi di interesse del decreto ministeriale anche per l'ultimo decennio di durata del titolo, condannando la società resistente al pagamento di una somma oltre interessi. In appello è stata riformata solo la statuizione sulle spese, con compensazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1223, 1337 e 1375 c.c., sostenendo che la controparte dovesse rispondere a titolo risarcitorio per mancata corretta informazione e violazione della buona fede, con determinazione del danno secondo l'interesse differenziale; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986 e dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, contestando l'interpretazione seguita dal giudice di merito e i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Nel corso del giudizio il secondo motivo è stato dato come rinunciato, mentre il primo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un orientamento già consolidato e non idoneo a scardinarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione fosse già risolta da un orientamento consolidato: nei buoni postali della serie 'Q/P' la stampigliatura sul titolo, letta nel suo complesso, non consente di riconoscere un affidamento tutelabile sulla invariabilità dei rendimenti dell'ultimo decennio, e in presenza di lacuna o ambiguità opera l'integrazione suppletiva con i tassi previsti dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 173 d.P.R. n. 156/1973. Ha inoltre osservato che la censura fondata sulla buona fede non superava il consolidato principio secondo cui l'eventuale variazione sfavorevole dei tassi è resa prevedibile dalla stessa normativa e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, definito il ricorso in conformità alla proposta accelerata, ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della correttezza nei rapporti obbligatori; la Corte non lo ritiene decisivo perché esclude in radice l'esistenza di un affidamento tutelabile sulla invariabilità dei rendimenti.
Invocato come base della responsabilità da inadempimento; la Corte osserva che l'inadempimento non è ravvisabile, perché la variazione dei tassi era normativamente consentita.
Richiamato ai fini del risarcimento del danno; viene escluso il presupposto dell'inadempimento, quindi non si giunge alla liquidazione del danno.
Richiamato per sostenere una responsabilità precontrattuale o da violazione dell'obbligo di informazione; la Corte esclude che sussista un affidamento leso in capo al sottoscrittore.
Invocato in tema di buona fede esecutiva; la Corte afferma che l'interpretazione secondo buona fede non consente di valorizzare elementi letterali non significativi o di ignorare il contesto complessivo del titolo.
È la norma processuale utilizzata per dichiarare inammissibile il ricorso perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato.
Richiamato per il procedimento accelerato di decisione dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la mancata adesione alla proposta definitoria confermata dalla decisione finale integri ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 5 d.m. 13 giugno 1986
È la disposizione regolamentare che disciplina i rendimenti dei buoni postali e che, nel caso, viene letta in coordinamento con la stampigliatura e con la disciplina generale dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973.
La Corte ribadisce che la disciplina previgente, che consentiva variazioni anche in peius dei tassi mediante decreti ministeriali, continua ad applicarsi ai rapporti in essere nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- In tema di buoni postali fruttiferi, l'interpretazione del titolo deve considerare il testo complessivo e non una sola parte della stampigliatura; se la documentazione sul buono presenta ambiguità o incompletezza sui rendimenti, può operare l'integrazione con la disciplina ministeriale richiamata dalla normativa di settore.
- Non può ritenersi tutelabile un affidamento del sottoscrittore sull'immutabilità dei tassi di interesse quando la legge consente espressamente variazioni future e la loro conoscibilità è rimessa alla pubblicazione ufficiale.
- La clausola o stampigliatura che indichi rendimenti limitati a un certo periodo non fonda, di per sé, il diritto a mantenere invariati i tassi per il periodo successivo se il sistema normativo e il contesto del titolo evidenziano una disciplina diversa e integrativa.
- La deduzione di una responsabilità risarcitoria per mancato pagamento di rendimenti maggiori presuppone la previa dimostrazione di un inadempimento, che non sussiste quando la variazione del tasso è ammessa dall'ordinamento.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a criticare un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo.
- Nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la mancata adesione alla proposta definitoria poi confermata dalla decisione finale può legittimare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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