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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26918/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta proporzionale di registro, applicata nella misura dell'1% su una deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale eseguito mediante conferimento di beni in natura, ritenuta dalla contribuente non dovuta per contrasto con la disciplina unionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo disapplicabili l'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 131/1986 e l'art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R., per la diretta applicabilità delle direttive comunitarie. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR esaminato le eccezioni sulla compatibilità dell'aliquota dell'1% con il diritto comunitario e sulla facoltà degli Stati membri di scegliere tra esenzione e imposizione ridotta; secondo, violazione dell'art. 4, lett. a, n. 3, della tariffa, in relazione agli artt. 7 e 12 della direttiva 69/335/CEE, per avere ritenuto illegittima la previsione tariffaria nonostante la possibilità, per gli Stati membri, di applicare imposte di trasferimento su conferimenti di immobili o aziende commerciali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, mentre ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia, dedotta dalla ricorrente per censurare il mancato esame delle eccezioni formulate in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. quale norma processuale asseritamente violata per difetto di motivazione o di decisione sul punto devoluto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel dedurre che il giudice di merito non avrebbe correttamente affrontato la distribuzione dell'onere probatorio sul presupposto del rimborso.

  • art. 4, lett. a, n. 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte afferma che la disposizione, nel testo anteriore alla modifica del 1999, non contrasta con la direttiva 69/335/CEE nella parte in cui prevede l'imposta proporzionale dell'1% sui conferimenti di immobili o aziende in società di capitali.

  • art. 50, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dalla sentenza impugnata come disposizione disapplicata dal giudice di merito in ragione della pretesa prevalenza del diritto comunitario.

  • art. 7, direttiva 69/335/CEE

    Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione imponesse l'esenzione; la Cassazione afferma invece che la restituzione dell'imposta non discende automaticamente e che la norma va letta in coordinamento con l'art. 12 della direttiva.

  • art. 12, direttiva 69/335/CEE

    La Corte lo considera norma che autorizza gli Stati membri ad applicare imposte di trasferimento sui conferimenti di beni immobili o aziende commerciali a società lucrative, purché non superiori a quelle previste per operazioni similari.

  • direttiva 69/335/CEE

    La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui essa non impedisce l'imposta di registro proporzionale sui conferimenti di immobili o aziende, perché l'operazione è assimilabile a un trasferimento di proprietà.

  • direttiva 85/303/CEE

    Richiamata come modifica della direttiva 69/335/CEE, rilevante nella ricostruzione del quadro unionale sulla tassazione dei conferimenti.

  • direttiva 73/80/CEE

    Richiamata nel quadro delle modifiche alla disciplina unionale sui conferimenti e sulle esenzioni/aliquote ridotte.

  • direttiva 69/335/CEE

    Riferita anche per il tema della diretta applicabilità e delle condizioni richieste per l'esenzione o la riduzione dell'imposta.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 10, comma 1, lett. c), n. 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488

    Richiamata quale norma che ha poi modificato la disciplina, prevedendo per il futuro l'applicazione dell'imposta fissa.

  • art. 6, direttiva 2008/7/CE

    Richiamata in via analogica/di conferma sistematica per affermare la compatibilità delle imposte di trasferimento con i conferimenti di immobili o aziende commerciali.

  • art. 5, direttiva 2008/7/CE

    Richiamata dalla Corte nel ricostruire il principio di esenzione dalle imposte indirette e la sua coordinazione con le imposte di trasferimento autorizzate dalla direttiva.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, il conferimento di un immobile o di un'azienda commerciale in una società di capitali può essere assoggettato a imposta proporzionale sul trasferimento, poiché l'operazione è assimilabile a un trasferimento di proprietà e rientra nella facoltà dello Stato membro di applicare imposte di trasferimento entro i limiti consentiti dalla normativa unionale.
  • La pretesa restitutoria dell'imposta già versata non consegue automaticamente alla sola invocazione della disciplina unionale, ma richiede l'accertamento in fatto e in diritto delle condizioni specificamente previste per l'esenzione o la riduzione dell'imposta.
  • Quando il giudice di merito abbia risolto la controversia in contrasto con un orientamento di legittimità ormai consolidato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
  • L'omessa pronuncia su questioni devolute in appello integra vizio processuale denunciabile in cassazione, ma resta assorbita se la soluzione della controversia dipende da una diversa regula iuris già sufficiente a definire il giudizio.
  • Le norme unionali in tema di tassazione dei conferimenti vanno lette in coordinamento tra le disposizioni di esenzione e quelle che autorizzano imposte di trasferimento, senza attribuire alle prime un effetto di automatica disapplicazione della normativa interna oltre i limiti previsti dalla direttiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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