Cassazione Civile, Ordinanza n. 07321/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal rapporto di lavoro di una dipendente di un comune, che aveva agito chiedendo l'accertamento dell'erroneità del proprio originario inquadramento nell'area C anziché nell'area D, la ricostruzione integrale della carriera e il pagamento delle differenze retributive conseguenti alle progressioni economiche interne all'area D, fino alla posizione D5, oltre all'aggiornamento contributivo. Dopo un lungo iter processuale, in sede di rinvio la domanda era stata accolta solo in parte quanto all'inquadramento iniziale in area D, ma era stata rigettata nella parte relativa all'attribuzione della posizione economica D5. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno e degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., sostenendo che la sentenza di rinvio avrebbe ignorato il giudicato formatosi sul carattere illegittimo delle progressioni economiche nella precedente area C e avrebbe ritenuto tardive le contestazioni del comune sulle selezioni interne all'area D; 2) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda originaria implicasse anche un diritto al risarcimento del danno per mancata partecipazione alle procedure di progressione e che la corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su tale profilo; 3) violazione degli artt. 5, comma 2, lett. d), 7, comma 1, e 12, comma 3, del CCNL enti locali 31 marzo 1999, sostenendo che le progressioni economiche nell'area D fossero automatiche o comunque dovute in base alla disciplina contrattuale e che, in base alla tabella di corrispondenza, dovesse esserle attribuita una posizione iniziale D2 anziché D1. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso che vi fosse giudicato interno sulla progressione economica nell'area D, ha osservato che la domanda risarcitoria non era stata proposta originariamente e che non vi può essere vizio di omessa pronuncia su una domanda inammissibile, e ha interpretato la disciplina contrattuale nel senso che le progressioni non erano automatiche ma subordinate alle condizioni previste, con conferma della posizione iniziale D1 e inammissibilità della nuova deduzione sulla qualifica di provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva negato il diritto all'attribuzione della posizione economica D5 e alle correlate differenze retributive. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul rilievo che non vi era giudicato interno favorevole alla progressione automatica, che la pretesa risarcitoria non era stata ritualmente proposta e che il CCNL non prevedeva automatismi nella progressione economica interna all'area D, ma un sistema selettivo e condizionato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare pretesi vizi di violazione del giudicato interno e di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e, per la domanda risarcitoria asseritamente non proposta, ha ribadito che l'omessa pronuncia su domanda inammissibile non integra vizio di sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per denunciare la violazione delle norme sostanziali e contrattuali in tema di progressione economica e risarcimento, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato anche per la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la pretesa era stata ritenuta non proposta e quindi inammissibile.
Richiamato per il giudicato interno: la Corte ha chiarito che non si era formato alcun giudicato sulla progressione economica nell'area D, perché la precedente sentenza non si era pronunciata su quel punto.
Invocato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'esistenza di un giudicato interno; la Corte lo ha escluso per difetto di decisione sul punto.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sul danno asseritamente derivante dalla mancata partecipazione alle selezioni, perché tale domanda non era stata ritualmente proposta; l'omessa pronuncia su domanda inammissibile non integra vizio denunciabile.
Richiamato dalla ricorrente in tema di non contestazione; la Corte ha negato che i fatti allegati fossero decisivi o storici in senso utile e ha valorizzato l'onere di specificazione delle difese svolte nei precedenti gradi.
Richiamato per contestare le difese del datore di lavoro nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificazione e perché i fatti dedotti non erano idonei a fondare il diritto preteso.
Invocato per sostenere una responsabilità/inadempimento del datore di lavoro nella mancata attribuzione delle progressioni; la Corte ha escluso la fondatezza della pretesa alla luce della disciplina contrattuale e dell'originaria domanda solo retributiva.
Invocato quale base delle differenze retributive richieste; la Corte ha escluso che la ricostruzione di carriera comportasse automaticamente il diritto alle progressioni economiche richieste.
art. 5, comma 2, lett. d), CCNL enti locali del 31 marzo 1999
La Corte ha affermato che la norma non attribuisce alcun automatismo di progressione economica e che i criteri ivi previsti operano entro un sistema selettivo, anche per chi accede all'area D dalla posizione apicale dell'area C.
art. 7, comma 1, CCNL enti locali del 1° marzo 1999
Richiamato per la disciplina del passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione professionale; la Corte ha confermato l'inquadramento iniziale in D1 sulla base della tabella di corrispondenza allegata al CCNL.
art. 12, comma 3, CCNL enti locali del 31 marzo 1999
La Corte ha interpretato la norma transitoria nel senso che il verbo 'può' non introduce un automatismo, ma una mera eventualità subordinata alle condizioni previste, con limite temporale al 31.12.2001 e limite di livello economico D3.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla progressione economica non sorge per effetto automatico del solo inquadramento nella categoria superiore, ma richiede la verifica delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile.
- Il giudicato interno non si forma su questioni non decise espressamente o implicitamente dalla precedente sentenza; non può quindi dirsi coperto da giudicato ciò che il giudice di merito non abbia effettivamente scrutinato.
- La mancata contestazione può assumere rilievo solo per fatti storici specifici e decisivi; non per giudizi giuridici o per circostanze dalla cui mera esistenza non discende, di per sé, il diritto azionato.
- L'omessa pronuncia su una domanda che non sia stata ritualmente proposta non integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione, poiché il giudice non ha l'obbligo di decidere nel merito su domande inammissibili.
- Le clausole del CCNL che disciplinano progressioni economiche e regimi transitori vanno interpretate in modo letterale e sistematico: l'uso di formule come 'può' indica una facoltà condizionata e non un automatismo; eventuali regimi transitori non possono essere estesi oltre i limiti temporali e di livello espressamente previsti.
- Quando si impugna in cassazione una sentenza resa in sede di rinvio, le censure devono confrontarsi con il perimetro del giudizio tracciato dalla precedente pronuncia rescindente e con le questioni effettivamente devolute al giudice di rinvio.
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