Cassazione Civile, Ordinanza n. 22633/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti/venditore)
La controversia
Un soggetto, assumendo di essere proprietario e coltivatore diretto di fondi rustici siti in una determinata contrada e confinanti con altri terreni agricoli, aveva convenuto in giudizio gli acquirenti e il venditore dei fondi trasferiti per far accertare il proprio diritto di prelazione agraria ex art. 7, comma 2, l. n. 817/1971 e art. 8 l. n. 590/1965, con conseguente riscatto dei terreni alienati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrata la capacità lavorativa dell’attore e della sua famiglia, nonché l’idoneità dei mezzi istruttori richiesti. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che i requisiti soggettivi per la prelazione agraria sarebbero stati non contestati e quindi non bisognosi di prova; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove documentali e disattenzione del contenuto oggettivo della documentazione prodotta; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando il mancato ammissione dei mezzi istruttori richiesti e l’erroneo rilievo dell’inadempimento dell’onere probatorio nonostante la prova offerta. La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per asserita inesistenza della notificazione, qualificandola invece come nullità sanata per raggiungimento dello scopo, e poi ha dichiarato inammissibile il ricorso: il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi e difettava di specificità, il secondo per genericità e mancata critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, il terzo perché non illustrava la decisività delle prove negate e si risolveva in una censura apodittica sul mancato esercizio del potere istruttorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. In via pregiudiziale ha escluso l’inammissibilità del gravame per asserita inesistenza della notificazione dell’impugnazione, ritenendo la notificazione nulla ma sanata. Nel merito dei motivi, ha ritenuto che le censure non fossero specifiche, non colpissero la ratio della decisione e non dimostrassero la decisività dei mezzi di prova asseritamente non ammessi.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, l. n. 817 del 1971
richiamato come base normativa del diritto di prelazione agraria azionato dal coltivatore diretto
richiamato come ulteriore base normativa del diritto di prelazione/riscatto agrario
la censura sulla non contestazione è stata ritenuta inammissibile perché riferita impropriamente ai documenti e comunque non idonea a scalfire la ratio decidendi
richiamato nella doglianza sul travisamento della prova, ma la censura è stata ritenuta generica e non specifica
richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta offerta probatoria; la Corte ha rilevato che non era dimostrata la decisività delle prove richieste
richiamato per affermare la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
richiamato per qualificare come nullità, e non inesistenza, la notificazione viziata dell’impugnazione
richiamato nell’eccezione di controparte sul decorso del termine breve per impugnare
richiamato nell’eccezione di controparte sul decorso del termine lungo per impugnare
richiamato dalla parte resistente in tema di notificazione della sentenza e luogo di notificazione dell’impugnazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per affermare l’inammissibilità dei motivi privi di critica alla ratio decidendi e formulati in modo non specifico
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per il difetto di specificità nella trascrizione/riferimento ad atti e documenti rilevanti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il secondo motivo e per il vizio della violazione del diritto alla prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il terzo motivo; la Corte ha escluso l’ammissibilità della censura per mancata indicazione del fatto decisivo e della sua decisività
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- In materia di prelazione agraria, il retraente deve provare i requisiti soggettivi e oggettivi costitutivi del diritto, salvo che tali requisiti risultino espressamente o implicitamente ammessi dalla controparte con una linea difensiva incompatibile con la loro contestazione.
- La non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sui documenti in sé: invocare l’art. 115 c.p.c. per far valere la mancata contestazione di meri documenti non è di per sé sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata critica delle argomentazioni decisive determina l’inammissibilità per difetto di specificità.
- La censura di travisamento della prova o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in un dissenso astratto sulle risultanze istruttorie, ma deve indicare puntualmente quale affermazione del giudice di merito sia erronea e perché.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione concreta del fatto storico, della sua discussione tra le parti e soprattutto della sua decisività, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che l’ammissione delle prove avrebbe condotto a un esito diverso.
- Il provvedimento sulle richieste istruttorie è censurabile solo se il giudice abbia negato la prova per ragioni giuridicamente errate o senza valutare la rilevanza del mezzo rispetto al thema decidendum; è inammissibile il ricorso che non spieghi la decisività della prova non ammessa.
- La notificazione dell’impugnazione è inesistente solo in casi estremi, quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’attività notificatoria; le altre difformità dal modello legale integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
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