Cassazione Civile, Ordinanza n. 32815/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta una domanda di liquidazione dei compensi professionali di un avvocato. Il tribunale, in composizione monocratica, aveva rigettato l'istanza di mutamento del rito ordinario in quello speciale previsto per le controversie di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e aveva disposto la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. La parte attrice ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., sostenendo che la controversia dovesse essere trattata con rito sommario di cognizione e in composizione collegiale, e che l'ordinanza fosse nulla perché resa dal giudice monocratico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione dedotta riguardasse non la competenza tra giudici diversi, ma soltanto la scelta del rito e della composizione del tribunale all'interno del medesimo ufficio giudiziario; pertanto mancava il presupposto per il regolamento di competenza. Inoltre, il provvedimento impugnato non conteneva una statuizione definitiva sulla competenza, essendo suscettibile di modifica o revoca nel corso del giudizio e privo di formule inequivoche idonee a renderlo una decisione definitiva sulla questione.
Norme richiamate
regolamento necessario di competenza
Il regolamento è esperibile solo quando vi sia una vera questione di competenza tra giudici diversi; non è ammissibile per contestare soltanto la composizione monocratica o collegiale del medesimo tribunale.
Le controversie sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali sono disciplinate da un rito speciale; tuttavia la sua evocazione non trasforma automaticamente in questione di competenza la censura sul rito adottato dal tribunale.
Il richiamo ai termini assegnati nel rito ordinario è stato considerato parte della gestione processuale interna, non una decisione definitiva sulla competenza.
La decisione richiamata dalla Corte mostra che la definitività della statuizione può derivare dalla rimessione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, circostanze assenti nel caso concreto.
art. 13 comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, conseguenza tipica dell'inammissibilità.
art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, richiamato dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è ammissibile solo quando il provvedimento impugnato risolva una reale questione di competenza tra giudici diversi e non quando contesti soltanto la composizione monocratica o collegiale del medesimo ufficio giudiziario.
- La scelta del rito processuale o della composizione del tribunale, se adottata nel corso della causa e senza una chiara e definitiva affermazione di competenza, non è di per sé impugnabile con regolamento di competenza.
- Per essere suscettibile di regolamento, la statuizione del giudice deve avere carattere di definitività: in mancanza di rimessione della causa in decisione e di formule inequivoche, il provvedimento resta modificabile e non integra una decisione definitiva sulla competenza.
- La deduzione di una norma che prevede un rito speciale non basta a fondare il regolamento di competenza se il giudice adito resta lo stesso tribunale astrattamente competente a decidere la controversia.
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