Cassazione Penale, Ordinanza n. 01169/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di un incidente stradale con investimento di un pedone. Con motivi aggiunti ha dedotto, in sostanza, l'omessa valutazione della condotta della persona offesa ai fini dell'art. 62, comma 1, n. 5, c.p., nonché il travisamento della prova. Nel motivo principale ha lamentato difetto e contraddittorietà della motivazione, mancata valutazione di una prova decisiva, mancata applicazione dell'art. 41, comma 2, c.p. e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di appello e che non erano quindi ammissibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata solo in via descrittiva per qualificare il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale.
Invocato dalla difesa per sostenere il diverso rilievo causale della condotta della persona offesa; la Corte non ne ha fatto applicazione, ritenendo non consentite le censure proposte in cassazione.
Richiamato nei motivi aggiunti per dedurre l'omessa valutazione del comportamento della persona offesa come possibile attenuante comune.
Invocato per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza non ammissibile in sede di legittimità, perché già esaminata e disattesa in appello.
Base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di illogicità o decisivi travisamenti, questioni già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La deduzione del travisamento della prova o del difetto di motivazione non può tradursi in una nuova valutazione del merito, preclusa alla Corte di cassazione, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e abbia già affrontato i profili dedotti.
- L'invocazione di una causa di non punibilità o di un'attenuante non supera il vaglio di ammissibilità se la censura si risolve in una mera contestazione del giudizio di fatto già compiuto nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione alternativa della causalità o della rilevanza della condotta della persona offesa quando tali aspetti siano stati già scrutinati dal giudice di merito.
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