Cassazione Civile, Ordinanza n. 26364/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha condannato il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso, su richiesta della compagnia assicurativa, per il pagamento di canoni di locazione commerciale rimasti insoluti dalla società conduttrice e garantiti da una polizza fideiussoria sottoscritta da una persona fisica insieme a un altro garante. Il ricorrente, opponente in primo grado e poi appellante, sosteneva: 1) che il pagamento della società debitrice principale non fosse stato provato e che la Corte territoriale avesse omesso di esaminare documenti decisivi, tra cui una quietanza e atti successivi al preteso pagamento; 2) che il contratto non fosse correttamente qualificabile come contratto autonomo di garanzia e, in ogni caso, che fosse stata ignorata l'eccezione di pagamento oltre la scadenza della garanzia; 3) che la compagnia avesse agito in modo contrario a buona fede, integrando exceptio doli generalis, avendo dedotto circostanze non vere e agito pur in assenza dei presupposti; 4) che vi fosse stata duplicazione del pagamento e che avrebbe dovuto essere accolta la domanda subordinata di manleva verso la società debitrice principale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, applicando il limite della doppia conforme al vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. e osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva comunque motivato sulla mancata prova del pagamento e sulla inopponibilità al garante delle eccezioni del debitore principale. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha corretto la motivazione d'appello quanto al profilo consumeristico, ma ha confermato che il ricorrente, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione dei fatti; ha anche ritenuto infondata la censura sul pagamento oltre la scadenza della garanzia. Analogamente, terzo e quarto motivo sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati, perché la Corte territoriale aveva escluso la prova di una condotta fraudolenta o abusiva della creditrice e aveva interpretato il pagamento come effettuato solo per ottenere il ritiro dell'istanza di fallimento, non come saldo e stralcio liberatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese in favore della resistente.
Norme richiamate
I motivi di ricorso che deducono violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto devono rispettare i limiti del sindacato di legittimità e non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
In caso di doppia conforme è esclusa la deducibilità del vizio di omesso esame di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il fatto storico dedotto a fondamento del motivo deve essere decisivo e oggetto di discussione tra le parti; le mere risultanze istruttorie non integrano di per sé il vizio di omesso esame di fatto.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia comunque preso posizione sulla questione, anche implicitamente, con motivazione espressa sulle ragioni del rigetto.
La nullità per motivazione apparente non ricorre se il giudice di merito espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione sufficiente e non apparente; nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata.
La doglianza sull'interpretazione del contratto non può essere veicolata in cassazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto negoziale.
Richiamato in relazione alla qualificazione della garanzia; la Corte ha escluso che la censura consentisse una diversa valutazione del rapporto di garanzia.
È richiamato come regola essenziale della fideiussione, nel confronto con la clausola che escludeva al garante la possibilità di opporre le eccezioni del debitore principale.
Citato con riferimento ai principi delle garanzie autonome, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta sostanzialmente a una rivalutazione di circostanze fattuali.
La buona fede nell'esecuzione del contratto non è violata in mancanza di prova di una condotta fraudolenta o abusiva del beneficiario della garanzia.
Le doglianze sulla valutazione delle prove non possono essere trasformate in vizi di legittimità, salvo specifiche violazioni del paradigma processuale.
La censura sulla valutazione del materiale probatorio è inammissibile se mira a ottenere una nuova lettura delle prove da parte della Cassazione.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, come nel caso dell'erroneo richiamo alla tutela consumeristica del fideiussore.
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico principale o secondario, non le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente non sussiste quando la sentenza d'appello affronta la questione e spiega, in modo intellegibile, le ragioni del rigetto.
- Nell'ambito di una garanzia prestata con clausola di pagamento a semplice richiesta e di esclusione delle eccezioni del debitore principale, il garante non può opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale se il titolo negoziale lo impedisce.
- L'exceptio doli generalis e la violazione della buona fede richiedono la prova di una condotta fraudolenta o abusiva del creditore; non bastano mere contestazioni sulla data o sull'efficacia del pagamento senza prova idonea.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26298/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26299/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2022 del 07/09/2022
- ordinanza_civile · 7 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →