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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04896/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un imputato ritenuto responsabile, in parziale riforma della decisione di primo grado, del reato di tentata frode nell’esercizio del commercio in concorso, per avere detenuto per la successiva somministrazione prodotti alimentari congelati e in cattivo stato di conservazione, presentandoli tuttavia come freschi, senza indicare nei menu e nel volantino informativo il reale stato di conservazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi trattati congiuntamente, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla suitas della condotta, all’elemento oggettivo e soggettivo del reato, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre censurato la mancata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate o inammissibili perché generiche, volte a una rivalutazione del merito e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza di appello, che aveva già ricostruito compiutamente i fatti sulla base delle prove acquisite, inclusi gli accertamenti sanitari sulla presenza di alimenti congelati, alterati e destinati alla clientela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito quanto all’affermazione di responsabilità e alla pena rideterminata in mesi sette di reclusione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la praticabilità del sindacato di legittimità sulle censure, perché dirette a sollecitare una diversa lettura delle prove e già disattese con motivazione congrua e non illogica dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato e per la posizione dell’imputato quale procuratore generale della ditta.

  • art. 56 c.p.

    richiamato per la forma tentata del reato contestato.

  • art. 515 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della condotta di vendita o somministrazione di cosa mobile per origine, provenienza o qualità diversa da quella dichiarata.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di non punibilità, perché il fatto non era di particolare tenuità per l’entità del nocumento potenziale ai clienti e per la gravità obiettiva della condotta.

  • art. 58, comma 1, l. n. 689 del 1981

    richiamato in tema di pena sostitutiva, nel valutare l’idoneità della pena pecuniaria alla rieducazione del condannato.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    richiamato quale base per aumentare la somma dovuta alla Cassa delle ammende oltre il minimo previsto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 5, lett. b) e d), l. n. 283 del 1962

    la relativa contestazione è stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di appello.

  • art. 6, comma 3, l. n. 283 del 1962

    la relativa contestazione è stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio già esaminato in modo congruo e non illogico dal giudice di merito.
  • La deduzione dell’insussistenza dell’elemento oggettivo o soggettivo del reato deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; contestazioni generiche o meramente riproduttive di deduzioni già disattese non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è correttamente esclusa quando la condotta abbia un apprezzabile potenziale offensivo per i destinatari, anche se non risulta un danno effettivo consumato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria e fondata sull’assenza di elementi positivi e sulla gravità del fatto.
  • La scelta e la sostituzione della pena richiedono una valutazione di idoneità rieducativa; se il ricorso non attacca tutte le rationes decidendi poste a base del diniego, la censura è inammissibile.
  • Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove, ma solo la verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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