Cassazione Civile, Ordinanza n. 19934/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici avevano convenuto davanti al tribunale la Presidenza del Consiglio dei ministri e due ministeri, deducendo l'inadempimento dello Stato al recepimento delle direttive comunitarie sulle scuole di specializzazione mediche e chiedendo, in via principale, il pagamento dell'adeguata retribuzione prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ovvero il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato euro 50.000 per ciascuno. La corte d'appello aveva ridotto la somma a euro 6.713,94 per ciascun anno di corso, applicando il parametro dell'art. 11 l. n. 370 del 1999. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle direttive comunitarie n. 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16 CEE, dell'art. 11 l. n. 370 del 1999, dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 117 Cost., sostenendo che il diritto alla remunerazione sussisterebbe solo per i corsi iniziati dal 1982 in poi e che, poiché i due medici avevano iniziato prima del 1 gennaio 1982, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata; in subordine, la liquidazione doveva comunque limitarsi alla sola frazione di corso successiva al 1 gennaio 1983, non all'intero anno accademico.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha confermato il principio per cui la remunerazione adeguata spetta anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione prima del 1982, se il corso è proseguito oltre il termine di trasposizione della direttiva, ma ha precisato che il diritto matura solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1983. Poiché la corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo come se spettasse per quattro anni interi, senza limitare il calcolo alla frazione temporale successiva al 31 dicembre 1982, la sentenza è stata cassata in relazione. Decidendo nel merito, la Cassazione ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare a ciascun medico euro 10.070,91, oltre interessi dalla domanda al saldo, ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e ha confermato la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Norme richiamate
direttiva 75/362/CEE
La specializzazione medica comune a più Stati membri, se avviata prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il termine di trasposizione della direttiva 82/76, dà diritto alla remunerazione adeguata per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, se rientrante tra le specializzazioni indicate dagli articoli 5 o 7.
direttiva 75/363/CEE
Le disposizioni sull'adeguata remunerazione della formazione di medico specialista si applicano ai corsi che proseguano dopo il termine di recepimento della direttiva modificativa.
direttiva 82/76/CEE
Il termine di trasposizione, scaduto il 1 gennaio 1983, segna il momento dal quale sorge l'inadempimento statale e da cui decorre il diritto alla remunerazione per la parte residua del corso.
direttiva 93/16/CEE
Richiamata nel motivo come parte del quadro normativo europeo sulle specializzazioni mediche.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
Costituisce il parametro per la quantificazione del risarcimento/indennizzo in favore dei medici specializzandi non remunerati secondo il diritto europeo.
Richiamato come norma sull'inadempimento contrattuale o dell'obbligazione, in relazione alla mancata attuazione statale degli obblighi di recepimento.
art. 117 Cost.
Richiamato in collegamento con l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dell'Unione e gli impegni derivanti dalle direttive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciabile dedotto nel ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Indicato come norma processuale applicabile alla nuova modalità di trattazione dopo la riforma del d.lgs. n. 149 del 2022.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Prevede l'applicazione della nuova disciplina processuale ai giudizi pendenti, con conseguente fissazione secondo l'art. 380-bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Il diritto dei medici specializzandi alla remunerazione adeguata per la formazione si estende anche ai corsi iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva modificativa, purché la formazione prosegua oltre il termine di trasposizione e riguardi una specializzazione ricompresa nell'ambito applicativo delle direttive.
- Ai fini della liquidazione del credito, non può essere considerato l'intero anno di corso se una parte di esso cade prima della data dalla quale l'inadempimento statale è configurabile: il risarcimento va commisurato solo alla frazione temporale successiva al 31 dicembre 1982.
- Quando il giudice di merito riconosce il diritto alla remunerazione ma ne determina l'importo come se spettasse per anni interi anziché per il periodo effettivamente indennizzabile, la cassazione può correggere la quantificazione e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La base di calcolo dell'indennizzo deve essere ricondotta al parametro normativo e giurisprudenziale fissato per le scuole di specializzazione medica, con interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
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