Cassazione Civile, Ordinanza n. 27752/2023 del 02/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un rapporto relativo a lavori di riqualificazione di un fabbricato. Il titolare della trattoria committente aveva già corrisposto acconti all'esecutore dei lavori; quest'ultimo ottenne in corso di causa un'ordinanza di pagamento ex art. 186-ter c.p.c. per la differenza che assumeva ancora dovuta. Dopo la morte dell'esecutore, si costituirono gli eredi. Il Tribunale determinò il corrispettivo dovuto per i lavori in un importo inferiore agli acconti già versati e, a seguito di correzione di errore materiale, dispose anche la restituzione di quanto pagato in eccedenza in esecuzione dell'ordinanza anticipatoria, ritenendola implicitamente revocata. La Corte d'appello confermò sostanzialmente tale impostazione, quantificando però un ulteriore saldo dovuto agli eredi e ponendo a loro carico la restituzione della differenza rispetto a quanto già incassato. I ricorrenti principali hanno denunciato: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i lavori fossero stati valutati a corpo e non a misura, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo a un rapporto amicale e a documenti qualificati erroneamente come preventivi, ma la doglianza è stata ritenuta un inammissibile tentativo di rivalutazione del materiale probatorio; 3) violazione dell'art. 287 c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, ma la censura è stata respinta perché la correzione riguardava un mero errore fattuale e, comunque, la Corte d'appello aveva riesaminato il punto. La curatela ha proposto ricorso incidentale, lamentando il rischio di dover sopportare l'IVA senza poterla scomputare per effetto di una asserita 'partita IVA spenta', ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione della norma violata e del principio di diritto asseritamente trasgredito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso principale per il limite della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha respinto il secondo perché diretto sostanzialmente a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha respinto il terzo sul rilievo che la correzione dell'errore materiale era riferita a un mero errore fattuale e che, in ogni caso, il giudice d'appello aveva riesaminato la questione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché formulato in modo ipotetico e privo dell'indicazione della norma violata, in contrasto con l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
può essere seguita, nel corso del giudizio, dalla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccedenza se il credito risulta poi inferiore a quanto anticipato.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
la sua evocazione non consente di trasformare in violazione di legge una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o omette di considerare i fatti non contestati; non quando si contesta il peso attribuito alle prove.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa; non se si critica il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
la correzione dell'errore materiale è ammissibile quando attiene a un mero errore fattuale; nel caso concreto la correzione è stata ritenuta comunque non decisiva perché il punto era stato riesaminato in appello.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e il principio di diritto asseritamente disatteso; una censura generica o ipotetica è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale dedotto in cassazione è inammissibile se non viene specificamente dimostrata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove: è deducibile solo in caso di uso di prove non acquisite, di mancata considerazione dei fatti non contestati o di attribuzione a una prova di un regime legale di valutazione diverso da quello previsto.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, non siano confrontate le basi fattuali delle due decisioni di merito.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile quando l'errore è meramente fattuale e non implica una nuova decisione sul merito; comunque, se il giudice di appello riesamina la questione, la doglianza perde decisività.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico la norma asseritamente violata e il principio di diritto violato; la doglianza generica o meramente ipotetica è inammissibile.
- Se il giudice accerta che il corrispettivo effettivamente dovuto è inferiore alle somme già versate o percepite in esecuzione di un'ordinanza anticipatoria, deve essere regolata la restituzione dell'eccedenza.
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