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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26078/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice che assumeva di essere titolare di un credito di euro 425.000 in forza di scrittura privata ricognitiva di precedenti accordi relativi alla restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo oneroso. La creditrice sosteneva che il debitore avesse posto in essere una serie di atti pregiudizievoli per sottrarre ai creditori gli unici beni aggredibili: trasferimento della nuda proprietà di una porzione di immobile alla compagna, vendita di un'altra porzione del medesimo immobile sempre alla compagna, costituzione di un vincolo di destinazione sui beni in favore dei creditori di un concordato preventivo di una società amministrata e partecipata dallo stesso debitore, e rinuncia della madre del debitore al diritto di abitazione su uno degli immobili. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti impugnati; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame del debitore. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: 1) contestava l'uso del giudicato esterno, sostenendo che mancasse la certificazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.; 2) lamentava che, trattandosi di atto anteriore al credito, la Corte avesse indagato la scientia damni anziché la participatio fraudis del terzo; 3) censurava l'omesso esame della qualità di terzo della cessionaria, deducendo che la relazione affettiva/convivenza era cessata da tempo; 4) lamentava il mancato esame della prova testimoniale diretta a dimostrare l'assenza di convivenza e affetto; 5) contestava la valutazione dell'eventus damni, sostenendo che gli immobili erano integralmente ipotecati e quindi privi di valore per il creditore; 6) deduceva l'omesso esame dell'incidenza delle ipoteche sul suo stato soggettivo; 7) censurava il ricorso a presunzioni non gravi, precise e concordanti per affermare la scientia damni, richiamando anche altri beni nel patrimonio del debitore. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché il ricorso non rispettava l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e perché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio sulla scientia damni su una pluralità di indizi convergenti e che la mancata ammissione della prova testimoniale non era adeguatamente censurata sotto il profilo della decisività. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero tutti indirizzati a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, senza però rispettare l'onere di specifica localizzazione e riproduzione degli atti richiamati nel ricorso. Ha inoltre ribadito che l'accertamento dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. appartiene al giudice di merito e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fondato la propria decisione su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma sulla revocatoria ordinaria; l'accertamento dei suoi presupposti è rimesso al giudice di merito e nel caso concreto gli atti dispositivi sono stati ritenuti inefficaci verso la creditrice.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giudicato esterno.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili perché volte alla rivalutazione del merito o prive di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiesto a pena di inammissibilità: il ricorrente deve indicare e riprodurre in modo specifico gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con precisa localizzazione nel fascicolo.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse comunque fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova, ma le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1362 ss. c.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività illustrata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, richieda una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle risultanze istruttorie già scrutinati dal giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione il vizio di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riprodurne il contenuto essenziale per la parte rilevante e localizzarli nel fascicolo; il mero richiamo è insufficiente.
  • L'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, inclusi eventus damni e scientia damni, è devoluto al giudice di merito e può essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di indizi convergenti, la deduzione di singoli elementi contrari non è di per sé idonea a scardinare il ragionamento presuntivo, salvo che ne dimostri l'effettiva incompatibilità logica.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se si dimostra specificamente la decisività del mezzo istruttorio e la sua idoneità a incidere sull'esito della controversia.
  • L'interpretazione di contratti e negozi è riservata al giudice di merito; in cassazione è deducibile soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non una diversa lettura del contenuto negoziale.
  • In tema di revocatoria, la valutazione del pregiudizio patrimoniale del debitore verso il creditore può essere apprezzata considerando il complesso del patrimonio e la sua concreta aggredibilità, non sulla base di mere affermazioni apodittiche del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRevocatoria ordinaria
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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