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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16225/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da una società esercente un'attività commerciale per danni da infiltrazioni nel proprio negozio, che assumeva provenire sia dal lastrico solare di proprietà di un terzo sia da ostruzioni dello scarico condominiale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accertato la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per mancata prova del caso fortuito, ma aveva negato il risarcimento per difetto di prova del danno e della sua entità, respingendo quindi l'appello principale e accogliendo l'incidentale sulle spese. In cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per mancata disposizione di una CTU estimativa, ritenuta l'unico mezzo idoneo a quantificare i danni, con asserita omessa pronuncia e motivazione insufficiente; (2) nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto la responsabilità del condominio ma poi respinto l'appello; (3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata acquisizione di una perizia estimativa redatta per conto dell'assicurazione del condominio; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, assumendo che vi fosse soccombenza reciproca e che le spese fossero state liquidate erroneamente per i due gradi. Il condominio ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, contestando la ricostruzione della propria responsabilità ex art. 2051 c.c. e l'affermazione circa il mancato fortuito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per inesistenza della procura speciale, poiché il mandato per il ricorso risultava conferito da un soggetto indicato come legale rappresentante di una società già posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese, dunque estinta. Ha rilevato che, in tali condizioni, la procura era giuridicamente inesistente per difetto del mandante e che il ricorso non poteva essere proposto dal soggetto indicato. Conseguentemente non ha esaminato il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato il difensore che aveva proposto il ricorso al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. In motivazione, la Corte ha anche osservato che, se esaminati nel merito, i motivi sarebbero comunque risultati privi di consistenza: la CTU era una scelta discrezionale del giudice, non vi era contrasto tra motivazione e dispositivo, la mancata acquisizione della perizia non integrava omesso esame di fatto decisivo e la statuizione sulle spese non presentava le violazioni denunciate.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità motivazionale; la Corte non ne ravvisa violazione, osservando che la motivazione della sentenza d'appello esisteva ed era coerente.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per pretendere una motivazione più ampia sulla mancata CTU; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    invocato per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia e omesso esame; la Corte osserva che la doglianza, in realtà, attiene a scelte istruttorie e non a un'omissione di pronuncia.

  • art. 183 c.p.c.

    citato per indicare le memorie istruttorie nelle quali erano state richieste CTU e acquisizione della perizia; non incide sull'esito del ricorso.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di esibizione/acquisizione della perizia; la Corte chiarisce che il diniego di acquisizione è una scelta istruttoria non sindacabile come omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato sia nel merito sia nel ricorso incidentale; la Corte d'appello aveva ravvisato la responsabilità del condominio per mancata prova del caso fortuito, ma la Cassazione non esamina il merito per inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale come norma sull'onere della prova; la Cassazione non esamina il motivo incidentale per mancato scrutinio del ricorso principale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per dedurre soccombenza reciproca; la Corte esclude che nella sentenza vi sia stata una condanna della controparte tale da integrare soccombenza reciproca.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge; la Corte reputa i motivi privi di consistenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza e del procedimento; la Corte esclude i vizi dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte precisa che la mancata acquisizione di un documento o l'omesso esercizio di poteri istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 374, terzo comma, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla procura e sul limite dell'ultrattività della procura di merito; la Corte evidenzia che per il ricorso per cassazione occorre procura speciale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la procura speciale sia rilasciata da un soggetto privo di legittimazione a spendere il nome della parte, come accade se il mandato proviene da una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese e la firma è apposta da chi non ne è più rappresentante.
  • La mancanza del mandante rende giuridicamente inesistente la procura speciale necessaria per il giudizio di cassazione; il difetto non è sanato da eventuali atti del difensore né dall'ultrattività della procura di merito, che incontra il limite della necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.
  • La denuncia di nullità per omessa CTU non è ammissibile quando la consulenza tecnica sia richiesta come mezzo per supplire alla carenza probatoria della parte: la CTU è rimedio istruttorio discrezionale e non mezzo di prova sostitutivo dell'onere probatorio.
  • La mancata ammissione o acquisizione di un documento o di una perizia richiesta in istruzione non integra, di per sé, omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., trattandosi di valutazione sulle modalità di assunzione della prova e non sul fatto storico decisivo.
  • Non sussiste contrasto tra motivazione e dispositivo quando il giudice, dopo aver affermato la responsabilità astratta del convenuto, rigetta comunque la domanda per difetto di prova del danno o del quantum; in tal caso il rigetto è coerente con la motivazione complessiva.
  • La censura sulle spese è infondata se la sentenza distingue la liquidazione per i diversi gradi di giudizio e non emerge una vera soccombenza reciproca in presenza di un rigetto complessivo della domanda o dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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