Cassazione Penale, Sentenza n. 43099/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal GIP nei confronti del ricorrente per i reati di falso ideologico e truffa aggravata: si contesta la carenza di fumus di colpevolezza (video incompleti, esistenza di un altro ingresso non registrato, presenza in caserma anche quando autorizzato ad assentarsi, ruolo di Comandante che lo svincolerebbe dall'obbligo di autorizzazioni), la non sussistenza del falso ideologico rispetto ai fogli presenze (atti interni e non pubblici), l'assenza del periculum in mora per il rischio di dispersione del profitto (perché il ricorrente avrebbe adeguate garanzie patrimoniali), e l'illegittima acquisizione/uso dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni (viene censurato il decreto di acquisizione ex artt. 270 e ss. c.p.p. e si sostiene che i tabulati non potevano essere utilizzati per il delitto contestato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché esso propone una diversa valutazione del merito e non dimostra vizi radicali della motivazione impugnata. Quanto alla qualificazione del falso, la Corte ha riconosciuto che i fogli presenze possono non avere natura di atto pubblico (ragion per cui il falso ideologico potrebbe essere discutibile) ma ha ritenuto irrilevante tale questione ai fini della misura cautelare, dato che il sequestro è comunque giustificato per la truffa aggravata e può avere ad oggetto beni pari al profitto del reato. Sul periculum in mora la Corte ha ritenuto logica e congrua la motivazione del giudice del riesame circa il rischio di dispersione del denaro e le difficoltà di realizzo degli immobili indicati. Infine la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione dei tabulati e delle geolocalizzazioni ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003, utilizzabili per provare la truffa; pertanto il quarto motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo; la Corte conferma che la decisione del giudice del riesame è adeguatamente motivata e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito salvo vizi motivazionali radicali.
Norma sulla truffa; utilizzata quale titolo di reato che legittima il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto.
Falso ideologico in atto pubblico: la Corte osserva che la qualificazione del falso relativo ai fogli presenze è discutibile perché tali documenti possono non avere natura di atto pubblico, ma ciò non esclude l'applicabilità della misura per la truffa.
Riguarda la valutazione della natura probatoria dei documenti; la Corte ritiene che i tabulati e le geolocalizzazioni siano utilizzabili come prova a sostegno dell'accusa di truffa.
art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003 (Codice privacy)
Disciplinata l'acquisizione dei tabulati telefonici; la Corte ritiene legittima tale acquisizione e il loro utilizzo per provare la truffa, non essendo assoggettati alla normativa sulle intercettazioni quando si tratta di semplici dati di utenza e localizzazione.
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
Richiamata in relazione al comportamento fraudolento nei sistemi di rilevazione delle presenze; la Corte ricorda la giurisprudenza che considera tale fattispecie applicabile e concorrente con la truffa nel caso di irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione.
artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.
Richiamati nel combinato disposto per qualificare la truffa aggravata e le conseguenze in termini di sequestro e confisca del profitto.
Citato dalla difesa come parametro per l'acquisizione probatoria di dispositivi; la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'uso dei tabulati, ritenendone legittima l'acquisizione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.
Richiamato nella discussione sulla possibile rilevanza delle misure intercettive in relazione alla gravità del reato; la Corte ha escluso che la disciplina delle intercettazioni ostasse all'acquisizione dei tabulati per la prova della truffa.
Norma che regola la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione del sequestro preventivo è molto limitato: non si sostituisce alla valutazione di merito se non sono dimostrati vizi motivazionali radicali.
- La qualificazione del falso su fogli presenze va valutata con attenzione: tali documenti possono non essere atti pubblici e quindi il falso ideologico potrebbe non essere la fattispecie più appropriata, ma ciò non impedisce che la stessa condotta integri una truffa perseguibile e idonea a giustificare misure cautelari patrimoniali.
- I tabulati telefonici e i dati di localizzazione, acquisiti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (art. 132 d.lgs. 196/2003), possono essere utilizzati come prova per recare elementi di gravità indiziaria in reati contro il patrimonio, anche se non rientrano nella disciplina delle intercettazioni.
- Per giustificare il sequestro preventivo del profitto è sufficiente una motivazione credibile sul pericolo di dispersione del denaro e sulle difficoltà di recupero dei beni; la mera allegazione di garanzie patrimoniali da parte dell'interessato non è automaticamente sufficiente a escludere il periculum in mora.
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve dimostrare vizi formali o motivazionali rilevanti; la proposta di una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare errori logici o di diritto difficilmente determina l'accoglimento del ricorso.
- In situazioni analoghe è utile valutare preventivamente la natura dei documenti (atto pubblico vs documento interno), la possibilità di utilizzare dati tecnici (tabulati, geolocalizzazioni) e la proporzionalità della misura cautelare rispetto al valore del profitto contestato.
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