Cassazione Civile, Ordinanza n. 05420/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di pagamento di euro 206.582,76, oltre accessori, intimato a due garanti in relazione all’obbligazione di una società debitrice principale poi fallita. I garanti hanno proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione hanno articolato tre motivi: il primo denunciava la violazione delle norme sul fascicolo di parte e sul deposito documentale, sostenendo che la banca avesse depositato telematicamente 120 estratti conto in quattro file genericamente indicati, con conseguente asserita inutilizzabilità della produzione e lesione del diritto di difesa; il secondo deduceva violazioni processuali e nullità della sentenza in tema di appello incidentale e ultrapetizione, ma era formulato in modo confuso; il terzo contestava l’affermazione della corte territoriale secondo cui la produzione documentale era completa, deducendo che uno dei documenti non coprisse l’intero rapporto e che mancassero estratti utili a dimostrare il credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, escludendo che nel processo telematico trovino applicazione le regole tradizionali sull’indice del fascicolo e sul visto del cancelliere ex artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; ha inoltre affermato che il deposito in quattro file, per blocchi cronologicamente ordinati, non impediva il diritto di difesa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché incomprensibile e privo di una reale censura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte d’appello osservato anche che l’eventuale mancanza di pochi estratti mensili in un arco di quasi 18 anni non avrebbe comunque inciso sulla prova del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le regole tradizionali sulla formazione del fascicolo di parte e sul visto del cancelliere non si applicano al deposito telematico, che oblitera la distinzione cartacea tra atti e documenti.
Le modalità di produzione documentale vanno lette alla luce della disciplina del processo telematico, che ha in parte superato la disciplina cartacea richiamata dal motivo.
art. 9 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
La disciplina tecnica del deposito telematico consente la formazione di un fascicolo informatico unico, rendendo non pertinenti le censure basate sulla vecchia articolazione cartacea del fascicolo.
art. 111 Cost.
Il generico richiamo al diritto di difesa non è sufficiente, in assenza di un concreto ostacolo all’esercizio delle difese.
Richiamato nel motivo, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta incomprensibile e quindi inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza una critica intelligibile della decisione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è risultata oscuramente formulata.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una censura comprensibile sulla corrispondenza tra domanda e pronuncia.
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica utilità decisoria nel ragionamento della Corte.
È la norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazioni di legge e nullità, ma i motivi 2 e 3 sono stati ritenuti rispettivamente incomprensibile e inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo telematico, la disciplina tradizionale del fascicolo di parte e del visto del cancelliere non può essere automaticamente trasposta al deposito informatico di atti e documenti, poiché il sistema digitale realizza un fascicolo unico, consultabile dalle parti e tendenzialmente irreversibile.
- La doglianza di lesione del diritto di difesa per modalità di deposito documentale è infondata se non viene indicato un concreto impedimento alla consultazione o contestazione dei documenti prodotti.
- In cassazione il motivo deve essere specifico, intelligibile e idoneo a colpire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Una censura che contesti la parziale incompletezza della produzione documentale è inammissibile se non indica con precisione quali documenti manchino e perché la loro assenza sia decisiva rispetto all’accertamento del credito.
- La mera mancanza di alcuni estratti periodici in un rapporto di lunga durata non esclude, di per sé, la prova del credito quando la documentazione complessiva consenta comunque la ricostruzione della posizione debitoria.
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