Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19378/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della confisca di Euro 2.600,00 disposta nella sentenza di patteggiamento del 25/01/2024. Il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990 in relazione all'art. 240-bis cod. pen., nonché carenza/mancanza di motivazione circa la provenienza del denaro e la sua presunta sproporzione rispetto al reddito del ricorrente (anche alla luce di fonti lecite documentate, come i redditi della coniuge convivente). Si sottolinea che la confisca sarebbe stata disposta al di fuori del perimetro motivazionale richiesto per la "confisca allargata".

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla misura ablativa: ha annullato con rinvio la statuizione relativa alla confisca del denaro in sequestro per mancata e insufficiente motivazione circa l'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen. (richiamato dall'art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990) e ha rinviato il punto al Tribunale di Torino in diversa composizione. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità e ha lasciato ferme le pene patteggiate (mesi sei di reclusione, pena condizionalmente sospesa, e Euro 1.000,00 di multa) e la condanna per il capo relativo alla resistenza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa al reato di detenzione a fini di cessione di stupefacenti; nel caso è richiamata per definire l'ambito del reato contestato (detenzione), con conseguente richiamo delle disposizioni sul sequestro/confisca previste dal D.P.R. 309/1990.

  • art. 337 c.p.

    Norma che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale; applicata al capo relativo all'opposizione durante controlli/perquisizione.

  • art. 85-bis, D.P.R. n. 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis cod. pen. per la confisca 'allargata' del denaro rinvenuto in relazione ai reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di questa disposizione richieda motivazione specifica.

  • art. 240-bis c.p.

    Disciplina la confisca allargata del profitto del reato quando non sia giustificata la provenienza del denaro o sia sproporzionata rispetto al reddito; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare entrambe le condizioni per disporre la confisca.

  • art. 240 c.p.

    Confisca ordinaria del profitto del reato; la Corte ha precisato che tale confisca non è applicabile alla mera detenzione di stupefacenti (diversa è l'ipotesi di cessione).

  • art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309/1990

    Previsione di confisca specifica per il delitto di cessione di stupefacenti; la Corte ha evidenziato che tale disposizione è applicabile solo alla cessione, non alla detenzione.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'accordo tra parti (patteggiamento); nel giudizio è il rito con cui la pena è stata concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limiti di impugnabilità per la sentenza di patteggiamento quando coinvolge misure di sicurezza; la Corte lo richiama per definire i limiti di cassazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina generale dei motivi di impugnazione in cassazione per vizio di motivazione; richiamato per le modalità di censura della motivazione della confisca.

  • art. 12-sexies, d.l. 306/1992 (conv. L. 356/1992) - richiamato storicamente

    Norma storica che ha disciplinato la confisca 'allargata' e citata come precedente normativo oggi ricondotto nell'art. 240-bis c.p.; la Corte ne ricorda l'obbligo motivazionale già affermato in giurisprudenza.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la motivazione può essere sintetica, ma se si applica la confisca 'allargata' ai sensi dell'art. 240-bis c.p. il giudice ha l'obbligo di motivare esplicitamente: (a) perché non ritiene attendibili le giustificazioni sulla provenienza del denaro; (b) perché sussiste sproporzione rispetto al reddito o all'attività economica.
  • Se il reato contestato è mera detenzione di stupefacenti (non cessione), la confisca del denaro rinvenuto è consentita solo se risultano soddisfatti i requisiti dell'art. 240-bis; non sono invece applicabili automaticamente le misure previste per la cessione.
  • La mancanza di motivazione specifica sulla confisca costituisce vizio rilevante e può determinare l'annullamento della misura ablativa anche se resta irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena concordata.
  • Documenti che attestino fonti lecite (es. redditi del coniuge convivente) sono elementi da valutare nel giudizio sulla provenienza del denaro e possono incidere sull'ammissibilità della confisca; il giudice deve esplicitare perché tali elementi non siano ritenuti idonei a giustificare il danaro.
  • La Corte di cassazione può esaminare d'ufficio l'illegalità di misure ablative come la confisca; pertanto, anche questioni procedurali di motivazione sulla confisca sono sindacabili in cassazione.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe documentare puntualmente le fonti lecite del denaro e chiedere al giudice che la motivazione specifichi il confronto tra valori patrimoniali accertati e reddito/attività economica dell'imputato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.