Cassazione Civile, Ordinanza n. 26527/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato l'eccezione di giudicato in materia di imposte dirette e IVA. Sosteneva, in sintesi, che la Corte avesse erroneamente interpretato la giurisprudenza sull'estensione del giudicato a annualità d'imposta diverse: per le imposte sui redditi avrebbe dovuto operare il giudicato formatosi sull'annualità 2006 anche per il 2005, poiché la prova contraria e i rilievi fiscali sarebbero stati identici; per l'IVA lamentava che l'ordinanza avesse escluso l'efficacia del giudicato nonostante la situazione processuale e probatoria fosse sovrapponibile. La Corte ha tuttavia rilevato che le censure non denunciavano un errore percettivo, ma criticavano la valutazione giuridica e l'interpretazione delle regole sull'autorità del giudicato e sulla giurisprudenza unionale e nazionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero l'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., perché in realtà investivano l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del giudicato e della giurisprudenza in materia fiscale, cioè un errore di giudizio e non una falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per un errore percettivo, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che consista in una falsa percezione della realtà decisiva; non copre vizi di giudizio, né l'errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali e della giurisprudenza.
Richiamato nel contesto dell'efficacia del giudicato, ma la sua applicazione è stata esclusa/limitata dalla Corte con riferimento all'annualità fiscale non ancora definitivamente decisa, soprattutto in materia IVA, in ragione del diritto eurounitario e della struttura armonizzata dell'imposta.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio regolarmente costituito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione immediata e oggettivamente rilevabile di un fatto decisivo; non ricorre quando la censura riguarda l'interpretazione giuridica, la qualificazione dei fatti o la valutazione delle prove.
- Non è proponibile revocazione per contestare una decisione di legittimità sotto il profilo dell'errata applicazione della giurisprudenza sul giudicato esterno o sull'estensione del giudicato a periodi d'imposta diversi: si tratta di errore di giudizio, non di fatto.
- In materia tributaria, l'efficacia del giudicato formatosi su una annualità non si estende automaticamente ad annualità diverse quando i presupposti fattuali sono mutevoli; tale estensione richiede una stabile identità del fatto rilevante, non ravvisabile per elementi come le spese deducibili.
- Per l'IVA, l'applicazione dell'art. 2909 c.c. non può operare in modo da ostacolare la piena applicazione del sistema armonizzato dell'imposta con riferimento a annualità ancora non definite da giudicato definitivo.
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