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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per: A) guida senza patente (art. 116 c.d.s., comma 15, seconda parte) e B) false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.). Le censure principali: (i) violata la disciplina di depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 e dall'art. 8-bis della L. n. 689/1981, per cui il reato sussisterebbe solo in caso di recidiva nel biennio; il ricorrente sostiene che la precedente sanzione del 2017 era solo amministrativa e quindi non sussisterebbe la recidiva penalmente rilevante; inoltre manca la prova della definitività del provvedimento di revoca della patente; (ii) per l'art. 495 c.p. si contesta che gli operanti non avrebbero svolto le necessarie attività di identificazione (esibizione di altro documento o accompagnamento) e pertanto la falsa dichiarazione sarebbe imputabile alla negligenza degli operatori o priva di offensività; (iii) contestazione della commisurazione della pena e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: - i primi due motivi (sulla guida senza patente) sono manifestamente infondati: la fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio è rimasta penalmente rilevante dopo il d.lgs. n. 8/2016; la nozione di "recidiva" può trovare tutela anche in una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata e nel caso concreto tale definitività risultava dall'imputazione; - i motivi relativi all'art. 495 c.p. sono infondati: il reato si consuma al momento della dichiarazione falsa (reato di pericolo), indipendentemente da ulteriori accertamenti o dalla presunta negligenza degli operanti; - gli ultimi motivi (pena e art. 131-bis) sono generici o infondati: la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e la commisurazione della pena non può essere ricondotta a vizio di motivazione quando i motivi di appello sul punto sono stati dichiarati inammissibili e non specificamente contestati in cassazione. Conseguenze procedurali: confermata in pratica la statuizione di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 116 Codice della Strada, comma 15

    La seconda parte del comma 15 punisce la guida senza patente nella versione aggravata dalla recidiva nel biennio; la Corte ha interpretato che, dopo il d.lgs. n. 8/2016, l'ipotesi aggravata costituisce una fattispecie autonoma ancora penalmente rilevante e richiede la ricorrenza della recidiva nel biennio come elemento costitutivo

  • art. 495 Codice Penale

    Il reato di false dichiarazioni sulla propria identità si consuma al momento della resa delle false dichiarazioni, è reato di pericolo: la possibile successiva identificazione o la condotta degli agenti non escludono la consumazione del reato

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1 e art. 5 richiamati nella sentenza)

    L'intervento di depenalizzazione riguarda le violazioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria. Le ipotesi aggravate (se associate a pena detentiva) sono espressamente escluse dall'abrogazione e restano fattispecie autonome penalmente rilevanti; la nozione di "recidiva" è stata ampliata per consentire che una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata integri la recidiva nel biennio

  • art. 8-bis Legge n. 689/1981

    Richiamata come disciplina di riferimento per i rapporti tra illecito amministrativo e rilevanza penale dopo la depenalizzazione; la sentenza sottolinea come la conversione di una precedente violazione in accertamento definitivo amministrativo possa incidere sulla configurabilità della recidiva penalmente rilevante

  • art. 131-bis Codice Penale

    La Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità; in cassazione il ricorrente non ha confutato specificamente tale motivazione, rendendo inadatti i rilievi generici

  • art. 597, comma 5, Codice di Procedura Penale

    La disposizione non attribuisce al giudice d'appello un potere officioso di modificare la commisurazione della pena; pertanto la Corte d'appello non è tenuta a ricalcolare la pena d'ufficio se le parti non sollevano motivi specifici

  • art. 349 Codice di Procedura Penale

    Norma sull'accompagnamento per l'identificazione: la Corte osserva che l'accompagnamento ex art. 349 non era applicabile perché il Diodati non era sottoposto a indagini; inoltre altre norme che consentono accompagnamento non risultavano sussistere nel caso

  • art. 11 Legge n. 191/1978

    Norma che disciplina l'accompagnamento per identificazione; la Corte precisa che il presupposto per l'accompagnamento (rifiuto a dichiarare le generalità o elementi di dubbio) non ricorreva nel caso in esame

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La depenalizzazione di una fattispecie amministrativa non esclude che una ipotesi aggravata che preveda la recidiva nel biennio resti penalmente rilevante: la recidiva può essere integrata anche da una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata
  • Per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.) la consumazione avviene al momento della dichiarazione falsa; la successiva possibilità di identificazione o eventuali omissioni degli agenti non escludono il reato
  • La prova della "definitività" di precedenti provvedimenti (amministrativi o di revoca patente) è elemento rilevante e il difensore deve contestarne la sussistenza con argomentazioni puntuali: mere eccezioni generiche sono insufficienti
  • Le doglianze generiche sulla commisurazione della pena o sul mancato riconoscimento di cause di non punibilità/attenuanti non superano la cassazione se la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e il ricorrente non ha fornito contestazione specifica
  • Il potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio sulle circostanze attenuanti o sulla pena è limitato: l'onere di sollevare richieste specifiche e basate su fatti concreti grava sulle parti in appello

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