Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per: A) guida senza patente (art. 116 c.d.s., comma 15, seconda parte) e B) false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.). Le censure principali: (i) violata la disciplina di depenalizzazione introdotta dal d.lgs. n. 8/2016 e dall'art. 8-bis della L. n. 689/1981, per cui il reato sussisterebbe solo in caso di recidiva nel biennio; il ricorrente sostiene che la precedente sanzione del 2017 era solo amministrativa e quindi non sussisterebbe la recidiva penalmente rilevante; inoltre manca la prova della definitività del provvedimento di revoca della patente; (ii) per l'art. 495 c.p. si contesta che gli operanti non avrebbero svolto le necessarie attività di identificazione (esibizione di altro documento o accompagnamento) e pertanto la falsa dichiarazione sarebbe imputabile alla negligenza degli operatori o priva di offensività; (iii) contestazione della commisurazione della pena e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: - i primi due motivi (sulla guida senza patente) sono manifestamente infondati: la fattispecie aggravata dalla recidiva nel biennio è rimasta penalmente rilevante dopo il d.lgs. n. 8/2016; la nozione di "recidiva" può trovare tutela anche in una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata e nel caso concreto tale definitività risultava dall'imputazione; - i motivi relativi all'art. 495 c.p. sono infondati: il reato si consuma al momento della dichiarazione falsa (reato di pericolo), indipendentemente da ulteriori accertamenti o dalla presunta negligenza degli operanti; - gli ultimi motivi (pena e art. 131-bis) sono generici o infondati: la Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità e la commisurazione della pena non può essere ricondotta a vizio di motivazione quando i motivi di appello sul punto sono stati dichiarati inammissibili e non specificamente contestati in cassazione. Conseguenze procedurali: confermata in pratica la statuizione di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada, comma 15
La seconda parte del comma 15 punisce la guida senza patente nella versione aggravata dalla recidiva nel biennio; la Corte ha interpretato che, dopo il d.lgs. n. 8/2016, l'ipotesi aggravata costituisce una fattispecie autonoma ancora penalmente rilevante e richiede la ricorrenza della recidiva nel biennio come elemento costitutivo
Il reato di false dichiarazioni sulla propria identità si consuma al momento della resa delle false dichiarazioni, è reato di pericolo: la possibile successiva identificazione o la condotta degli agenti non escludono la consumazione del reato
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1 e art. 5 richiamati nella sentenza)
L'intervento di depenalizzazione riguarda le violazioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria. Le ipotesi aggravate (se associate a pena detentiva) sono espressamente escluse dall'abrogazione e restano fattispecie autonome penalmente rilevanti; la nozione di "recidiva" è stata ampliata per consentire che una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata integri la recidiva nel biennio
Richiamata come disciplina di riferimento per i rapporti tra illecito amministrativo e rilevanza penale dopo la depenalizzazione; la sentenza sottolinea come la conversione di una precedente violazione in accertamento definitivo amministrativo possa incidere sulla configurabilità della recidiva penalmente rilevante
La Corte territoriale ha motivato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità; in cassazione il ricorrente non ha confutato specificamente tale motivazione, rendendo inadatti i rilievi generici
art. 597, comma 5, Codice di Procedura Penale
La disposizione non attribuisce al giudice d'appello un potere officioso di modificare la commisurazione della pena; pertanto la Corte d'appello non è tenuta a ricalcolare la pena d'ufficio se le parti non sollevano motivi specifici
art. 349 Codice di Procedura Penale
Norma sull'accompagnamento per l'identificazione: la Corte osserva che l'accompagnamento ex art. 349 non era applicabile perché il Diodati non era sottoposto a indagini; inoltre altre norme che consentono accompagnamento non risultavano sussistere nel caso
art. 11 Legge n. 191/1978
Norma che disciplina l'accompagnamento per identificazione; la Corte precisa che il presupposto per l'accompagnamento (rifiuto a dichiarare le generalità o elementi di dubbio) non ricorreva nel caso in esame
art. 616 Codice di Procedura Penale
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La depenalizzazione di una fattispecie amministrativa non esclude che una ipotesi aggravata che preveda la recidiva nel biennio resti penalmente rilevante: la recidiva può essere integrata anche da una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata
- Per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.) la consumazione avviene al momento della dichiarazione falsa; la successiva possibilità di identificazione o eventuali omissioni degli agenti non escludono il reato
- La prova della "definitività" di precedenti provvedimenti (amministrativi o di revoca patente) è elemento rilevante e il difensore deve contestarne la sussistenza con argomentazioni puntuali: mere eccezioni generiche sono insufficienti
- Le doglianze generiche sulla commisurazione della pena o sul mancato riconoscimento di cause di non punibilità/attenuanti non superano la cassazione se la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e il ricorrente non ha fornito contestazione specifica
- Il potere del giudice d'appello di intervenire d'ufficio sulle circostanze attenuanti o sulla pena è limitato: l'onere di sollevare richieste specifiche e basate su fatti concreti grava sulle parti in appello
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