Sentenza n. 1007/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari - della nota del 30 dicembre 2025 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia (SUAPE) del Comune di Sassari, avente ad oggetto “Annullamento in autotutela e dichiarazione irricevibilità della pratica”, con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela delle ricevute prot. n. 2025/131284 del 26 giugno 2025, prot. n. 2025/228154 del 3 novembre 2025 e prot. n. 2025/251956 del 2 dicembre 2025, relativa alla dichiarazione unica autocertificativa (d.u.a.) a 0 giorni n. 1127.892221 del 25 giugno 2025, presentata dal Sig. Antonio Moro, per “Avvio attività ingrasso suini, in località Lu Fondu di Maccia d'Agliastru, Sassari”, sulla base della proposta di provvedimento interdittivo della Città Metropolitana di Sassari, ai sensi degli articoli 10.2.3, 12.5 e 12.7 delle direttive SUAPE di cui alla deliberazione della giunta regionale (d.g.r.) 49/19 del 5 dicembre 2019, in quanto sussistenti le condizioni previste dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; - della proposta di provvedimento interdittivo del Servizio III Pianificazione Gestione Rifiuti - Tutela dell'Aria/Città Metr. SS - Città Metropolitana di Sassari, prot. Pec n. 2025/269423 del 29 dicembre 2025; - delle note prot. n. 21775 del 14/11/2025 e prot. n. 25364 del 11/12/2025 del medesimo Servizio III Pianificazione Gestione Rifiuti - Tutela dell'Aria/Città Metr. SS - Città Metropolitana di Sassari con la quale si comunicavano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di adesione all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera a Carattere Generale, ex art. 10-bis della Legge 241/1990; - di ogni altro atto connesso e/o presupposto anche ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela e dichiarazione di irricevibilità della dichiarazione unica autocertificativa relativa all'avvio di un'attività di ingrasso di suini, unitamente agli atti presupposti in materia di emissioni in atmosfera
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del SUAPE di Sassari del 30 dicembre 2025, con cui sono state annullate in autotutela le ricevute relative alla d.u.a. a 0 giorni presentata per l'avvio di un allevamento di circa 1.500 suini ed è stata dichiarata irricevibile la pratica. Ha impugnato anche la proposta della Città Metropolitana di interdizione dell'intervento e le comunicazioni dei motivi ostativi all'adesione all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo la tardività dell'autotutela alla luce della disciplina sopravvenuta, la violazione dei termini previsti dalla normativa regionale e dalle direttive SUAPE, l'assenza di un interesse pubblico prevalente e la mancata comunicazione di avvio del procedimento di annullamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 272 d.lgs. 152/2006, della determinazione dirigenziale n. 1416/2015 e del regolamento provinciale sulle emissioni, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della proporzionalità e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che le emissioni, inferiori ai valori limite, fossero diffuse e non tecnicamente convogliabili senza una radicale trasformazione dell'impianto da aerazione naturale a ventilazione forzata. Ha inoltre contestato l'ammissibilità degli interventi ad opponendum.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibili gli interventi ad opponendum della Lega Anti Vivisezione e del Gruppo d'Intervento Giuridico, perché le associazioni non avevano indicato né documentato un interesse concreto, attuale e direttamente riconducibile alle rispettive finalità statutarie. Ha invece ritenuto ammissibili gli interventi dei proprietari delle abitazioni vicine, del Comitato civico e dei Consorzi stradali: i primi traevano un vantaggio dalla cessazione delle emissioni, mentre il Comitato e i Consorzi vantavano interessi concreti e coerenti con i fini statutari, rispettivamente di tutela della popolazione e del territorio e di limitazione dell'aumento del traffico pesante e degli oneri manutentivi. Nel merito, ha ritenuto tempestivo l'annullamento in autotutela del 30 dicembre 2025: il nuovo termine introdotto dalla disciplina sopravvenuta decorreva dall'entrata in vigore della legge e l'atto era stato adottato entro sei mesi da tale data e comunque entro dodici mesi dalla presentazione della d.u.a. Ha escluso la tardività dell'intervento della Città Metropolitana, rilevando che, anche in caso di accertamenti oltre il termine ordinario, le direttive SUAPE consentono di sottoporre al SUAPE una proposta di autotutela adeguatamente motivata. La proposta del 23 dicembre 2025 descriveva le carenze tecniche dell'intervento e il SUAPE aveva autonomamente valutato i fatti, adottando un annullamento fondato sull'art. 21-nonies. Ha escluso il difetto di interesse pubblico e di comparazione con l'interesse privato, poiché il provvedimento considerava la tutela ambientale e indicava al ricorrente la possibilità di avvalersi del procedimento ordinario di autorizzazione ex art. 269 d.lgs. 152/2006. L'omessa comunicazione di avvio non è stata ritenuta invalidante, essendosi svolto un articolato contraddittorio nel quale il ricorrente aveva presentato integrazioni e controdeduzioni proprio sulle questioni poste a fondamento dell'annullamento. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto applicabile il regime autorizzatorio previsto per l'allevamento intensivo da 1.000 a 2.000 suini e ha affermato che l'adesione all'autorizzazione generale, o in alternativa l'autorizzazione ordinaria ex art. 269, è necessaria anche quando le emissioni siano inferiori ai valori limite: tale circostanza è condizione necessaria per l'esercizio, ma non esonera dall'autorizzazione né dalle prescrizioni tecniche. L'autorizzazione generale imponeva il convogliamento delle emissioni tecnicamente convogliabili mediante aspirazione e sistemi di abbattimento. Le difficoltà realizzative o economiche e la pretesa presenza di impianti analoghi privi di convogliamento non dimostravano l'impossibilità tecnica del convogliamento; inoltre, il ricorrente non aveva provato né quantificato i costi dell'adeguamento. Il richiamo a prassi amministrative difformi non poteva fondare una disparità di trattamento, poiché eventuali precedenti illegittimi non obbligano l'amministrazione a reiterare l'errore. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
L'annullamento d'ufficio può essere esercitato nel termine applicabile ratione temporis, con adeguata motivazione sui presupposti del potere e sull'interesse pubblico, anche sulla base di accertamenti tardivi dell'amministrazione competente quando la proposta sia adeguatamente motivata.
Le amministrazioni competenti effettuano le verifiche sulla conformità dell'intervento entro il termine previsto; l'inosservanza del termine non preclude, ove sussistano i presupposti dell'autotutela, la trasmissione al SUAPE di una proposta adeguatamente motivata.
artt. 9 e 10.2.3 direttive SUAPE, d.g.r. Sardegna 49/19 del 5 dicembre 2019
le proposte di provvedimento inviate oltre i termini di cui all’art. 35 della Legge devono contenere la richiesta al SUAPE di provvedere in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990
Il SUAPE può esaminare una proposta tardiva e adottare l'annullamento in autotutela quando dalla proposta emergano i presupposti di fatto e di diritto dell'art. 21-nonies; la qualificazione formale della nota non è decisiva se i presupposti risultano adeguatamente rappresentati.
art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006
Per gli impianti e le attività rientranti nelle categorie previste è necessaria l'adesione all'autorizzazione generale, con rispetto delle relative prescrizioni tecniche, oppure l'autorizzazione ordinaria ex art. 269; il mero rispetto dei valori limite non esonera dall'obbligo autorizzatorio.
Il procedimento ordinario di autorizzazione per le emissioni in atmosfera consente di stabilire, anche mediante conferenza di servizi, le modalità di captazione e convogliamento delle emissioni tecnicamente convogliabili.
art. 268, comma 1, lettere e), q) e aa), d.lgs. 152/2006
La nozione di emissione tecnicamente convogliabile va valutata in relazione alla disponibilità di tecniche idonee, accessibili a condizioni ragionevoli e coerenti con le migliori tecniche disponibili; emissioni inferiori ai valori limite non sono per ciò solo sottratte al regime autorizzatorio.
Le emissioni tecnicamente convogliabili sono soggette alle modalità di captazione e convogliamento stabilite dall'autorizzazione.
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare controdeduzioni nel procedimento relativo all'adesione all'autorizzazione generale.
Massime di principio
- Le modifiche normative che introducono un nuovo termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio si applicano agli atti adottati dopo la loro entrata in vigore, ma il nuovo termine decorre da tale data, senza incidere retroattivamente sulle situazioni anteriori.
- Nel procedimento SUAPE, la tardività delle verifiche dell'amministrazione competente non impedisce l'adozione dell'autotutela quando la proposta trasmessa al SUAPE rappresenti adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto dell'art. 21-nonies l. 241/1990; il SUAPE deve effettuare una propria valutazione e non è vincolato dalla qualificazione formale della proposta.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio non determina l'illegittimità dell'atto quando il destinatario abbia comunque partecipato a un contraddittorio effettivo, presentando osservazioni e documentazione sulle medesime questioni poste a fondamento dell'autotutela.
- Per gli allevamenti soggetti all'art. 272, comma 2, d.lgs. 152/2006, il rispetto dei valori limite di emissione non esonera dall'adesione all'autorizzazione generale o dal conseguimento dell'autorizzazione ordinaria; l'adesione all'autorizzazione generale richiede il rispetto delle specifiche prescrizioni tecniche, incluso il convogliamento delle emissioni tecnicamente convogliabili.
- La mera allegazione di difficoltà tecniche o di costi elevati non dimostra che un'emissione sia non tecnicamente convogliabile; tale esclusione richiede la prova dell'inesistenza o dell'irragionevole accessibilità di tecniche idonee nel pertinente comparto. Precedenti provvedimenti amministrativi eventualmente illegittimi non fondano una pretesa alla reiterazione dell'illegittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →