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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15208/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società nei confronti di alcuni chiamati all'eredità, diretta ad accertare la proprietà, in capo ai convenuti, di alcune unità immobiliari comprese nell'asse ereditario, al fine di soddisfare la pretesa creditoria verso il de cuius. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Firenze aveva rigettato il gravame del convenuto odierno ricorrente. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul motivo di appello con cui egli contestava di trovarsi nel possesso dei beni ereditari, osservando che la sola residenza in uno di essi non sarebbe stata sufficiente; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 1140 c.c. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente desunto il possesso dei beni dalla sola conservazione della residenza anagrafica, senza accertare una effettiva signoria di fatto sul bene. La società resistente si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi, esaminabili congiuntamente, non colpissero una reale omissione di pronuncia né una falsa applicazione di legge, poiché la Corte d'appello aveva svolto un'analitica e motivata valutazione degli elementi istruttori, affermando che, ai fini della prova del possesso dei beni ereditari, non è necessario dimostrare attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, essendo sufficiente una relazione materiale con il bene idonea a consentire concreti poteri su di esso. Ha inoltre osservato che la permanenza della residenza anagrafica in uno degli immobili ereditari integra una presunzione iuris tantum della corrispondenza tra residenza e abituale dimora, superabile con prova contraria, e che l'accertamento di residenza, domicilio o dimora è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se non per vizi motivazionali, qui insussistenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello aveva effettivamente affrontato il tema del possesso dei beni ereditari tramite una motivazione espressa e analitica.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta, ma i motivi sono stati reputati inammissibili perché miravano in sostanza a rivalutare il fatto e la motivazione della decisione di merito.

  • art. 485 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell'accettazione dell'eredità e possesso dei beni ereditari, ma la censura è stata disattesa perché la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini probatori, una relazione materiale con il bene.

  • art. 1140 c.c.

    La Corte ha ribadito che il possesso si identifica in una relazione di fatto con la cosa, idonea a consentire l'esercizio di poteri concreti sul bene; non occorre una prova piena di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza è stata ritenuta meramente reiterativa delle doglianze già svolte, senza apportare argomenti nuovi.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della prova del possesso non è necessaria la dimostrazione di atti pienamente corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; è sufficiente una relazione materiale con il bene, anche riferita a uno solo dei beni ereditari, purché consenta l'esercizio di concreti poteri sulla cosa.
  • La permanenza della residenza anagrafica in un immobile costituisce un fatto idoneo a fondare una presunzione iuris tantum di corrispondenza tra residenza e abituale dimora, superabile con prova contraria.
  • L'accertamento della residenza, del domicilio o della dimora compiuto dal giudice di merito è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il motivo per omessa pronuncia è inammissibile o infondato quando la sentenza impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente ma con motivazione riconoscibile, il tema devoluto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge, quando la censura attacca sostanzialmente l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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