Cassazione Civile, Ordinanza n. 19082/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito nei confronti dell'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento di differenze retributive per l'indennità di pronta disponibilità, sostenendo che dovesse applicarsi l'importo maggiorato fissato da un accordo decentrato recepito nel 1999. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado favorevole al medico, aveva negato il diritto ritenendo che la sopravvenuta contrattazione collettiva nazionale avesse superato la base normativa dell'accordo decentrato, che in ogni caso mancassero nuovi accordi integrativi nel periodo di vigenza del CCNL 2005 e che il pagamento fosse comunque vincolato alla capienza del fondo aziendale. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dei CCNL di categoria, sostenendo che l'accordo decentrato non fosse stato abrogato; 2) violazione degli artt. 1312, 1355, 1358, 2697 c.c. e del CCNL, assumendo che gravasse sulla ASL la prova dell'incapienza del fondo, mentre dai tabulati emergerebbero residui positivi; 3) violazione dell'art. 17 CCNL 3.11.2005, deducendo che non fosse più previsto il limite della capienza del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha condiviso l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui la disciplina collettiva nazionale succedutasi nel tempo ha sempre subordinato l'eventuale rideterminazione in aumento dell'indennità di pronta disponibilità alla disponibilità del fondo aziendale e alla contrattazione integrativa. Ha quindi ritenuto non sufficiente, per fondare il diritto al maggior trattamento economico, l'atto deliberativo del 1999 in assenza di un successivo accordo integrativo vigente nel periodo di riferimento. Le doglianze sull'onere della prova sono state considerate assorbite o comunque inidonee a scalfire la ratio decidendi principale. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio se dovuto.
Norme richiamate
art. 110 d.P.R. n. 384 del 1990
Ha previsto la perdurante vigenza delle indennità precedenti e fissato l'importo lordo dell'indennità di pronta disponibilità.
art. 20 CCNL 5.12.1996 dirigenza medica e veterinaria
Ha disciplinato la pronta disponibilità e previsto che il compenso fosse corrisposto mediante il fondo di cui all'art. 62.
art. 62 CCNL 5.12.1996 dirigenza medica e veterinaria
Ha previsto la rideterminazione della misura dell'indennità in sede di contrattazione decentrata entro i limiti del fondo annuale.
art. 51 CCNL 8.6.2000
Ha confermato la possibilità di integrare il fondo e rideterminare l'indennità di pronta disponibilità, ma sempre nei limiti delle disponibilità del fondo aziendale, fissato in modo consolidato.
art. 17 CCNL 3.11.2005 dirigenza medica
Ha rivisto la disciplina sostanziale della pronta disponibilità e ha confermato il rinvio al fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
art. 55 CCNL 3.11.2005
È richiamato quale disciplina del fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.
art. 5 CCNL 3.11.2005
È richiamato per affermare l'efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e le disponibilità di bilancio dell'amministrazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha rinviato alle precedenti decisioni di legittimità già conformi sulla medesima questione.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'avveramento della condizione o sulla sussistenza del presupposto del diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012
È richiamata in relazione alla disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici possono essere attribuiti solo se trovano fondamento nella contrattazione collettiva e alle condizioni da essa previste; un atto unilaterale dell'amministrazione non basta a costituire di per sé il diritto del dipendente.
- La contrattazione collettiva nazionale può demandare alla contrattazione integrativa la rideterminazione di un emolumento, ma tale potere resta subordinato ai limiti del fondo aziendale e alle disponibilità economiche previste dalla disciplina collettiva.
- Quando il diritto alla maggiorazione di un'indennità dipende da una successiva determinazione contrattuale o dal verificarsi di un presupposto condizionante, l'onere di provare l'avveramento di tale presupposto grava su chi invoca il diritto.
- Se la ratio decidendi principale esclude il diritto per mancanza del necessario supporto contrattuale o per mancata sopravvenuta integrazione negoziale, le censure sull'onere della prova diventano irrilevanti o assorbite.
- La qualificazione della condizione come potestativa non meramente arbitraria si ha quando l'evento dipende da valutazioni di convenienza e da fattori esterni, non da puro arbitrio della parte; in tal caso non può negarsi che il limite alla prestazione sia compatibile con la struttura del rapporto.
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