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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34668/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dalla sentenza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di una società debitrice su istanza di più creditori; la Corte d'appello ha rigettato il reclamo della debitrice. In Cassazione la società fallita ha proposto sei motivi: (1) ha sostenuto che la richiesta di rinvio dell'udienza prefallimentare formulata da due creditori, in presenza di trattative o accordi, dovesse essere letta come comportamento concludente di desistenza dall'istanza di fallimento, con conseguente mancanza di rituali istanze ex art. 6 l.fall.; (2) ha dedotto abuso del diritto e mala fede dei creditori istanti, soprattutto di uno di essi che avrebbe accettato un pagamento dilazionato in forza di un accordo idoneo a ingenerare l'affidamento nella rinuncia alla domanda; (3) ha contestato la legittimazione attiva di una creditrice, assumendo che il credito fosse stato ceduto a terzi e che la Corte territoriale avesse ignorato documenti attestanti la cessione; (4) ha censurato l'affermazione di legittimazione di un altro creditore, sostenendo che non fosse valutabile in sede fallimentare il controcredito non esecutivo da essa opposto in compensazione a fronte di un credito documentato da titoli esecutivi e decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; (5) ha denunciato omessa pronuncia sulle istanze istruttorie di prova testimoniale e consulenze tecniche, dirette a contestare il credito e la cessione; (6) ha riproposto la domanda risarcitoria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dei creditori istanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la richiesta di rinvio dell'udienza è atto neutro e discrezionale per il giudice, non equiparabile né a desistenza né a rinuncia temporanea all'istanza di fallimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva in assoluto l'applicabilità dei principi di buona fede e correttezza al ricorso per fallimento; ha precisato che tali principi possono operare, entro limiti ristretti, ma nel caso concreto mancava prova della conclusione di accordi o della mala fede del creditore, sicché restava legittima l'istanza. Ha ritenuto assorbite le censure sulla legittimazione degli altri creditori e sulle richieste istruttorie, perché l'accertata legittimazione di almeno un creditore pienamente munito di credito scaduto e insoluto, superiore alla soglia di legge, era da sola sufficiente a sostenere la declaratoria di fallimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, n. 5

    è la norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla ricorrente; la Corte richiama anche il n. 5 per evidenziare che l'accertamento di fatto non è stato specificamente censurato nei termini richiesti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di legittimità processuale, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 6 l.fall.

    norma evocata per sostenere che mancasse una rituale istanza di fallimento, tesi respinta perché l'istanza non era venuta meno.

  • art. 7 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che ne derivi accoglimento.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato per il procedimento prefallimentare; la Corte ribadisce che la richiesta di rinvio dell'udienza non equivale a rinuncia all'istanza di fallimento.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia e ultra/extra petizione, ma la censura è stata respinta o assorbita.

  • art. 1375 c.c.

    la Corte afferma che i principi di buona fede e correttezza possono trovare applicazione anche nel ricorso per fallimento, pur entro limiti ristretti.

  • art. 1337 c.c.

    evocato dalla ricorrente come fondamento dell'affidamento nelle trattative, ma non ritenuto sufficiente a escludere l'istanza di fallimento.

  • art. 1440 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'allegato comportamento scorretto dei creditori.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla condotta processuale delle controparti.

  • art. 96 c.p.c.

    evocato per la domanda di responsabilità aggravata, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione dei creditori istanti.

  • art. 1260 c.c.

    richiamato nel motivo sulla cessione del credito.

  • art. 1264 c.c.

    evocato quale norma sulla opponibilità della cessione, ma la Corte non accoglie la prospettazione della ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova sulla legittimazione del creditore e sulla cessione del credito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nei motivi relativi a difesa, prova e valutazione delle allegazioni.

  • art. 2 Cost.

    evocato a sostegno della tesi sull'abuso del diritto e sulla tutela dell'affidamento.

  • art. 18 l.fall.

    richiamato nel motivo relativo al credito opposto in compensazione e alla legittimazione del creditore istante.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, pur confermandone il dispositivo.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come base dei principi di buona fede e correttezza applicabili anche, entro certi limiti, all'istanza di fallimento.

  • art. 2043 c.c.

    evocato nel sesto motivo per il risarcimento del danno da condotta illecita dei creditori.

  • art. 2059 c.c.

    evocato nel sesto motivo in tema di danno non patrimoniale.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel sesto motivo, ma la domanda risarcitoria resta assorbita.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel sesto motivo per la liquidazione del danno.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio dell'udienza prefallimentare, anche se motivata dalla pendenza di trattative tra debitore e creditore, è un atto processuale neutro e non equivale di per sé né a rinuncia all'istanza di fallimento né a desistenza tacita dalla domanda.
  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento i principi di buona fede e correttezza possono operare anche nei confronti del creditore istante, ma la loro rilevanza è circoscritta: occorre che la condotta abusiva o maliziosa sia effettivamente provata e che essa abbia inciso causalmente sulla procedura; in presenza di più creditori, la mala fede di uno solo non impedisce di regola la declaratoria se sussiste la legittimazione di altri creditori.
  • Per neutralizzare l'istanza di fallimento non basta allegare trattative in corso o un affidamento soggettivo nella desistenza del creditore: serve una prova concreta della conclusione dell'accordo o della rinuncia all'istanza, non essendo sufficiente la mera disponibilità a definire la controversia.
  • Se almeno un creditore è titolare di credito certo, scaduto e insoluto e superiore alla soglia di legge, l'eventuale contestazione delle posizioni degli altri istanti può restare irrilevante ai fini dell'esito del giudizio di legittimità, perché la declaratoria di fallimento è comunque sorretta da quel creditore legittimato.
  • Le censure in cassazione che attaccano l'apprezzamento di fatto del giudice di merito devono individuare specificamente il fatto decisivo omesso o mal valutato; la mera riproposizione di documenti o di una diversa lettura del materiale istruttorio non è sufficiente a fondare l'accoglimento.
  • La richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata o per condotta abusiva del creditore può restare assorbita quando venga confermata la legittimità della dichiarazione di fallimento e manchi la prova della condotta illecita dedotta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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