Cassazione Penale, Sentenza n. 2386/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, avvocato, era stata condannata in appello per il reato di calunnia continuata (art. 368 c.p.) per aver falsamente sottoscritto mandati e attestato la loro autenticità e, dopo che le presunte vittime avevano querelato lei, averle a loro volta denunciate per calunnia. In cassazione la difesa ha proposto vari motivi: nullità per modalità di fissazione e notifica dell'udienza nel periodo COVID (art. 83 d.l. 18/2020), violazione del diritto di difesa per mancata concessione di termine al difensore di ufficio nominato in udienza, mancata sospensione del dibattimento per improvviso malore dell'imputata, illegittimità della nomina del difensore d'ufficio (assenza nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p.), preclusione del giudizio da un decreto di archiviazione precedente relativo a falsificazioni, travisamento della consulenza grafologica e delle testimonianze, mancanza dell'elemento soggettivo della calunnia e, infine, estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile e, per il resto, manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima la fissazione e la notifica dell'udienza di rinvio ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 (in particolare poteri organizzativi del Presidente dell'ufficio e notifica via PEC), ha escluso nullità assolute o insanabili e ha confermato che la presenza dell'imputata e la mancata tempestiva eccezione hanno sanato eventuali difetti. Ha ritenuto legittimo il diniego del rinvio chiesto dal difensore di ufficio come strumento per contrastare abusi difensivi della ricorrente. Sul profilo probatorio la Corte ha escluso che ci sia spazio per la cassazione per rivalutare la consulenza grafologica o le testimonianze, confermando la valutazione di merito. Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato i termini comprensivi dei periodi di sospensione (compresi i 64 giorni di sospensione emergenziale) e ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata prima della sentenza di appello. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata confermata; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (o altro onere previsto dalla sentenza).
Norme richiamate
Norma sostanziale applicata per ritenere configurato il reato di calunnia continuata rispetto alle false denunce dell'imputata; la corte ha ritenuto integrati elementi materiale e soggettivo in base alla motivazione di merito.
Richiamati come disposizioni generali sulla continuazione e sulla misura della pena utilizzate nella sentenza di merito.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (misure emergenziali COVID-19)
Interpretato nel senso che il Presidente dell'ufficio giudiziario aveva il potere di fissare udienze e adottare misure organizzative (compresa la notifica via PEC ai difensori) e che tali atti non costituiscono nullità assolute; il comma 7, lett. g) e il comma 14 sono stati considerati pertinenti.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (nullità assolute)
La corte ha escluso l'esistenza di nullità assolute insuperabili; eventuali nullità relative alla citazione sarebbero state sanate dalla presenza dell'imputata e dalla mancata tempestiva eccezione.
artt. 179, 180, 182, 183, 184 cod. proc. pen. (nullità e sanatorie)
Richiamati per spiegare il regime delle nullità e le possibilità di sanatoria: la mancata eccezione nei termini e la presenza in udienza hanno efficacia sanante.
art. 108 cod. proc. pen. (termine per difesa del difensore nominato)
Applicato per valutare la richiesta di differimento da parte del difensore di ufficio; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando la richiesta appare strumentale ad abusi e dilazioni inutili.
art. 97 cod. proc. pen. (nomina difensore d'ufficio)
La Corte ha ricordato che la designazione in udienza di un difensore presente, anche se non iscritto nell'elenco, non comporta nullità quando si tratta di reperire un difensore immediatamente disponibile ai sensi del comma 4.
art. 159 cod. pen. (sospensione termini di prescrizione)
I periodi di sospensione del decorso della prescrizione sono stati correttamente computati dalla Corte di merito e hanno fatto slittare la maturazione del termine prescrizionale oltre la sentenza d'appello.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (estinzione per prescrizione)
Motivo aggiunto relativo alla declaratoria di estinzione è stato esaminato e rigettato: la Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata alla data della sentenza impugnata.
art. 6 CEDU e art. 24 Cost. (diritto di difesa)
Invocate dalla difesa come violate; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse leso in modo tale da integrare nullità, dati comportamento e possibilità effettive di difesa esercitata dall'imputata e dal difensore di ufficio.
Giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 140/2021 e n. 278/2020)
La Corte di cassazione ha valutato tali pronunce e concluso che, pur richiamate dalla difesa, non mutano il calcolo complessivo dei termini prescrizionali né l'ammissibilità delle misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 83.
Sez. U e altre pronunce di cassazione richiamate (principio di identità storico-naturalistica e limiti del controllo in sede di legittimità)
La Corte ha ricordato che il provvedimento di archiviazione ha effetto preclusivo solo se sussiste identità storico-naturalistica del fatto; inoltre la cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove tecniche e testimonianze.
Massime di principio
- Le misure organizzative adottate durante l'emergenza COVID (art. 83 d.l. 18/2020) possono legittimare la fissazione e la notifica delle udienze via PEC e non producono automaticamente nullità insanabili se l'imputato è presente e non solleva tempestivamente eccezioni.
- Le nullità processuali, anche se rilevanti, possono essere sanate dalla presenza dell'imputato in udienza e dalla mancata eccezione nei termini previsti (artt. 182-184 c.p.p.); per far valere la nullità va dunque osservata la tempestività dell'eccezione.
- La nomina in udienza di un difensore di ufficio presente, anche se non iscritto negli elenchi previsti, non comporta di per sé nullità: l'obbligo di nominare un sostituto iscritto riguarda la reperibilità immediata e non sempre determina la nullità degli atti.
- Il diniego di un rinvio richiesto dal difensore sostitutivo può essere legittimo quando la richiesta appaia strumentale ad ottenere dilazioni e l'effettivo esercizio della difesa non risulti pregiudicato; la Cassazione tollera il giudizio di merito su questi aspetti.
- Un decreto di archiviazione su condotte antecedenti non impedisce automaticamente un'accusa diversa (es. calunnia) se non sussiste identità storico-naturalistica totale del fatto; occorre valutare corrispondenza di condotta, evento e circostanze.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito probatorio (attendibilità delle prove, valutazione della consulenza tecnica o delle testimonianze): il controllo è limitato alla correttezza logico-giuridica della motivazione e ai vizi di diritto.
- Il calcolo della prescrizione richiede l'aggregazione di tutti i periodi di sospensione previsti dalla legge (anche quelli collegati all'emergenza sanitaria); le decisioni costituzionali successive non cancellano automaticamente i computi adottati se conformi alla normativa vigente al tempo.
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