Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07534/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 1998, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori ricavi nei confronti di una società in nome collettivo e, di riflesso, un maggior reddito di partecipazione nei confronti dei soci. In primo grado l’accertamento era stato solo parzialmente ridotto; in appello la commissione regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio per l’IVA e lo aveva accolto solo in parte per le imposte dirette, rideterminando i ricavi in euro 150.000 sulla base del criterio del "più probabile che non" e dell’antieconomicità della gestione. L’Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio e omessa declaratoria di estinzione dell’intero processo, sostenendo che la riassunzione davanti al giudice di rinvio sarebbe stata invalida dopo il decesso di uno dei contribuenti/soci; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe rideterminato i maggiori ricavi senza spiegazione adeguata e con decisioni incoerenti tra imposte dirette e IVA; 3) violazione della disciplina IVA, assumendo che anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto fosse consentito l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi sulla base del consumo di materie prime e delle percentuali di ricarico.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di interesse, ritenendo che l’evento interruttivo non fosse stato dichiarato dal difensore e che la riassunzione fosse stata validamente proposta dal medesimo difensore già costituito; rileva inoltre che la socia superstite era rimasta l’unica componente della società e ne rappresentava l’ente. Accoglie invece il secondo motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione meramente apparente, poiché non consente di comprendere il percorso logico seguito sia nella rideterminazione dei maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette sia nel differente trattamento riservato all’IVA. Il terzo motivo viene assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, se l’evento interruttivo dovuto alla morte di una parte non è dichiarato dal difensore costituito, opera l’ultrattività del mandato alla lite e il processo prosegue validamente nei confronti della parte come se l’evento non si fosse verificato.
  • Nel giudizio di rinvio la parte che riassume la causa non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che l’aveva già assistita nei precedenti gradi di merito, salvo che risulti la nomina di un nuovo difensore.
  • La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è fondata solo quando dal testo della decisione non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento decisorio, sì da impedire di individuare la ratio decidendi.
  • La motivazione è apparente quando è solo graficamente esistente ma priva di argomentazioni idonee a far comprendere perché il giudice sia pervenuto a quella conclusione, senza che l’interprete possa colmare le lacune con congetture.
  • Anche in materia IVA l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo della dichiarazione annuale del contribuente; pertanto una decisione che escluda in radice tale possibilità deve confrontarsi con la relativa disciplina positiva e con le contestazioni specifiche dell’Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.