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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31022/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della condanna di primo grado, riducendo la pena da anni quattro di reclusione ed euro 5000 di multa ad anni due, mesi uno di reclusione ed euro 2500 di multa. L'imputato era stato ritenuto responsabile, in concorso con altra persona, della detenzione di una pistola clandestina caricata con munizioni da guerra calibro 9 Luger, fabbricata nella Repubblica Ceca, ai sensi degli artt. 110 c.p. e 23, comma 2, legge n. 110 del 1975, con contestata recidiva reiterata specifica. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 23 legge armi, sostenendo l'insussistenza del concorso di persone nel reato, poiché l'arma era stata rinvenuta occultata in un vano portaoggetti nella vettura dell'altro concorrente nel reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo riproponeva sostanzialmente quello già devoluto in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti fondato la conferma del concorso di persone su intercettazioni ambientali in carcere tra l'altro concorrente e i suoi familiari, su riscontri esterni relativi alle celle telefoniche agganciate dai telefoni dei soggetti coinvolti, sui contatti telefonici intercorsi durante il viaggio e sulla ricostruzione secondo cui le due auto viaggiavano insieme, fungendo quella dell'odierno ricorrente da staffetta rispetto a quella che custodiva l'arma. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, la cui applicazione è stata ritenuta corretta in relazione alla detenzione dell'arma clandestina

  • art. 23, comma 2, legge n. 110 del 1975

    norma incriminatrice relativa alla detenzione di arma clandestina caricata con munizioni da guerra

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre il motivo di appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare vizi logici o giuridici effettivi.
  • La configurabilità del concorso di persone nel reato può essere desunta da un complesso coerente di indizi, purché riscontrati da elementi esterni e logicamente valorizzati dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella, immune da manifeste illogicità, adottata dai giudici di merito.
  • La funzione di staffetta, la comune organizzazione del viaggio e i contatti intercorsi tra i soggetti possono costituire elementi significativi per affermare la partecipazione consapevole alla detenzione illecita di un'arma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDetenzione di armi
RamiProcesso penaleArmi
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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