Cassazione Civile, Ordinanza n. 08385/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino aveva citato una società e il condominio dello stabile per ottenere il ripristino e il risarcimento dei danni, assumendo che una recinzione metallica, collocata dal condominio a confine tra la proprietà condominiale e il torrente, fosse stata illegittimamente rimossa da un soggetto terzo. Il Tribunale aveva escluso la legittimazione passiva del condominio e rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, valorizzando la consulenza tecnica che aveva ricondotto il manufatto a un bene demaniale e non a una parte comune del condominio. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e travisamento della consulenza sulla distinzione tra proprietà privata e demaniale; errata regolazione delle spese nei confronti del condominio; violazione dell'art. 1117 c.c. per mancato riconoscimento della presunzione di condominialità della recinzione; omesso esame della collocazione del manufatto sopra il muro d'argine e richiamo alle norme in materia di occupazione/espropriazione; violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere ritenuto nuove le sue deduzioni sul criterio di distinzione tra bene privato e demaniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, osservando che la Corte d'appello aveva esaminato i fatti dedotti e condiviso la consulenza tecnica senza alcun travisamento, sicché le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha inoltre escluso la praticabilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme", non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha giudicato infondato il quinto motivo, rilevando che il giudice di appello aveva comunque deciso nel merito reputando non pertinente il criterio invocato dal ricorrente per una diversa conformazione dei luoghi e, solo ad abundantiam, aveva osservato la novità di alcune deduzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente e dalla Corte per escludere che i manufatti e il terreno potessero essere considerati di proprietà condominiale sulla base dell'asserita accessione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione in fatto.
invocato dal ricorrente in tema di opere realizzate sul fondo altrui; la Corte ha escluso che la questione potesse essere riesaminata in cassazione come omesso esame di fatti.
la Corte ha ritenuto non applicabile la presunzione di condominialità perché, secondo l'accertamento di merito, la recinzione non insisteva su bene comune ma su area demaniale e non era un manufatto comune per struttura e funzione.
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata rigettata dalla Corte territoriale, e tale statuizione non è stata oggetto di cassazione con esito favorevole.
richiamato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure, sotto tale veste, miravano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
invocato per la pretesa violazione dell'art. 345 c.p.c.; la Corte ha respinto il motivo perché il giudice d'appello aveva comunque deciso sul merito della questione.
la Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse rationes delle due decisioni di merito.
la deduzione di novità delle questioni è stata ritenuta irrilevante, poiché la Corte d'appello aveva prima di tutto escluso la fondatezza del criterio invocato e solo aggiunto, ad abundantiam, il rilievo della novità.
richiamato per la disciplina della doppia conforme e per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado siano conformi.
fondamento della condanna del ricorrente alle spese in favore del condominio, ritenuto correttamente costituito e vittorioso in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
richiamato per l'ambito applicativo della disciplina sulla doppia conforme nei giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.
richiamata nel motivo del ricorrente con riferimento all'introduzione dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; la Corte non ha ritenuto pertinente la censura nel caso concreto.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis
richiamato dal ricorrente per sostenere la persistenza della proprietà privata in assenza di provvedimento ablativo; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva perché fondata su un presupposto fattuale non accolto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito; non può essere usato per sollecitare una diversa valutazione delle prove o per contestare la plausibilità della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La doglianza formulata come violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base della consulenza tecnica e degli altri elementi istruttori.
- La presunzione di condominialità dell'art. 1117 c.c. opera solo per beni che, per struttura e funzione, rientrino tra le parti comuni o siano costruiti su suolo comune; essa non può essere invocata contro un accertamento di merito che escluda la riferibilità del manufatto al bene condominiale.
- Quando il giudice d'appello decide nel merito su una questione e aggiunge, solo ad abundantiam, un rilievo di novità ex art. 345 c.p.c., la censura deve colpire la ratio decidendi sostanziale e non il rilievo accessorio.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito per rivalutare documenti, consulenza tecnica e ricostruzione materiale dei luoghi; il suo controllo resta circoscritto alla coerenza logico-giuridica della decisione impugnata.
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