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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore addetto alla condotta ferroviaria aveva agito insieme a un altro dipendente chiedendo che, ai fini dell'indennità di utilizzazione prevista dalla contrattazione aziendale del gruppo FS, fossero considerati come "condotta" anche i periodi di attività accessorie e complementari svolti prima e dopo il servizio, richiamando le definizioni introdotte dal CCNL attività ferroviarie e dal contratto aziendale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo che tali tempi restassero distinti dalla condotta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'introduzione delle nuove definizioni contrattuali dal 2012 e poi nel 2016 avesse modificato radicalmente il concetto di condotta rispetto alla disciplina precedente; 2) violazione e falsa applicazione delle norme collettive e dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che le attività accessorie e complementari dovessero sempre rientrare nella condotta e quindi essere retribuite con l'indennità più elevata prevista per tale voce.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché prospettava un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme senza indicare la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della contrattazione collettiva compiuta dai giudici di merito: la "condotta" coincide solo con il tempo di guida del treno, mentre le attività accessorie e complementari sono autonome e, salvo i casi espressamente assorbiti dalla disciplina delle interruzioni brevi della condotta continuativa, non possono essere ricomprese in tale nozione ai fini dell'indennità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando si verte in ipotesi di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    La previsione sulla doppia conforme preclude il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei casi indicati dalla norma.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Richiamato come disciplina applicabile, dopo le modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, al regime della doppia conforme.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri ermeneutici contrattuali devono condurre a un'interpretazione coerente con il testo e con l'intenzione delle parti collettive.

  • art. 31 Contratto aziendale gruppo FS del 16/12/2016

    L'indennità di utilizzazione è differenziata in base alla qualificazione dell'attività come condotta o come altra attività di lavoro, con una misura più elevata per la condotta.

  • art. 27 CCNL attività ferroviarie del 16/12/2016

    Definisce il lavoro del personale di macchina distinguendo la condotta dalle attività accessorie, complementari, di riserva, sosta di servizio, pausa e spostamento di servizio; la condotta è il tempo di guida del treno e può essere continuativa o effettiva secondo specifici requisiti temporali.

  • art. 28 CCNL attività ferroviarie del 20/7/2012

    Norma antecedente sostanzialmente trasfusa nell'art. 27 del CCNL 2016, rilevante per la definizione di condotta continuativa ed effettiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se il ricorrente non individua e confronta le differenti basi fattuali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Quando la contrattazione collettiva distingue espressamente tra una determinata attività principale e attività accessorie o complementari, non è consentito ricomprendere automaticamente le seconde nella prima solo per ragioni funzionali o temporali.
  • Ai fini dell'interpretazione di clausole collettive, il significato letterale e la sistematica interna del testo prevalgono nel delimitare l'ambito di ciascuna voce retributiva.
  • Se la disciplina contrattuale prevede che brevi interruzioni non spezzino la continuità di una prestazione principale, solo tali ipotesi restano assorbite nella nozione principale; al di fuori di esse, le attività ulteriori conservano autonoma rilevanza classificatoria e retributiva.
  • La diversa qualificazione di una frazione di orario di lavoro incide direttamente sulla misura dell'indennità spettante, quando il contratto collettivo collega la retribuzione alla specifica natura dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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