Cassazione Civile, Ordinanza n. 39510/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili per il pagamento di euro 120.000, importo indicato in una promessa di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante della società debitrice. In opposizione, i debitori hanno sostenuto che l'efficacia della promessa fosse subordinata a una condizione sospensiva: la contestuale stipulazione di una compravendita immobiliare tra la società promittente e una società di leasing, compravendita poi non perfezionatasi. La corte d'appello ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse interpretato erroneamente la promessa di pagamento come condizionata, mentre il riferimento alla contestuale stipulazione sarebbe stato solo un parametro temporale e la data indicata un termine finale; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e inadeguata ex art. 132, n. 4, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 115, 116, 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere il giudice d'appello trascurato un fatto ritenuto pacifico in primo grado, ossia il nesso di corrispettività tra il pagamento promesso e il consenso della creditrice alla liberazione dell'immobile oggetto dell'operazione immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che l'interpretazione del contenuto negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente o meramente apparente. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva motivato in modo logico e coerente, valorizzando il testo della promessa e il complessivo comportamento negoziale, e aveva correttamente qualificato come condizione sospensiva l'evento futuro e incerto della stipulazione della compravendita entro il termine indicato. Non essendosi verificato tale evento, la promessa di pagamento è stata ritenuta priva di efficacia vincolante. La Cassazione ha inoltre escluso sia il vizio di motivazione, sia l'omessa pronuncia, rilevando che la questione della contestazione del fatto era stata espressamente esaminata e superata dalla corte territoriale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice deve accertare l'effettiva intenzione del disponente, considerando non solo il senso letterale delle parole ma anche il comportamento complessivo delle parti; la censura per violazione della norma è ammissibile solo se si indica specificamente come il giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici, non potendo trasformarsi in una mera richiesta di nuova interpretazione del fatto.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non basta una critica alla sufficienza della motivazione rispetto alle prove.
La violazione di legge può essere dedotta in cassazione per censurare l'erronea applicazione dei canoni ermeneutici, ma non per sollecitare una nuova valutazione del contenuto negoziale.
Il vizio processuale è configurabile solo in presenza dei vizi tipici denunciati, come nullità della sentenza per motivazione mancante o omessa pronuncia, che nel caso concreto sono stati esclusi.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati, ma nel caso concreto la circostanza invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta incontestata dal giudice di merito.
La doglianza sulla valutazione delle prove non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; la corte d'appello ha valorizzato gli elementi probatori in modo coerente.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta espressamente la questione devoluta, anche per respingerla in modo incompatibile con la tesi dell'appellante.
La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta lineare e comprensibile.
I principi sull'interpretazione del contratto si estendono, per quanto compatibili, anche agli atti unilaterali.
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto negoziale è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente, apparente o meramente incomprensibile.
- La doglianza di violazione dell'art. 1362 c.c. non può risolversi nella semplice contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale, essendo necessario indicare in modo specifico il canone interpretativo asseritamente violato.
- Quando un documento negoziale collega l'efficacia dell'obbligazione a un evento futuro e incerto, l'evento va qualificato come condizione e non come mero termine se il testo mostra che l'adempimento dipende dal suo verificarsi.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione del tutto mancante o talmente incoerente da impedire di ricostruire la ratio decidendi; non è deducibile una mera insufficienza argomentativa.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito prende in esame la questione devoluta e la respinge, anche implicitamente o in modo incompatibile con la tesi della parte.
- I fatti non contestati possono fondare la decisione solo se, in concreto, il giudice di merito li ritenga effettivamente tali; la qualificazione del fatto come contestato o incontestato è valutazione riservata al giudice del merito.
- Quando la Corte di cassazione rigetta il ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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