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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11308/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva riformato il giudizio abbreviato concordato in base all'art. 599-bis c.p.p. contestando: 1) la rinegoziazione/riedeterminazione dell'accordo concordato, in particolare l'aver effettuato un giudizio di equivalenza tra aggravante (art. 80 d.P.R. 309/1990) e attenuanti e l'aver applicato un aumento per continuazione non adeguatamente motivato nei conteggi; 2) che la Corte territoriale non avrebbe potuto modificare l'accordo d'ufficio senza riconvocare le parti; 3) la mancata motivazione sull'applicazione delle pene accessorie (divieto di espatrio, ritiro della patente) e, per Startari, la mancata calibratura della durata delle pene accessorie in ragione della riduzione della pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha affermato che il concordato ex art. 599-bis c.p.p. vincola le parti alla misura della pena concordata e comporta la rinuncia a far valere altri motivi di impugnazione, pur lasciando al giudice il potere di correggere calcoli e vizi formali relativi al computo della pena. Sul punto specifico l'aumento per continuazione risultava correttamente valutato e, anzi, inferiore ai conteggi intermedi delle parti. Non è stata ravvisata alcuna modifica illegittima dell'accordo né vizio del consenso che giustificasse l'annullamento. Quanto alle pene accessorie la Corte territoriale ha altresì revocato alcune pene accessorie (interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale), potere che il giudice d'appello può esercitare, benché tali profili non fossero compresi nell'accordo. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello: la Corte può decidere in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento di motivi di appello rinunciando agli altri; la misura della pena concordata vincola le parti ma il giudice può esercitare poteri correttivi nel calcolo

  • art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma collegata al concordato in appello introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n.103; conferma l'ambito e gli effetti della rinuncia ai motivi in appello

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede aggravanti per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato l'aggravante in sede di calcolo della pena concordata e ne ha effettuato il bilanciamento con le attenuanti

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riguarda le misure accessorie previste per reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della pena concordata comporti la rinuncia a contestare ulteriori profili, pur potendo il giudice disporre correzioni sulle accessorie

  • art. 544-bis cod. pen.

    Articolo richiamato tra i capi di imputazione; la sua presenza indica che il capo è stato valutato insieme agli altri nel quadro del concordato e del calcolo della pena

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alle forme procedurali per la richiesta delle parti; collegato alla modalità con cui avviene la concordanza in aula e la rinuncia ai motivi

Massime di principio

  • Quando le parti concordano una misura della pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la misura concordata vincola il giudice in ordine all'entità complessiva ma non impedisce al giudice di correggere errori di calcolo o altri vizi formali nel computo della pena
  • La rinuncia ai motivi d'appello connessa al concordato limita l'oggetto delle censure proponibili in cassazione: non possono essere sollevati nuovi profili che le parti abbiano espressamente rinunciato a impugnare, salvo vizio di illegittimità della pena
  • Il giudice d'appello non è necessariamente obbligato a riconvocare le parti per correggere calcoli o per esercitare poteri di rettifica nei limiti consentiti dalla legge; ciò non costituisce automaticamente una modifica illegittima dell'accordo
  • Per contestare una presunta alterazione dell'accordo le parti devono dimostrare un vizio del consenso o l'illegalità della pena così come convenuta; mere differenze di calcolo o di interpretazione formale, se rettificabili e non lesive del credito di difesa, non bastano
  • Le pene accessorie possono essere oggetto di valutazione autonoma dal giudice e, nei limiti della legge, possono essere revocate o modificate anche se non esplicitamente previste nel concordato, se ciò risulta conforme alla disciplina applicabile
  • In fase di stipula del concordato è opportuno documentare con chiarezza i calcoli relativi agli aumenti (es. continuazione) e alle riduzioni (es. rito, attenuanti) per evitare contestazioni sul computo e per preservare la validità dell'accordo in eventuali impugnative

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