Cassazione Civile, Ordinanza n. 35291/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita immobiliare del 20 aprile 2002 stipulato tra il futuro fallito, quale alienante, e due soggetti a lui legati da rapporto familiare, quali acquirenti. Dopo la dichiarazione di fallimento del venditore, la curatela ha chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c., in subordine la simulazione della vendita. Il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria e la Corte d'appello ha confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 e 2901 c.c., sostenendo che il giudicato di primo grado avrebbe accertato l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito, con conseguente erroneità della decisione d'appello; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la curatela non avrebbe dovuto essere esonerata dalla prova della partecipazione dei terzi alla dolosa preordinazione del debitore, assumendo che il credito fosse successivo alla vendita; 3) violazione degli artt. 2901, 1414, 2697 c.c. e dell'art. 346 c.p.c., censurando l'affermazione del giudice d'appello circa la mancata prova del pagamento del prezzo e sostenendo che tale prova non sarebbe necessaria ai fini della revocatoria, ma solo della simulazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il preteso giudicato interno riguardava un mero accertamento di fatto, non idoneo a formare un capo autonomo di sentenza. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, poiché la sentenza d'appello era effettivamente confermativa di quella di primo grado, con applicazione dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; inoltre la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che il richiamo della Corte territoriale alla mancata prova del pagamento del prezzo era solo uno degli elementi valutati insieme ad altri indici presuntivi nella ricostruzione della partecipazione fraudolenta dei terzi, e non una indebita anticipazione dell'onere probatorio proprio dell'azione di simulazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria il giudice valorizza la complessiva fattispecie concreta e gli elementi indiziari della partecipazione fraudolenta dei terzi, secondo la struttura dell'azione proposta e non secondo i requisiti dell'azione di simulazione.
Il giudicato interno può formarsi solo su capi autonomi della sentenza; un mero accertamento di fatto non integra, di per sé, un capo suscettibile di passare in giudicato.
Se la sentenza di appello conferma quella di primo grado, il ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado incontra la limitazione prevista dalla norma e non può essere usato per riproporre una diversa lettura dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Non è deducibile come omesso esame una censura che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
Le presunzioni semplici possono concorrere alla dimostrazione degli elementi rilevanti dell'azione revocatoria, nella valutazione complessiva del quadro probatorio.
La prova del pagamento del prezzo non è requisito decisivo dell'azione revocatoria, ma assume rilievo diverso nell'ambito della simulazione del contratto.
La doglianza sul riparto dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito abbia valutato correttamente gli elementi presuntivi e documentali rilevanti per la fattispecie concreta.
La questione della riproposizione della domanda di simulazione viene evocata solo in via subordinata, ma non incide sull'esito del ricorso, che resta infondato.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno può riguardare solo una statuizione autonoma della sentenza; un mero accertamento fattuale, isolatamente considerato, non è sufficiente a formare un capo passibile di giudicato.
- Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado, opera la limitazione al ricorso per cassazione prevista dall'art. 348-ter c.p.c., e non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per prospettare una lettura alternativa dei fatti.
- Nell'azione revocatoria, il giudice può fondare la decisione anche su presunzioni semplici e su una valutazione complessiva di circostanze indizianti, senza che sia necessario provare singolarmente ogni elemento secondo gli standard richiesti da altre azioni, come la simulazione.
- La mancata prova del pagamento del prezzo non è, di per sé, decisiva ai fini dell'azione revocatoria ordinaria; può costituire solo uno degli indici valutabili nel quadro complessivo della partecipazione fraudolenta del terzo acquirente.
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