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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11394/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva insinuato al passivo fallimentare un credito complessivo di euro 90.925,17, fondato sul rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita e, in particolare, sulla dedotta attribuzione di mansioni superiori con inquadramento nel II livello del CCNL commercio a decorrere dal 3 dicembre 2005. Il credito comprendeva differenze retributive, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre a trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso, riduzione orario, permessi e rimborso spese. L’opposizione ex art. 98 l. fall. era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non prodotto il completo CCNL e comunque non provato lo svolgimento delle mansioni superiori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, per il mancato riconoscimento del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso; (2) violazione degli artt. 2118 e 2120 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che tali crediti sarebbero autonomamente dovuti e che il rapporto di lavoro era documentalmente provato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il Tribunale aveva esaminato e respinto integralmente l’opposizione ritenendo che tutte le pretese azionate trovassero fondamento nel dedotto svolgimento di mansioni superiori, circostanza non provata; quindi la doglianza sull’omessa pronuncia o sulla motivazione mancante era mal incardinata nel vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non denunciava correttamente la nullità per omessa pronuncia. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura per violazione degli artt. 2118 e 2120 c.c. fosse estranea alla ratio decidendi, perché presupponeva una lettura della domanda diversa da quella accolta dal giudice di merito, il quale aveva ricondotto anche TFR e preavviso alla medesima base fattuale delle mansioni superiori. Nessuna statuizione sulle spese è stata emessa per mancata costituzione dell’intimato; è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Norma richiamata come base dell’opposizione allo stato passivo, poi rigettata nei due gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è utilizzabile per censurare una pretesa omessa pronuncia o una motivazione asseritamente mancante su domande o capi di domanda.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il vizio corretto per dedurre omessa pronuncia è quello di nullità della decisione, da collegare all’art. 112 c.p.c.; se non si deduce la nullità, il motivo è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dell’omessa pronuncia: il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni, ma la relativa doglianza va veicolata come nullità della sentenza.

  • art. 2118 c.c.

    La sua violazione sarebbe configurabile solo se il giudice avesse escluso l’indennità di preavviso pur ritenendola svincolata dalla base fattuale posta a fondamento della domanda.

  • art. 2120 c.c.

    La sua violazione sarebbe configurabile solo se il giudice avesse respinto il TFR nonostante lo considerasse autonomamente dovuto e non dipendente dalla pretesa sulle mansioni superiori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove previsto.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ha qualificato l’intera domanda come fondata su un unico fatto costitutivo, il ricorrente deve censurare specificamente tale ratio decidendi; una doglianza che presupponga una diversa ricostruzione della domanda è inammissibile.
  • L’omessa pronuncia su una domanda o un capo autonomo non va denunciata come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
  • Il motivo per violazione di legge sostanziale è ammissibile solo se si confronta con la reale motivazione della decisione impugnata; se muove da una premessa interpretativa incompatibile con la ratio decidendi, è estraneo al decisum e va dichiarato inammissibile.
  • In sede di legittimità, il ricorrente deve contestare in modo puntuale la base fattuale e giuridica su cui il giudice di merito ha fondato il rigetto; non basta sostenere in astratto l’autonomia di alcuni crediti se il giudice li ha ritenuti tutti dipendenti dal medesimo fatto costitutivo non provato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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