Cassazione Civile, Ordinanza n. 03295/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti relativo alla gestione di mandati di pagamento presso un istituto musicale pubblico. In appello il ricorrente era stato condannato, in via sussidiaria e con beneficium excussionis rispetto ad altri dipendenti, al pagamento di oltre 3,7 milioni di euro per emolumenti non dovuti e pagamenti indebiti a soggetti esterni. Il giudice contabile aveva escluso il dolo e ravvisato una colpa grave, applicando la responsabilità sussidiaria con escussione preventiva degli altri coobbligati. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile applicato una responsabilità sussidiaria per colpa grave asseritamente priva di base legislativa, con dedotta violazione del principio di legalità e della tipicità delle sanzioni; (2) vizio di giurisdizione per avere pronunciato sulla colpa grave nonostante la mancata riproposizione della domanda in appello da parte della Procura contabile; (3) nullità della sentenza per la composizione del collegio, poiché il consigliere relatore aveva in precedenza svolto funzioni requirenti nella Procura contabile; (4) questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del r.d. n. 1214/1934 per mancanza di un periodo di decantazione nel passaggio da funzioni requirenti a giudicanti; (5) ulteriori profili di incostituzionalità della disciplina della responsabilità sussidiaria per colpa grave. La Procura generale ha resistito chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a contestare errori di interpretazione o di applicazione delle norme da parte del giudice contabile, oppure vizi processuali e di legittimità costituzionale non scrutinabili come motivi inerenti alla giurisdizione. In particolare, ha affermato che il sindacato delle Sezioni Unite sui giudici speciali è limitato ai soli casi di difetto assoluto di giurisdizione o di alterazioni strutturali dell'organo giudicante, non potendo estendersi alle valutazioni ermeneutiche o all'asserita erronea applicazione dell'istituto della responsabilità sussidiaria. Ha inoltre rilevato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza nel giudizio di regolamento di giurisdizione. È stato infine dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1-quinquies, L. 14 gennaio 1994, n. 20
La censura del ricorrente sosteneva che la norma non prevedesse una responsabilità sussidiaria per colpa grave; la Corte ha tuttavia chiarito che la contestazione investiva l'interpretazione e applicazione della disciplina da parte del giudice contabile, non i limiti esterni della giurisdizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione; la Corte ha ricondotto la doglianza a un possibile error in procedendo, non sindacabile come motivo di giurisdizione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di violazione del principio di legalità e del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato profili utili a integrare un difetto di giurisdizione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione ai pretesi vizi del processo e della composizione del collegio; la Corte ha ritenuto la censura non rilevante ai fini del controllo esterno di giurisdizione.
art. 7 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
La sua dedotta incostituzionalità è stata ritenuta non scrutinabile nel presente giudizio per difetto di rilevanza e perché estranea al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione.
art. 10 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
Come sopra, la Corte ha escluso che la questione di legittimità costituzionale potesse incidere sul giudizio di regolamento di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 111 Cost.
È la base del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte ribadisce che il controllo è limitato ai limiti esterni della giurisdizione e non alle scelte interpretative o processuali del giudice speciale.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente nel quadro della pretesa violazione del principio di legalità; la Corte ha escluso che ciò integrasse eccesso di potere giurisdizionale.
art. 101 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel dedurre l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata; la Corte non ha accolto la censura.
art. 103 Cost.
Invocato dal ricorrente nella dedotta violazione del sistema delle giurisdizioni; la Corte ha precisato che non vi era sconfinamento nella sfera legislativa o amministrativa.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto configurabile un vizio di giurisdizione.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato in relazione al dedotto contrasto con la CEDU; la Corte ha escluso l'ammissibilità della questione nel giudizio in esame.
art. 125 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle questioni di costituzionalità; non è stato ritenuto decisivo ai fini del controllo di giurisdizione.
art. 2 Cost.
Invocato dal ricorrente nelle censure costituzionali; la Corte non ha ravvisato un effetto sul riparto di giurisdizione.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di costituzionalità sulla diversa disciplina per il passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti; la Corte ha dichiarato la censura non rilevante nel giudizio.
art. 25 Cost.
Invocato dal ricorrente nel dedurre violazione del principio di legalità; la Corte ha escluso che ciò potesse tradursi in eccesso di potere giurisdizionale.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente quale parametro convenzionale del principio di legalità; la Corte ha ritenuto la questione non scrutinabile come motivo di giurisdizione.
Richiamato implicitamente nel delineare l'ambito del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte ha ribadito che non consente il sindacato sugli errori di interpretazione o di attività processuale del giudice speciale.
Massime di principio
- Nel ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni del giudice speciale, la Corte di cassazione può sindacare solo il difetto assoluto di giurisdizione o le alterazioni strutturali dell'organo giudicante; non può invece riesaminare errori interpretativi, applicativi o processuali, che restano errori in iudicando o in procedendo.
- L'asserita applicazione, da parte del giudice contabile, di un istituto ritenuto dal ricorrente privo di base legislativa non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, se il giudice si è comunque mosso nell'ambito dell'interpretazione delle norme esistenti.
- Le doglianze di ultrapetizione, mancata riproposizione di domande in appello o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato attengono al corretto esercizio del potere giurisdizionale e non ai suoi limiti esterni.
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate nel giudizio di regolamento di giurisdizione sono inammissibili quando non siano rilevanti rispetto alla sola verifica dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale.
- L'illegittima composizione del collegio giudicante è scrutinabile come vizio di giurisdizione solo se determina un'alterazione strutturale dell'organo tale da renderlo non coincidente con quello previsto dalla legge; le mere incompatibilità o omissioni di astensione/ricusazione restano vizi processuali interni.
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