Cassazione Civile, Ordinanza n. 22466/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista nominato componente di una commissione di collaudo per un'opera pubblica. La società poi divenuta azienda speciale aveva proposto opposizione sostenendo di non essere debitrice del compenso, che a suo dire gravava invece sul concessionario dell'opera, oltre a contestare il merito del credito. Il tribunale aveva respinto l'opposizione, ma la corte d'appello aveva accolto l'appello della società, revocando il decreto ingiuntivo. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la fonte del credito fosse il decreto del Commissario Straordinario di Governo di nomina della commissione e che, alla luce delle ordinanze commissariali e della convenzione di concessione, l'obbligazione di pagamento dovesse ricadere sul concedente/subentrante e non sui concessionari; ha inoltre valorizzato una nota dell'azienda e una missiva del Commissario come conferme dell'obbligo di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una diversa interpretazione degli atti amministrativi e della convenzione rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, risolvendosi quindi in una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte ha anche escluso rilievo processuale alla morte del ricorrente sopravvenuta nel giudizio di cassazione e alla dedotta carenza di interesse della controparte. Conseguentemente ha confermato la soccombenza del ricorrente sulle spese e l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamata come base dei poteri commissariali e del quadro normativo delle ordinanze extra ordinem; la Corte ne trae occasione per ribadire che la censura del ricorrente si risolveva in una diversa lettura degli atti, non in un errori di diritto sindacabile nei termini prospettati
art. 92 r.d. n. 350/1985
richiamato dalla corte di merito per qualificare la nomina del professionista come atto di designazione con effetti nell'organizzazione pubblica
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non era specificamente configurata, poiché il ricorrente contestava in realtà l'interpretazione degli atti e non la regola giuridica applicata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di denunciare una diversa valutazione delle risultanze o delle argomentazioni difensive
le censure sull'interpretazione degli atti erano inammissibili perché non indicavano in modo specifico quali elementi testuali imponessero una diversa interpretazione, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa
richiamato nel definire il concetto di fatto principale e nel delimitare l'ambito del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo generale è rimessa al giudice del merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di interpretazione o per motivazione radicalmente inadeguata, non mediante una mera contrapposizione di letture alternative.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici richiede specificità: occorre indicare quali elementi dell'atto impongano la soluzione prospettata, altrimenti la censura si traduce in una rivalutazione del fatto ed è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, deduzioni difensive, singoli elementi istruttori o diverse ricostruzioni interpretative del materiale di causa.
- La morte di una parte sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione non determina interruzione del processo né consente l'ingresso degli eredi nel giudizio di legittimità.
- La deduzione di una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso è priva di rilievo se non integra una rinuncia espressa e non risulta comunque condivisa o riconosciuta dalla controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22395/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22396/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22399/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22400/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22401/2024 del 08/08/2024
- ordinanza_civile · 8 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →