Cassazione Civile, Ordinanza n. 08448/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, cessato dal servizio il 31 gennaio 2018, aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nell'Area B, posizione economica B1, con decorrenza dal 20 febbraio 2009. Sosteneva di avere svolto mansioni riconducibili al profilo socio-sanitario di "Autista Soccorritore", profilo poi introdotto dalla contrattazione integrativa del personale non dirigente, e quindi assimilabile a un livello superiore rispetto a quello originario (Area A, posizione economica A2). La Corte d'appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo che la successiva istituzione del nuovo profilo professionale non potesse comportare un automatico passaggio di area, in quanto ciò violerebbe l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e l'art. 97 Cost., che escludono inquadramenti automatici. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava, con il primo motivo, violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che non si trattava di progressione automatica per mansioni superiori, ma di riconoscimento collettivo delle medesime mansioni già svolte, con conseguente necessità di verificare la coincidenza tra mansioni espletate e nuovo profilo contrattuale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 36 Cost., lamentando che, a parità di mansioni, dovesse essere assicurata la parità retributiva e che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la violazione del principio di sufficienza/equità della retribuzione. L'ente resistente, con ricorso incidentale condizionato, contestava a sua volta l'ammissibilità/procedibilità dell'azione, in relazione alla pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa e agli artt. 52, 207-208 R.D. 267/1942 e 100 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che la decisione della Corte d'appello era conforme all'orientamento consolidato: nel pubblico impiego una qualifica diversa da quella di inquadramento può essere acquisita solo tramite progressione verticale e nel rispetto della contrattazione collettiva; lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica posseduta non determina il diritto al superiore inquadramento, ma soltanto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, se ne ricorrono i presupposti. È stata quindi confermata la sentenza impugnata che negava il riconoscimento dell'Area B. Il ricorso incidentale dell'ente è rimasto assorbito perché condizionato all'accoglimento del ricorso principale, non verificatosi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente principale alle spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2009
nel pubblico impiego l'acquisizione di una qualifica diversa da quella di inquadramento è possibile solo mediante progressione verticale e nel rispetto della contrattazione collettiva; lo svolgimento di fatto di mansioni superiori legittima soltanto il riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente, non del superiore inquadramento.
art. 36 Cost.
la censura retributiva è stata respinta perché, nel ragionamento della Corte, la parità di trattamento economico non comporta il riconoscimento automatico del superiore inquadramento, ma attiene al diverso tema delle differenze retributive dovute per le mansioni effettivamente espletate.
art. 97 Cost.
è richiamato a sostegno del divieto di inquadramenti automatici del personale nelle pubbliche amministrazioni.
artt. 52, 207-208 R.D. 267/1942
sono richiamati nel ricorso incidentale per sostenere l'improcedibilità della domanda proposta in costanza di liquidazione coatta amministrativa, ma il motivo resta assorbito e non viene esaminato nel merito.
invocato nel ricorso incidentale in relazione all'interesse ad agire/procedibilità, ma il relativo motivo non viene deciso perché assorbito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di una qualifica superiore non può discendere automaticamente dallo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a un profilo più elevato, ma richiede una progressione verticale o altra procedura selettiva prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
- Lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento originario non legittima il salto di area o di qualifica, ma può al più fondare la domanda di differenze retributive ove ne ricorrano i presupposti.
- Quando il giudice di merito applica un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie sovrapponibile, la censura in cassazione è infondata se non individua un effettivo errore di diritto nella ricostruzione della disciplina applicabile.
- La successiva istituzione contrattuale di un nuovo profilo professionale non attribuisce di per sé ai lavoratori già in servizio il diritto al definitivo inquadramento in quel profilo, se ciò si tradurrebbe in un automatismo in contrasto con la disciplina inderogabile del pubblico impiego.
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