Cassazione Civile, Ordinanza n. 08454/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni infermieri, addetti in un presidio ospedaliero a unità operative di area critica, avevano agito contro l'azienda sanitaria deducendo di essere stati, dal 2009, adibiti in modo costante anche a compiti propri di figure ausiliarie o tecnico-assistenziali di livello inferiore, a causa della carenza di personale di supporto che copriva solo alcuni turni. Chiedevano l'accertamento del demansionamento, l'ordine di adibizione alle sole mansioni proprie del loro inquadramento e il risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non integrato il demansionamento, perché le mansioni inferiori erano collaterali e non del tutto estranee alla professionalità degli infermieri, erano giustificate da esigenze organizzative legate all'insufficienza di personale ausiliario, e soprattutto le mansioni proprie della qualifica risultavano prevalenti; inoltre aveva escluso la prova di un concreto pregiudizio alla dignità e all'immagine professionale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, degli artt. 2103 e 2087 c.c., del D.M. 739/1994, del CCNL comparto sanità 1998/2001, dell'accordo Stato-Regioni del 22.2.2001 e dell'art. 115 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere legittimo l'impiego in mansioni inferiori e nel negare il danno risarcibile, anche alla luce dell'orientamento più recente che richiede, nel pubblico impiego privatizzato, che l'assegnazione a mansioni inferiori sia marginale o comunque occasionale rispetto alle attività qualificanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi: da un lato l'esclusione dell'illegittimità del demansionamento, dall'altro l'autonoma e decisiva affermazione della mancata prova di un danno non patrimoniale alla professionalità e all'immagine, per genericità delle allegazioni e per l'esito negativo della prova testimoniale. Poiché i ricorrenti non avevano mosso una censura specifica contro questa seconda ratio, limitandosi a deduzioni generiche sulla risarcibilità del danno, il ricorso non si confrontava con una delle basi autonome della decisione di merito e risultava quindi inammissibile. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego privatizzato la coerenza tra inquadramento e mansioni resta il parametro di riferimento; l'assegnazione a mansioni inferiori è scrutinata alla luce della professionalità del lavoratore e della marginalità/occasionalità dell'adibizione
art. 2103 c.c.
richiamato come parametro generale del divieto di demansionamento e della tutela della professionalità
art. 2087 c.c.
richiamato quale norma di tutela dell'integrità e della personalità professionale del lavoratore
art. 115 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie
D.M. n. 739/1994
richiamato per delimitare le mansioni professionali infermieristiche
CCNL comparto Sanità quadriennio 1998/2001
richiamato per la disciplina dell'inquadramento e delle mansioni del personale sanitario
Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2001
richiamato per la definizione dei profili professionali sanitari
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori può essere giustificata solo se tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità, siano sorrette da obiettive esigenze organizzative o di sicurezza e abbiano carattere marginale o, in difetto di marginalità, meramente occasionale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento.
- Ai fini del demansionamento non basta verificare la prevalenza quantitativa delle mansioni proprie della qualifica: un utilizzo sistematico e non marginale di mansioni inferiori può ledere la professionalità anche se le mansioni di livello superiore restano prevalenti.
- Chi impugna una decisione sorretta da più rationes decidendi autonome deve censurare specificamente tutte le rationes decisive; se una di esse non viene validamente attaccata, il ricorso è inammissibile perché l'eventuale accoglimento delle altre doglianze non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza.
- Il danno da dequalificazione non è in re ipsa e richiede allegazione e prova di un concreto pregiudizio alla dignità, alla professionalità o all'immagine del lavoratore; deduzioni generiche o prova testimoniale non corroborante non sono sufficienti.
- Quando il giudice di merito esclude sia l'illegittimità del demansionamento sia, autonomamente, la prova del danno, il ricorso per cassazione deve misurarsi con entrambi i passaggi argomentativi per essere ammissibile.
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