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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08449/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un infermiere inquadrato nella categoria D del comparto sanità agiva per far accertare di essere stato adibito, a partire dal 2008 e in modo costante, anche a mansioni proprie di profili inferiori (operatore socio-sanitario ovvero operatore tecnico dell’assistenza, livelli A e B) presso alcune unità operative di un presidio ospedaliero, a causa della carenza di personale ausiliario. Chiedeva inoltre la condanna dell’azienda sanitaria a cessare tale adibizione e al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale. La corte d’appello aveva escluso sia la sussistenza di un demansionamento illegittimo sia la prova di un danno risarcibile, valorizzando il carattere collaterale delle mansioni inferiori, l’esigenza organizzativa dovuta alla insufficienza di personale e la prevalenza delle mansioni proprie dell’inquadramento. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, dell’art. 2103 c.c., dell’art. 2087 c.c., del D.M. 739/1994, del CCNL sanità 1998/2001 e dell’accordo Stato-Regioni del 22.2.2001, nonché dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’assegnazione sistematica a mansioni inferiori fosse illegittima secondo l’orientamento più recente della Corte, anche quando le mansioni superiori restino prevalenti, se manca la marginalità o occasionalità delle mansioni inferiori. Tuttavia il ricorso non si confrontava con la autonoma ratio decisiva della sentenza impugnata, che aveva escluso, in fatto, la prova del danno non patrimoniale, ritenendo le allegazioni generiche e non corroborate dall’istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si soffermasse solo sulla presunta illegittimità del demansionamento, ma non aggredisse in modo specifico la seconda e autonoma ratio decidendi della sentenza di merito, fondata anche sul difetto di prova del danno non patrimoniale. Poiché tale ratio da sola era sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, l’impugnazione è stata considerata inidonea a determinare la cassazione della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato consente l’adibizione a mansioni inferiori solo entro limiti rigorosi, richiedendo che non siano del tutto estranee alla professionalità, che sussista un’esigenza organizzativa o di sicurezza e che l’assegnazione avvenga in modo marginale o comunque occasionale rispetto alle mansioni coerenti con l’inquadramento.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come parametro di tutela della coerenza tra inquadramento e mansioni, insieme alla disciplina speciale del pubblico impiego.

  • art. 2087 c.c.

    invocato dal ricorrente come norma di tutela della persona del lavoratore, ma non decisivo nel giudizio di inammissibilità.

  • D.M. n. 739/1994

    richiamato per la definizione del profilo professionale infermieristico.

  • CCNL comparto Sanità 1998/2001

    richiamato quale fonte collettiva di inquadramento e mansioni del personale sanitario.

  • Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001

    richiamato quale fonte di disciplina dei profili professionali sanitari.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori può essere compatibile con l’art. 52 d.lgs. 165/2001 solo se le mansioni inferiori non sono del tutto estranee alla professionalità, sono giustificate da obiettive esigenze organizzative o di sicurezza e rimangono marginali oppure comunque occasionali rispetto alle mansioni proprie dell’inquadramento.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una duplice ratio decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve aggredirle entrambe in modo specifico; se una ratio autonoma e decisiva resta intatta, l’impugnazione è inammissibile o comunque infondata perché la sua eventuale cassazione non potrebbe incidere sull’esito della decisione.
  • La deduzione del danno da dequalificazione professionale richiede allegazioni e prova specifiche del pregiudizio alla dignità professionale e all’immagine del lavoratore; la mera allegazione generica non è sufficiente a ottenere il risarcimento.
  • In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie se non si confronta puntualmente la critica con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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