Cassazione Civile, Ordinanza n. 08455/2026 del 04/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dipendenti, inquadrati nella categoria D del CCNL comparto Sanità, avevano agito per ottenere l’accertamento di un asserito demansionamento: sostenevano di essere stati adibiti con continuità a mansioni non corrispondenti al proprio profilo professionale, ma proprie di figure inferiori quali operatore socio-sanitario e operatore tecnico dell’assistenza, a causa dell’insufficienza di personale ausiliario nel reparto di Anestesia e Rianimazione. Chiedevano anche il risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale. La Corte d’appello aveva escluso il demansionamento ritenendo, sulla base delle prove testimoniali, che nel contesto del reparto le esigenze di sicurezza e la delicatezza della strumentazione rendevano necessario anche il ricorso a mansioni semplici svolte da personale dotato comunque di elevata professionalità, senza che ciò integrasse una vera e propria adibizione a mansioni inferiori. Con il ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 2103 e 2087 c.c., del D.M. n. 739/1994, del CCNL comparto Sanità 1998/2001, dell’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001 e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato il carattere collaterale delle mansioni inferiori, le esigenze organizzative e la prevalenza delle mansioni proprie della qualifica, senza applicare il più recente orientamento che richiede, nel pubblico impiego privatizzato, che l’adibizione a mansioni inferiori sia marginale o solo occasionale. Contestavano inoltre il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i ricorrenti non si fossero confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato la liceità di un demansionamento marginale, ma aveva negato in radice la sussistenza di mansioni inferiori, valorizzando la peculiarità del reparto e la necessità di impiegare anche per attività semplici professionalità elevate. Poiché il ricorso attaccava un argomento non decisivo per la sentenza di merito e non censurava il fondamento effettivo della decisione, è stato ritenuto privo di specificità e quindi inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego privatizzato la questione del demansionamento va valutata in rapporto alla coerenza tra inquadramento e mansioni; il ricorso a mansioni inferiori è invocato dai ricorrenti come consentito solo se marginale o occasionale, ma la Corte di merito aveva escluso in fatto che vi fosse stata assegnazione a mansioni inferiori.
art. 2103 c.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma posta a tutela della corrispondenza tra mansioni e inquadramento e della professionalità del lavoratore.
art. 2087 c.c.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della tutela dell’integrità e professionalità del lavoratore.
D.M. n. 739/1994
Richiamato quale fonte di disciplina del profilo professionale infermieristico.
CCNL per il comparto Sanità 1998/2001
Richiamato per la delimitazione delle mansioni e del livello di inquadramento dei ricorrenti.
Accordo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni del 22.2.2001
Richiamato come fonte di disciplina del profilo e delle attività connesse alle professioni sanitarie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 366 n. 4 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la mancanza di attinenza al decisum comporta inammissibilità.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con il fondamento effettivo della decisione, il ricorso è inammissibile per difetto di attinenza al decisum.
- Quando il giudice di merito esclude in fatto che il lavoratore sia stato adibito a mansioni inferiori, la censura in cassazione deve aggredire proprio tale accertamento e non limitarsi a contestare i criteri astratti relativi alla marginalità o occasionalità delle mansioni inferiori.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica del demansionamento richiede un accertamento concreto sulla natura delle mansioni effettivamente svolte e sul contesto organizzativo; se le attività contestate implicano comunque un livello professionale elevato e non integrano davvero mansioni inferiori, non si realizza violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
- La contestazione di un danno da dequalificazione professionale presuppone l’accertamento del demansionamento; se questo viene escluso, viene meno anche il fondamento della pretesa risarcitoria.
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