Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11180/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso articolando due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto la gravità indiziaria della sua partecipazione all'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti estesa "all'attualità", mentre secondo il ricorrente la sua partecipazione era cessata entro il 23 novembre 2018 (o al più tardi nel marzo 2018, data del reato-fine del capo 58); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (finalità agevolativa mafiosa), poiché il ricorrente, in qualità di pusher al dettaglio, sarebbe stato costretto ad aderire al sistema imposto dal "direttorio" e non avrebbe avuto consapevolezza che i proventi andassero ad alimentare le casse della compagine mafiosa, dovendosi dunque escludere l'aggravante e considerarlo più una vittima che un membro consapevole. Inoltre censurava la valorizzazione del rapporto con il fratello Sergio Ragno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non illogica la motivazione del Tribunale di Bari, aderente alle risultanze investigative, che ha inquadrato le condotte del ricorrente in un organigramma associativo con gestione monopolistica dello spaccio a Foggia. La Corte ha valorizzato elementi convergenti ritenuti decisivi: intercettazioni che indicano la consapevolezza di essere inserito nella catena di distribuzione del "Sistema" e i contatti con i vertici tramite Salvatore Bruno; l'inserimento del nome di Ragno nella lista sequestrata ad un vertice con indicazione di fornitura mensile (40 grammi); le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che descrivono il funzionamento del sodalizio e le possibili ritorsioni; il continuativo spaccio e il versamento mensile di 2.000 euro alle casse dell'associazione. Poiché il ricorrente non ha contestato l'esistenza dell'associazione né la commissione del reato del capo 58), le censure miravano a una diversa valutazione di merito delle prove e sono state ritenute inammissibili. Quanto alla doglianza sull'aggravante 416-bis.1, la Corte ha dichiarato insufficiente l'interesse a impugnare la sola aggravante, poiché la mera partecipazione al sodalizio è già di per sé elemento cautelare (ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3) e l'esclusione dell'aggravante non avrebbe prodotto utilità immediata sulla misura. Infine è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. pen.

    Riferita nel ricorso come norma collegata alle accuse di associazione; dal testo risulta citata tra le norme contestate ma la Corte non ha ritenuto che la censura potesse alterare la valutazione cautelare fondata sulle risultanze investigative

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Intesa come aggravante quando la condotta di traffico di stupefacenti è posta in essere con finalità di agevolazione di un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto, in base agli elementi probatori, che sussistesse il collegamento funzionale al sodalizio e non ha ritenuto utile al ricorrente impugnare separatamente l'aggravante

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riferita ai delitti in materia di stupefacenti (reato-fine del capo 58); utilizzata insieme alle altre norme per inquadrare le condotte contestate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che la mera partecipazione al sodalizio costituisce elemento idoneo a fondare la presunzione cautelare di pericolo (giustificando misure cautelari), per cui l'esclusione dell'aggravante non modifica automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Le impugnazioni avverso misure cautelari che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze investigative (riequilibrio di merito) sono spesso inammissibili: il rimedio non può essere usato per una mera rivalutazione probatoria in sede di legittimità cautelare
  • Documenti convergenti (intercettazioni, elenchi di forniture, dichiarazioni di collaboratori, pagamenti ricorrenti e modalità diffuse di spaccio) rafforzano la gravità indiziaria e sono valutati cumulativamente dalla Corte
  • La semplice qualifica di "pusher al dettaglio" o i rapporti familiari con pregiudicati non escludono automaticamente la partecipazione consapevole all'organizzazione: conta la prova di inserimento stabile nella catena di distribuzione e di rapporti con i vertici
  • Impugnare solo l'aggravante (es. finalità mafiosa) può essere privo di interesse se la sua esclusione non comporta un vantaggio concreto sulla misura cautelare o sulle immediate conseguenze processuali
  • Per ottenere modifiche della misura cautelare occorre contestare i presupposti essenziali su cui il giudice ha fondato la gravità indiziaria o dimostrare, con elementi nuovi e rilevanti, che la situazione fattuale è mutata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.