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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07875/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (responsabili)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da alcuni soggetti che assumevano di aver subito un'aggressione da parte di dipendenti di una società. Essi avevano convenuto in giudizio gli autori materiali dell'aggressione e la società datrice di lavoro, chiedendo la condanna solidale al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2049 c.c.; la società aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice. Il primo processo si era interrotto per la morte del difensore di una parte e, a seguito di tardiva riassunzione, era stato dichiarato estinto. I danneggiati avevano quindi introdotto un nuovo giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., sostenendo che l'estinzione del precedente processo non avesse estinto il diritto e chiedendo anche l'acquisizione del fascicolo precedente e degli esiti istruttori, inclusa una CTU medico-legale. I convenuti avevano eccepito la prescrizione, accolta dal tribunale e confermata in appello. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti censuravano la decisione per violazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c., sostenendo che, oltre alla citazione introduttiva, avessero efficacia interruttiva anche atti successivi del processo estinto: la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'ordinanza di ammissione delle prove e l'istanza di riassunzione, che a loro dire esprimevano la volontà di far valere il credito e costituivano in mora i debitori.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato che, nel caso di estinzione del processo, l'effetto interruttivo della prescrizione permane solo in relazione alla domanda giudiziale introduttiva, mentre gli atti processuali successivi del giudizio estinto non producono di regola alcun effetto interruttivo, salvo che abbiano autonoma valenza di costituzione in mora. Ha quindi escluso che la memoria difensiva, l'ordinanza di ammissione delle prove e l'istanza di riassunzione potessero impedire il decorso del termine quinquennale. Poiché tra gli atti richiamati era comunque decorso un lasso temporale superiore a cinque anni, il diritto risarcitorio risultava prescritto. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della domanda risarcitoria da fatto illecito.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità dei datori di lavoro per il fatto dei dipendenti.

  • art. 2935 c.c.

    Evocato nel motivo di ricorso in relazione al dies a quo della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    La Corte ne ricava che la prescrizione è interrotta dagli atti introduttivi del giudizio e dagli atti equipollenti alla costituzione in mora, ma non automaticamente dagli atti successivi del processo estinto.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte afferma che, in caso di estinzione del processo, l'effetto interruttivo della domanda è solo istantaneo e il nuovo termine decorre dalla domanda giudiziale, non permanendo l'effetto sospensivo del secondo comma.

  • art. 1219 c.c.

    È il parametro per individuare gli atti idonei a costituire in mora il debitore, i quali devono contenere una manifestazione scritta di esercizio e tutela del diritto comunicata personalmente al debitore.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Usato per introdurre il nuovo giudizio dopo l'estinzione del precedente processo.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato per l'ordinanza del tribunale che ha rigettato la domanda per prescrizione.

  • art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

    La memoria ex art. 183 è stata valutata e ritenuta non idonea, nel caso concreto, a integrare un atto di costituzione in mora.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di estinzione del processo, la domanda giudiziale conserva un effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ma non opera la protrazione dell'effetto interruttivo tipica dei processi definiti con sentenza di merito o di rito passata in giudicato.
  • Gli atti processuali compiuti nel giudizio poi estinto non interrompono di per sé la prescrizione; possono avere tale effetto solo se, per il loro contenuto sostanziale, integrino un atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.
  • Per integrare la costituzione in mora è necessaria una manifestazione scritta di esercizio del diritto, comunicata personalmente al debitore; l'apprezzamento della sussistenza di tali requisiti è normalmente riservato al giudice di merito.
  • Gli atti del giudice, come l'ordinanza di ammissione delle prove, non possono essere qualificati come atti di costituzione in mora del creditore.
  • Quando tra la domanda originaria e il successivo atto utile non siano trascorsi tempi incompatibili con il termine prescrizionale applicabile, la pretesa resta comunque estinta per prescrizione se il nuovo termine è spirato prima della nuova domanda.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioniProve
RamiObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

Testo integrale

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