Cassazione Penale, Sentenza n. 35758/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 17 giugno 2025, confermando la responsabilità per appropriazione indebita aggravata e riducendo la pena a quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa, nonché la provvisionale in favore della parte civile a euro 1.000. Con il primo motivo ha lamentato che il giudizio di appello fosse stato trattato in forma cartolare nonostante la richiesta di discussione orale inserita nell’atto di gravame. Con il secondo ha contestato la legittimazione della parte civile, sostenendo che non fosse stata dimostrata la qualità di unica erede della persona offesa né esclusa l’esistenza di un testamento. Con il terzo ha censurato l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 646 c.p., sostenendo che i beni gli fossero stati spontaneamente consegnati come compenso per lavori di ristrutturazione e contestando la mancata determinazione del loro valore e la provvisionale. Con il quarto ha dedotto la violazione dell’art. 192 c.p.p. per l’asserita inattendibilità della parte civile e degli altri testimoni a carico. Con il quinto ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, invocando il valore non accertato o modesto dei beni, l’indulto relativo a una precedente condanna e un’assoluzione intervenuta in altro procedimento. In fatto, i beni comprendevano le sponde di tre letti e due comodini, ritirati dall’imputato per essere riverniciati, e una pompa motore del valore di 280 euro, prelevata per una riparazione e poi non restituita nonostante richieste e diffide.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto inefficace la richiesta di trattazione orale formulata nell’atto di ricorso per cassazione, perché occorre un’istanza autonoma presentata dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza e nel termine previsto dall’art. 611, comma 1-ter, c.p.p. Ha respinto il primo motivo: nel giudizio di appello, per i gravami proposti dal 1° luglio 2024, la richiesta di partecipazione formulata nell’atto di appello è priva di effetti e deve essere presentata con istanza autonoma, entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione o dell’avviso della data fissata; l’art. 601, comma 2, c.p.p. riguarda invece il potere del giudice di disporre d’ufficio l’udienza partecipata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e comunque smentito dalla sentenza impugnata: le deposizioni raccolte in primo grado indicavano che la parte civile era figlia unica, non risultava agli atti un testamento a favore di altri e la sua condotta integrava accettazione tacita dell’eredità; gli eredi possono agire per i danni patrimoniali e morali trasmessi iure hereditatis. Il terzo motivo è stato giudicato generico e diretto a riproporre questioni di merito già esaminate: le deposizioni convergenti, le diffide documentate e le ammissioni dell’imputato dimostravano la proprietà altrui dei beni, la loro consegna per specifiche finalità e la mancata restituzione; da ciò i giudici di merito avevano desunto la detenzione qualificata, la consapevolezza dell’altruità e la volontà di comportarsi uti dominus. Il quarto motivo è stato ritenuto non scrutinabile perché la censura relativa agli ulteriori testimoni non era stata sottoposta alla Corte di appello; inoltre, la violazione dell’art. 192 c.p.p. non può essere dedotta per censurare l’omessa o errata valutazione delle prove al di fuori dei limiti dell’art. 606 c.p.p. Il quinto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: le attenuanti generiche erano già state riconosciute nella massima estensione; il danno non era esiguo, considerato il valore della pompa e il buono stato degli altri beni; la precedente condanna a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa restava ostativa alla sospensione condizionale anche se la pena era stata condonata con indulto, che estingue la pena ma non gli altri effetti della condanna. L’imputato è stato condannato alle spese processuali e a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.686, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
è necessario che, dopo il vaglio preliminare sulla ammissibilità del ricorso, la parte - una volta venuta a conoscenza della fissazione dell’udienza - depositi presso la cancelleria della Corte di cassazione una autonoma e separata istanza entro il termine decadenziale di cui all’art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.
La richiesta di trattazione orale in cassazione non produce effetti se contenuta soltanto nell’atto di impugnazione: deve essere presentata autonomamente dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza e nel termine decadenziale previsto.
Il chiaro dato testuale della vigente disposizione e la necessità di attribuire un senso logico alla modifica dell’assetto normativo impongono pertanto di ritenere che la richiesta di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. formulata con l'atto di gravame sia priva di effetti occorrendo, invece, un’istanza autonoma e separata da presentarsi solo dopo la comunicazione dell’avvio di udienza e nel termine decadenziale di quindici giorni.
Nel giudizio di appello, la richiesta di partecipazione all’udienza deve essere proposta con istanza autonoma dopo la comunicazione della data del giudizio, entro il termine decadenziale di quindici giorni; non è efficace se inserita nell’atto di appello.
Tale norma – che prevede la possibilità per la Corte di appello di disporre, d’ufficio e anteriormente alla citazione, l’udienza partecipata – non pare conferente perché disciplina i poteri del decidente e nulla ha a che fare con le prerogative delle parti processuali le quali, invece, sono espressamente disciplinate, appunto, nell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La disposizione attribuisce alla Corte di appello il potere di disporre d’ufficio l’udienza partecipata e non regola le modalità con cui le parti devono chiedere la trattazione orale.
la costituzione di parte civile da parte della stessa Calandra Di Roccolino costituiva, ai sensi dell’art. 476 cod. civ., accettazione tacita dell’eredità.
La costituzione di parte civile volta a far valere diritti risarcitori rientranti nell’asse ereditario può integrare accettazione tacita dell’eredità.
Da tali dati fattuali la Corte di merito ha correttamente tratto la prova di una detenzione qualificata in capo all’imputato di beni, della sua piena consapevolezza circa l’altruità delle cose aventi valore commerciale e della volontà di comportarsi uti dominus rispetto alle stesse, non restituendole pur a fronte di formale diffida.
La detenzione qualificata di beni altrui, la consapevolezza della loro altruità e la mancata restituzione nonostante una formale diffida possono fondare, sulla base delle circostanze accertate, il giudizio di appropriazione indebita.
La censura deve dunque ritenersi tardivamente prospettata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità violazioni di legge non precedentemente proposte con i motivi di appello, come stabilito dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione violazioni di legge non già proposte con i motivi di appello.
non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza»
L’art. 192 c.p.p. non consente di trasformare una contestazione sull’omessa o errata valutazione delle prove in una violazione di legge processuale; le doglianze devono rispettare i limiti stabiliti dall’art. 606 c.p.p., salvo che sia dedotta una specifica sanzione processuale.
il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
La particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; il valore dei beni e le loro condizioni possono escludere l’esiguità del danno.
il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
I parametri richiamati per valutare la particolare tenuità comprendono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello disciplinato dall’art. 598-bis, comma 2, c.p.p., la richiesta di trattazione orale presentata nell’atto di gravame è inefficace; la parte deve presentare un’istanza autonoma dopo la comunicazione della data fissata, entro il termine decadenziale di quindici giorni.
- La costituzione di parte civile da parte di un erede per ottenere il risarcimento dei danni trasmessi iure hereditatis può costituire accettazione tacita dell’eredità; la legittimazione può essere accertata sulla base del compendio probatorio, inclusi gli elementi da cui risulti la qualità di unico erede e l’assenza di disposizioni testamentarie a favore di altri.
- La mancata restituzione di beni altrui affidati per una finalità determinata, anche dopo richieste e diffide, può concorrere a dimostrare la volontà di comportarsi uti dominus, quando siano accertate la detenzione qualificata e la consapevolezza dell’altruità dei beni.
- La violazione dell’art. 192 c.p.p. non è deducibile in cassazione al solo fine di ottenere una nuova valutazione delle prove; le censure devono essere articolate entro i limiti propri del vizio di motivazione e non possono eludere tali limiti qualificando come violazione di legge una contestazione valutativa.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo; una motivazione di merito completa su tali parametri non è sindacabile in cassazione per il solo dissenso sulla valutazione.
- L’indulto estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, ma non elimina gli altri effetti legali della condanna; la condanna condonata può quindi continuare a rilevare ai fini dell’accesso alla sospensione condizionale, secondo i limiti previsti.
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