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Sentenza

Sentenza n. 2821/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 adottato nella “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi relativo all’implementazione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management (ATAM) per gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, nonché delle relative attività di assistenza e manutenzione. C.U.P. nr. H91D23000220004 LINATE C.U.P. nr. H19C24000010002 MALPENSA CIG B65BD5C123” (doc. 1); − delle lettere di aggiudicazione del 21 ottobre 2025 con le quali SEA ha comunicato al r.t.i. Assaia (doc. 2) e al r.t.i. Aviation (doc. 3), l’aggiudicazione disposta in favore di quest’ultimo; − della graduatoria definitiva del 21 ottobre 2025 dalla quale il r.t.i. Aviation risulta primo classificato (doc. 4); − ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi espressamente compresi il bando di gara (doc. 5), il disciplinare di gara (doc. 6), il capitolato tecnico (doc. 7), le istruzioni per la compilazione dell’offerta tecnica (doc. 7-bis), nonché i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (doc. 8);

Giustizia amministrativa202504375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a favore del RTI Aviation Solutions B.V. – Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. di un appalto per l’implementazione e manutenzione di una piattaforma software di Airport Turnaround Management per gli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo: 1) la mancata esclusione del RTI aggiudicatario per asserita carenza dei requisiti tecnico-professionali ed esperienziali previsti dal disciplinare, sostenendo in particolare che Aviation Solutions B.V., costituita nel marzo 2024, non avrebbe potuto maturare autonomamente l’esperienza richiesta e non avrebbe potuto utilizzare quella riferibile al precedente branch interno di Schiphol Nederland B.V. senza ricorrere all’avvalimento; la ricorrente ha inoltre contestato la completezza e la valutazione della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio; 2) l’invalidità dell’offerta per asserita carenza dei poteri di firma dei soggetti che l’avevano sottoscritta, ritenendo inidonea la documentazione relativa ai poteri rappresentativi di Arthur Reijnhart e Robert Carsouw. Dopo l’accesso agli atti, la ricorrente ha formulato ulteriori contestazioni in una memoria non notificata, concernenti alcuni documenti e profili dell’esperienza dichiarata dal RTI aggiudicatario. Le parti resistenti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per irregolare notifica all’estero alla mandataria olandese, nonché l’inammissibilità delle nuove censure introdotte con la memoria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni relative alla notifica, poiché i motivi principali erano infondati. Quanto al primo motivo, ha riconosciuto legittimo il rilievo dell’esperienza maturata dal branch “Aviation Solutions”, creato nel 2021 all’interno di Schiphol Nederland B.V., in capo alla successiva Aviation Solutions B.V., costituita nel 2024 come veicolo societario per la commercializzazione delle medesime soluzioni. La continuità organizzativa, operativa e commerciale risultava comprovata dalla continuità della denominazione, della sede, dei recapiti, del personale dirigente, della licenza software e dei rapporti societari. Il passaggio da articolazione interna priva di soggettività a società dotata di personalità giuridica è stato ritenuto idoneo a giustificare l’utilizzo dei requisiti precedentemente maturati, senza avvalimento, poiché mancava l’alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata. Un’interpretazione formalistica avrebbe contrastato con i principi del risultato e dell’accesso al mercato. È stata inoltre ritenuta corretta la dichiarazione sull’assenza di operazioni societarie straordinarie nell’anno precedente al bando, poiché lo spin-off era avvenuto nel marzo 2024. La contestazione sul soccorso istruttorio è stata respinta: la stazione appaltante aveva richiesto e acquisito la documentazione necessaria sui requisiti c.1 e c.2 e sulla procura, valutandola positivamente; l’assenza, nel verbale n. 7, di una descrizione analitica dei documenti prodotti non rendeva illegittima la verifica. Le censure ulteriori introdotte con la memoria non notificata sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui ampliavano il thema decidendum senza essere proposte con motivi aggiunti; per il resto sono state ritenute infondate. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto comprovati i poteri rappresentativi dei firmatari sulla base della documentazione integrativa e della catena partecipativa del gruppo societario. La firma congiunta di Reijnhart e Carsouw era idonea a impegnare Aviation Solutions B.V.; il limite di 1.000.000 di euro riferito alla procura di Carsouw non operava quando egli agiva congiuntamente con l’amministratore della società rappresentata. Respinte le censure sull’aggiudicazione, sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento, sia in forma specifica sia per equivalente. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di SEA e Engineering, liquidate in 3.000 euro per ciascuna.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 36/2023

    I principi del risultato e dell’accesso al mercato impediscono interpretazioni meramente formalistiche dei requisiti di partecipazione, quando la continuità sostanziale dell’organizzazione dimostri il possesso dell’esperienza richiesta.

  • art. 104 d.lgs. 36/2023

    L’avvalimento non è necessario quando i requisiti sono utilizzati dalla stessa realtà sostanziale che li ha maturati, anche se trasformata da articolazione interna priva di soggettività in società dotata di personalità giuridica, in assenza di alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata.

  • art. 37 c.p.a.

    L’errore scusabile può essere riconosciuto in presenza di obiettiva incertezza normativa sulle modalità di notificazione del ricorso all’estero.

  • art. 142, comma 1, c.p.c.

    La notificazione all’estero del ricorso amministrativo doveva essere rinnovata secondo la disciplina richiamata dal giudice, anziché mediante il regolamento europeo relativo alla materia civile e commerciale.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è divenuta priva di oggetto dopo l’ostensione integrale della documentazione, con conseguente cessazione della materia del contendere in separato giudizio.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria difensiva può illustrare i motivi già proposti, ma non può introdurre nuove censure o ampliare il thema decidendum senza notificazione e senza proposizione di motivi aggiunti nel termine decadenziale.

Massime di principio

  • Quando un’impresa formalmente costituita di recente rappresenta la continuazione organizzativa, operativa e commerciale di un precedente branch privo di autonoma soggettività giuridica, i requisiti tecnico-professionali maturati dal branch possono essere riferiti alla nuova società senza necessità di avvalimento, purché la continuità sostanziale sia adeguatamente comprovata e non vi sia alterità soggettiva tra soggetto che ha maturato l’esperienza e soggetto che la utilizza.
  • Nelle gare pubbliche, i requisiti di esperienza devono essere valutati secondo la realtà sostanziale dell’organizzazione e non mediante un’applicazione formalistica delle vicende societarie, quando tale applicazione restringerebbe ingiustificatamente la concorrenza e contrasterebbe con i principi del risultato e dell’accesso al mercato.
  • La memoria non notificata può svolgere soltanto una funzione illustrativa dei motivi già dedotti; sono inammissibili le contestazioni che introducano nuovi profili di illegittimità o elementi sostanzialmente nuovi, i quali devono essere proposti mediante motivi aggiunti entro il termine decadenziale.
  • La stazione appaltante può chiedere e valutare documentazione integrativa per chiarire requisiti già dichiarati e poteri rappresentativi già esercitati, purché non consenta la formazione postuma di un requisito sostanziale inesistente al momento della partecipazione.
  • In una struttura societaria di gruppo, la validità della sottoscrizione dell’offerta può essere dimostrata mediante la ricostruzione della catena partecipativa e dei poteri conferiti; un limite contenuto nella procura di un firmatario non incide sulla firma congiunta se quel limite riguarda esclusivamente l’attività svolta per la società conferente e non l’atto compiuto nell’interesse di altra società del gruppo congiuntamente al suo amministratore.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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